Codice Civile art. 688 - Casi di sostituzione ordinaria.Casi di sostituzione ordinaria. [I]. Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità [70, 72, 463, 523]. [II]. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà. InquadramentoLa disposizione in commento disciplina la sostituzione ordinaria, la quale ricorre nel caso in cui il testatore provveda ad indicare il soggetto al quale devolvere l'eredità per il caso che il primo chiamato non possa o non voglia accettare. Si ritiene in prevalenza che il non potere o non volere accettare da parte del primo chiamato costituisca condizione sospensiva al cui verificarsi è subordinata la chiamata del sostituto. Il sostituto è cioè destinatario di una delazione condizionale, subordinata al venire ad esistenza di una delle due ipotesi normativamente prevista (Grosso e Burdese, 72). La sostituzione trova applicazione in caso di premorienza dell'istituito al de cuius, di commorienza, di assenza, di morte presunta, di indegnità, di incapacità, e, per altro verso, di rinuncia, prescrizione e decadenza del diritto di accettare l'eredità (Gangi, 258; Talamanca, in Comm. S. B., 1965, 230). Per espressa previsione normativa, qualora il testatore abbia disposto la sostituzione solo per un determinato caso, si presume, salvo diversa volontà, che egli abbia inteso riferirsi anche ai casi non considerati. La sostituzione prevale sulla rappresentazione, ai sensi dell'art. 467, il che è conforme principio della prevalenza della volontà del testatore. Il chiamato all'eredità per il caso di mancato avveramento della condizione cui è subordinata la chiamata di altro soggetto ha, in quanto tale, interesse a fare accertare l'illegittimità della accettazione del precedente chiamato sotto condizione, ancorché egli non abbia ancora accettato l'eredità e sempre che non abbia ancora perduto il relativo diritto, essendo innegabile il suo interesse a stabilire in modo certo e definitivo se si sia verificata la condizione dalla quale dipende la propria chiamata (Cass. n. 1928/1982). Qualora il testatore lasci alcuni beni in legato ad un'erigenda Fondazione, per il dichiarato perseguimento di determinati scopi, e, per il caso in cui questi non siano raggiungibili, come nell'ipotesi di mancato riconoscimento di tale fondazione, attribuisca i beni medesimi ad altro soggetto, senza specifica destinazione, va esclusa la configurabilità di una sostituzione ordinaria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 688, caratterizzata da un meccanismo condizionante predisposto dal de cuius con solo riguardo alla persona del beneficiario, e deve ravvisarsi, pertanto, una nuova e distinta disposizione testamentaria, con la conseguenza che quest'ultima non può ritenersi a titolo particolare per il solo fatto di ricollegarsi al predetto legato, ma deve essere valutata alla stregua della volontà espressa dal de cuius nel complesso delle disposizioni testamentarie (Cass. n. 4708/1980). Nei casi di sostituzione nella successione, la risoluzione della disposizione testamentaria in favore dell'erede istituito determina il passaggio della delazione ereditaria al sostituito. Pertanto, quest'ultimo e legittimato a chiedere in giudizio la risoluzione della disposizione in favore dell'istituito, per inadempimento dello onere che la gravi (Cass. n. 4145/1976). Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative (Cass. n. 5487/2024, concernente testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati). BibliografiaAzzariti, Martinez e Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1973; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Roma, 1982; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, Torino, 1961; Grosso e Burdese, Le successioni, Torino, 1977; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984; Lorefice, Dei provvedimenti di successione, Padova, 1991; Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da Rescigno e coordinato da Ieva, I, Padova, 2010. |