Codice Civile art. 690 - Obblighi dei sostituiti.

Mauro Di Marzio

Obblighi dei sostituiti.

[I]. I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale [676, 677].

Inquadramento

Vanno ricondotti agli obblighi cui la norma si riferisce i legati e gli oneri. Si ritiene che il testatore possa escludere il transito degli obblighi, e possa parimenti disporre il passaggio di quelli personali (Talamanca, in Comm. S. B., 1965, 258).

Bibliografia

Azzariti, Martinez e Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1973; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Roma, 1982; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, Torino, 1961; Grosso e Burdese, Le successioni, Torino, 1977; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984; Lorefice, Dei provvedimenti di successione, Padova, 1991; Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da Rescigno e coordinato da Ieva, I, Padova, 2010.

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