Codice Civile art. 707 - Consegna dei beni all'erede.

Mauro Di Marzio

Consegna dei beni all'erede.

[I]. L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

[II]. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia [1179] per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri [640].

Inquadramento

L'esecutore testamentario ha normalmente il possesso e, con esso, l'amministrazione della massa ereditaria. Il legislatore ha così ritenuto che l'amministrazione da parte dell'esecutore sia di regola uno strumento necessario alla concreta attuazione della volontà testamentaria. Di qui discende il principio fissato dall'art. 707, comma 1, secondo cui l'esecutore deve consegnare all'erede, su sua richiesta, i beni non necessari all'esercizio dell'ufficio: non necessari, cioè, all'esatta esecuzione della volontà testamentaria. Difatti, il temporaneo sacrificio dei poteri di amministrazione e di disposizione della massa ereditaria da parte dell'erede costituisce conseguenza dell'amministrazione conferita all'esecutore allo scopo dell'attuazione della volontà testamentaria, sicché detto sacrificio deve subito cessare se il collegamento finalistico tra l'una e l'altra manchi. Il senso della disposizione, in definitiva, va individuato in ciò, che, a richiesta dell'erede, l'amministrazione dell'esecutore e la correlativa detenzione dei beni ereditari possono essere limitate a quei beni che appaiono necessari per l'attuazione delle disposizioni testamentarie (Talamanca, in Comm. S.B. 1965, 524).

Ci si interroga se il potere di amministrazione dei beni non necessari si trasferisca a seguito della domanda dell'erede, oppure della consegna dei beni da parte dell'esecutore. Questa seconda soluzione sembra preferibile, non essendo specificato né in quale momento né attraverso quale meccanismo la non necessità di determinati beni ai fini dell'esecuzione testamentaria dovrebbe essere accertata. È da credere che, in caso di resistenza dell'esecutore, l'erede debba agire in via ordinaria per ottenere la consegna di beni, sicché può ipotizzarsi che l'assenza di pronunce giurisprudenziali sul punto derivi dal fatto che l'obbligo di riconsegnare rimane assorbito dalla scadenza del termine annuale o biennale di cui all'art. 703, ferma restando la responsabilità dell'esecutore per la mancata tempestiva riconsegna, quando questa sia dovuta.

Il comma 2 della disposizione in commento contiene una specificazione del principio contenuto nel comma precedente, ossia che l'esecutore non può rifiutare la consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del defunto o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, ovvero offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati e degli oneri.

Bibliografia

: Ambanelli, Sulla legittimazione processuale dell'esecutore testamentario, in Nuova giur. civ. comm. 1995, I, 644; Azzariti-Martinez-Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1973; Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, II, Torino, 1951; Benettini, Sulla figura giuridica dell'esecutore testamentario, in Giur. it. 1941, I, 1, 245; Bonilini, Esecutore testamentario, in Dig. civ., VII, 1991; Bonilini, Degli esecutori testamentari, Milano, 2005; Brama, Manuale dell'esecutore testamentario, Milano, 1989; Brama, Manuale del curatore dell'eredità giacente, Milano, 1992; Brunelli-Zappulli; Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1941; Candian, Del c.d. “ufficio privato” e, in particolare, dell'esecutore testamentario, in Temi 1952, 379; Capozzi, Successioni e donazioni, II, Milano, 1982; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1991; Celentano, Sull'incarico conferito all'esecutore testamentario di scegliere i legatari tra persone bisognose, in Dir. e giust. 1986, 460; Coniglio, La nullità del provvedimento d'autorizzazione a vendere i beni dell'eredità in confronto al terzo, in Giur. Compl. Cass. Civ. 1946; Contursi Lisi, L'esecutore testamentario, Padova, 1950; Criscuoli, ll testamento. Norme e casi, Padova, 1995; De Simone, Esecuzione testamentaria e litisconsorzio necessario, in Dir. e giust. 1954, 325; Fusi, Rilevanza strutturale-operativa della funzione processuale dell'esecutore testamentario, in Giust. civ. 1994, I, 2526; Giardino, Un istituto che va scomparendo (brevi riflessioni in tema di esecutore testamentario), in Riv. not. 1971, 313-318 Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. Torino, 1961; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984; Lorefice, Dei provvedimenti di successione, Padova, 1991; Lupoi, Trusts e successioni mortis causa, in Atti del convegno su successioni mortis causa e mezzi alternativi di trasmissione della ricchezza, in Jus 1997, 279; Magni, In tema di disposizioni testamentarie rimesse all'arbitrio del terzo, in Nuova giur. civ. comm. 1994, I, 160-163; Magni, Sull'accettazione e rinunzia dell'ufficio di esecutore testamentario, in Nuova giur. civ. comm. 1994, I, 292; Mazzacane, La volontaria giurisdizione nell'attività notarile, Roma, 1980; Mengoni, Conclusioni, in Atti del convegno su successioni mortis causa e mezzi alternativi di trasmissione della ricchezza, in Jus 1997, 309; Messineo, Contributo alla dottrina della esecuzione testamentaria, Roma, 1923; Migliori, Aspetti pratici della esecuzione testamentaria, in Riv. not. 1971, 239; Natoli, Sui caratteri della divisione effettuata dall'esecutore testamentario, in Foro pad. 1954, III, 1; Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, I, L'amministrazione durante il periodo antecedente all'accettazione dell'eredità, Milano, 1968; Porcari, Nota a Cass. 15 marzo 1993, n. 3082, 1993, 973; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, III, Milano, 1986; Talamanca, Poteri e funzioni dell'esecutore testamentario, in Riv. not. 1970; Torrente, Nota a Cass. 14 febbraio 1946, n. 43, in Foro it. 1946, I, 185; Trimarchi, Esecutore testamentario (dir. priv.), in Enc. dir., 1966, XV, 389; Trojani, Rapporto esistente tra amministrazione dell'esecutore testamentario e curatela dell'eredità giacente, in Vita not. 1991, 367; Vicari, L'esecutore testamentario, Successioni e donazioni, I, Padova, 1994.

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