Codice Civile art. 733 - Norme date dal testatore per la divisione.Norme date dal testatore per la divisione. [I]. Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni [727], queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. [II]. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario [706]: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua [1349]. InquadramentoLa norma regola l'ipotesi in cui il testatore abbia dettato regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi. Da tale ipotesi si differenzia quella della divisione direttamente effettuata dal testatore (art. 734), che ha efficacia reale, impedendo lo stesso insorgere della comunione ereditaria (Cass. n. 10761/2019). La divisione c.d. regolataOve il testatore abbia dettato delle regole per la realizzazione della divisione, queste hanno valore obbligatorio, nel senso che pur non impedendosi in questo caso l'insorgere della comunione ereditaria (a differenza di quanto accade, come detto, per la divisione effettuata direttamente dal testatore ex art. 734), nel momento in cui vada a sciogliersi la comunione devono rispettarsi le indicazioni date dal testatore (c.d. divisione regolata). L'efficacia obbligatoria delle regole dettate dal testatore viene, però, meno qualora l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito che l'inciso della norma in commento va interpretato alla luce del «favor testamenti», e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio (Cass. n. 10797/2009). Si ammette, invece, l'accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene ereditario in modo difforme dalle indicazioni date dal de cuius nel testamento (Cass. n. 6471/1997). La facoltà del testatore di stabilire particolari norme per formare le porzioni, di cui al primo comma dell'art 733, incontra, infine, un limite nella disciplina della collazione, dal momento che il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, nel caso che egli sia tenuto alla collazione, di conferire in natura il bene ricevuto, ovvero di attuare la collazione per imputazione (Cass. n. 1481/1979). Il progetto di divisione demandato a un terzoIl testatore può anche rimettere la formazione del progetto di divisione ad un terzo non erede o legatario. La divisione non è, invece, demandabile ad un erede o legatario, a cui può essere attribuita, però, da parte del testatore, la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni (Cass. n. 8049/1990). BibliografiaBonilini, Divisione, in Dig. Civ., Torino, 1990, 487 e ss.; Mora, Il contratto di divisione, Milano, 1994, 1 e ss.; Mora, La divisione. Effetti, garanzie e impugnative, Milano, 2014, 1 e ss.; Pischetola, La divisione contrattuale. Profili civilistici e fiscali, Roma, 1 ss. |