Codice Civile art. 768 sexies - Rapporti con i terzi (1).Rapporti con i terzi (1). [I]. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. [II]. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies. (1) L'art. 2 l. 14 febbraio 2006, n. 55, in tema di patto di famiglia, ha inserito il Capo V-bis e, di conseguenza, questo articolo. InquadramentoLa disposizione in commento, nel riconoscere al coniuge (a cui deve intendersi oggi equiparata la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza del richiamo fatto dall’art. 1 l. n. 76/2016) ed agli altri legittimari che non abbiano partecipato al patto di famiglia, il diritto di chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dall'art. 768-quater aumentata degli interessi legali, sembra porsi in contrasto con il medesimo art. 768-quater , che prevede come necessaria la partecipazione al patto di tutti i soggetti che rivestirebbero la qualità di legittimario, se, al momento della stipulazione, si aprisse la successione dell'alienante. Il contrasto va risolto, secondo la dottrina, valorizzando il diverso momento temporale preso in esame nelle due disposizioni, applicandosi, quindi, l'art. 768-sexies a coloro che non erano legittimari al momento della stipula del patto ma lo siano diventati al tempo dell'apertura della successione del disponente (ad esempio, la persona sposata dal disponente dopo la stipula o i figli nati dopo tale momento). I diritti dei legittimari sopravvenuti alla stipula del pattoI legittimari “sopravvenuti” possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento della somma che sarebbe spettata loro in caso di partecipazione al contratto ai sensi dell'art. 768-quater, maggiorata degli interessi legali (da calcolarsi, secondo la dottrina, rispetto alla data di conseguimento dello status di legittimario e non a quella di stipula del patto). Dal raffronto tra l'art. 768-quater e l'art. 768-sexies emerge che rispetto ai legittimari sopravvenuti la liquidazione deve avvenire necessariamente in denaro, non essendo consentita la liquidazione in natura, ammessa invece per i partecipanti al patto. L'art. 768-sexies configura, inoltre, il diritto alla liquidazione come disponibile, prevedendo che gli aventi diritto «possono» chiedere il pagamento della somma. Quanto ai soggetti obbligati al pagamento della somma in questione, l'art. 768-sexies si riferisce genericamente ai «beneficiari» del contratto e ciò porta a ritenere che la categoria dei soggetti tenuti al pagamento sia più ampia rispetto all'analoga previsione di cui all'art. 768-quater, comma 2, posto che beneficiari del patto sono sia i discendenti assegnatari del bene produttivo, sia i legittimari percettori della somma equivalente al valore della quota ideale di legittima, salvo che questi ultimi vi abbiano rinunciato. Ai sensi del secondo comma dell'art. 768-sexies, l'inosservanza della disciplina di cui al primo comma della medesima norma — e, quindi, il mancato pagamento del conguaglio in favore dei legittimari sopravvenuti che ne abbiano fatto richiesta — è motivo di impugnazione del patto ai sensi dell'art. 768-quinquies e costituisce, pertanto, causa di annullamento del contratto, da farsi valere nel termine di un anno (in questo caso decorrente dalla data di apertura della successione). BibliografiaOberto, Il patto di famiglia, Padova, 2006, 1 e ss.; Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patti di famiglia, in Riv. not. 2006; La Porta, Il patto di famiglia, Torino, 2007, 1 e ss.; Tassinari, Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari, in Giur. comm. 2006, 816; Tomaselli, Il patto di famiglia. Quale strumento per la gestione del rapporto famiglia-impresa, Milano, 2006. |