Codice Civile art. 894 - Alberi a distanza non legale.InquadramentoA fronte delle disposizioni dei due articoli precedenti, che stabiliscono la distanza da osservare per il piantamento dei vari alberi, la norma in commento prevede espressamente che il vicino possa esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. È ragionevole ritenere che il diritto di far estirpare gli alberi si possa tutelare anche mediante azioni possessorie, sicché, in caso di inosservanza delle distanze legali previste per le piantagioni, il confinante potrà esperire sia l'azione negatoria sia l'azione di manutenzione. Il potere di esigere, oltre al semplice taglio, l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantate o che nascono a distanza inferiore a quella legale costituisce una facoltà inerente al diritto di proprietà, come tale imprescrittibile, salvo che il confinante abbia acquistato regolarmente la servitù di tenere gli alberi a distanza inferiore. Tale servitù, essendo apparente, può costituirsi, oltre che per convenzione, anche per destinazione del padre di famiglia e usucapione (Albano, in Tr. Res., 1982, 596). La norma è passata indenne al vaglio di costituzionalità, in quanto i giudici della Consulta (Corte cost. n. 211/2004), hanno ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896, nella parte in cui consentono, rispettivamente, l'estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, pur aventi pregio paesaggistico, e in ogni caso la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino, in quanto il giudice ben può applicare la legge di sua competenza, regolando i rapporti di vicinato, fermo restando che le esigenze pubblicistiche, connesse a interessi diversi da quelli privatistici, trovano tutela nell'opportuna sede, essendo la salvaguardia di valori che trascendono la tutela del diritto dominicale estranea alla norma codicistica denunciata, perché demandata alla normativa di settore, attuativa del valore costituzionale del paesaggio. Ad ogni buon conto, i giudici di legittimità sono dell'avviso per cui, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894, il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno (Cass. II, n. 15236/2008). BibliografiaAlvino, Costruzione su fondi non contigui ed osservanza delle distanze, in Giust. civ., 1983, I, 156; Benedetti, Distanze legali tra costruzioni: il punto sull'applicazione dell'art. 873 c.c., in Riv. giur. edil. 1999, I, 456; De Cupis, Sulla distanza legale tra costruzioni, in Giust. civ. 1982, II, 431; De Giovanni, Rapporti di vicinato, Milano, 2013; Del Bene, Distanze tra costruzioni, in Enc. giur., XI, Roma, 1996; Fusaro, Le distanze nelle costruzioni, in Nuova giur. civ. 1986, II, 165; Galletto, Distanze fra costruzioni, in Dig. civ., VI, Torino, 1990; Terzago G. - Terzago P., I rapporti di buon vicinato, Milano, 1996. |