Codice Civile art. 906 - Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.

Alberto Celeste

Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.

[I]. Non si possono aprire vedute laterali od oblique [900] sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

Inquadramento

Completando la regolamentazione delineata nell'articolo precedente, avente ad oggetto le sole vedute dirette, la norma in commento si occupa di quelle laterali o oblique sul fondo del vicino, stabilendo che queste ultime non si possono aprire se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, specificando opportunamente che tale distanza deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto. Dal necessario collegamento del comma 2 con il comma 1 del successivo art. 907 — a norma del quale è obbligatorio mantenere la distanza di tre metri anche dalla finestra da cui si esercita veduta obliqua quando da questa finestra si eserciti anche veduta diretta sullo stesso fondo — deriva che, quando la veduta sia soltanto obliqua, il proprietario del fondo sul quale la veduta medesima si esercita non deve rispettare la distanza di tre metri ma solo quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra medesima, ai sensi dell'art. 906. Se una finestra consente contemporaneamente sia la veduta diretta sia la veduta obliqua o laterale sul fondo vicino, si devono osservare tanto la distanza di metri uno e cinquanta (da misurare tra la facciata esteriore del muro in cui si apre la finestra e la parte del fondo vicino rispetto alla quale essa forma veduta diretta) quanto la distanza di centimetri settantacinque (da misurarsi fra il lato più prossimo della finestra e le altre parti del fondo vicino), rispettivamente stabilito dagli artt. 905 e 906.

Impedimento alla veduta sul fondo altrui

Al riguardo, si è precisato (Cass. II, n. 8797/1993; Cass. II, n. 1138/1978) che l'obbligo di rispettare le distanze previste dall'art. 906 per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità; tale riparo può anche essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad una altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare ed affacciarsi verso il fondo vicino se non con l'impiego di specifici ed anormali mezzi ed accorgimenti.

Misurazione della distanza

Dunque, veduta obliqua è quella che si esercita in direzione obliqua verso il fondo del vicino, guardando non di fronte, ma sul tratto che è posto a destra o a sinistra di chi guarda, mentre veduta laterale è invece quella che si esercita in linea retta, nella stessa direzione del muro in cui essa è posta, sicché per esercitarla occorre volgere completamente il capo da una parte. Le vedute esercitate da balconi, sporti, terrazze, od altri luoghi aperti non sono mai oblique, perché da essi lo sguardo può rivolgersi in tutte le direzioni.

Per queste vedute, la distanza da osservare è stata portata dal legislatore a settantacinque centimetri, contro i cinquanta centimetri previsti dal vecchio codice, e la distanza inferiore rispetto alle vedute dirette è giustificata dalla minore soggezione che le vedute laterali e oblique comportano per il fondo vicino (Albano, 1099).

A questo punto, è interessante verificare come la giurisprudenza ha verificato le varie modalità operative nella misurazione della distanza contemplata nella norma de qua.

Nel caso in cui la linea di confine tra due proprietà sia costituita da un muro comune, nella misurazione della distanza di cui all'art. 906 per l'apertura di vedute verso tale muro, il punto di arrivo va posto nella faccia del muro stesso prospiciente la proprietà in cui la veduta è esercitata e non già nella linea mediana di esso (Cass. II, n. 2499/1986).

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali dal fondo vicino la qualificazione della veduta (diretta, obliqua o laterale) va fatta con riguardo alla possibilità che la conformazione obbiettiva dell'opera offre di guardare frontalmente o meno sul fondo del vicino, non già in base alla posizione della persona che esercita la veduta rispetto alla parete in cui si apre la finestra o il balcone, conseguendone che le vedute che si esercitano dal balcone sono diverse secondo le varie posizioni in cui è possibile guardare sul fondo del vicino, nel senso che è sufficiente per aversi veduta diretta che da uno dei lati del balcone sia possibile affacciarsi e guardare sul fondo altrui, onde la distanza da osservarsi dal confine da tale lato non può essere inferiore a m. 1,50 a norma dell'art. 905 (Cass. II, n. 4523/1993).

Rimedi giudiziari

L'art. 906 in commento assoggetta l'apertura di vedute laterali od oblique sul fondo contiguo alla distanza di cm. 75 da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto, attribuendo al vicino in caso di violazione il diritto di agire per ottenere la condanna al ripristino della distanza legale inosservata, mediante arretramento della finestra o dello sporto da cui le vedute siano esercitate o esercitabili, ovvero in alternativa, e sempreché il convenuto ne abbia fatta espressa richiesta, attraverso l'adozione di specifici ed opportuni accorgimenti (quali la collocazione di pannelli stabiliti in vetro retinato opaco) idonei ad evitare che tali vedute siano esercitabili a distanza inferiore a quella legale (Cass. II, n. 1693/1994).

Fondi separati da una strada pubblica

Anche se non espressamente disposto, si è affermato che la distanza stabilita dall'art. 906 per l'apertura delle vedute laterali od oblique deve essere osservata anche se tra i due fonti vi sia una strada pubblica (Cass. II, n. 5464/1995; Cass. II, n. 2116/1976).

Nella stessa ottica si è affermato che l'esonero dall'obbligo delle distanze per l'apertura di vedute tra fondi separati da una via pubblica, di cui all'art. 905, comma 3, non opera nel caso di vedute laterali od oblique aperte sul fondo del vicino, restando tale ipotesi soggetta al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 906, ancorché si tratti di edifici costruiti in adesione sullo stesso lato della strada pubblica e l'apertura dia luogo altresì ad una veduta diretta su tale via, avendo, del resto, una strada pubblica una larghezza di regola non inferiore a settantacinque centimetri e rivelandosi inopportuno che l'eventuale persiana, di cui sia munita la finestra, si apra troppo a ridosso della proprietà limitrofa (Cass. II, n. 13000/2013).

Bibliografia

Albano, Luci e vedute, in Enc.. giur., XIX, Roma, 1990; Bozza, La distanza delle costruzioni dalle vedute nel condominio, in Giust. civ. 1992, I, 2838; Chinello, Servitù di luci e vedute: limiti all'acquisto per usucapione, in Immob. & proprietà 2006, 78; Colletti, Sulla controversa natura di luci e vedute, in Arch. loc. e cond., 2005, 198; Figone, Luci e vedute, in Dig. civ., XI, Torino, 1994; Fiorani L. - Fiorani G., Il regime delle luci, delle vedute e delle relative servitù nel codice civile, Latina, 1982; Loiacono, Luci e vedute, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Magnani, Criteri distintivi tra luci e vedute, in Not. 1997, 413; Sestant, Brevi note in tema di distanza delle costruzioni dalle vedute dirette, in Giust. civ. 1994, I, 1091.

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