Codice Civile art. 958 - Durata.

Alberto Celeste

Durata.

[I]. L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo.

[II]. L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni [957 2].

Inquadramento

L'enfiteusi, a differenza dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, che hanno sempre durata temporanea, può essere perpetua, oppure a tempo determinato, ma non può mai avere una durata inferiore a venti anni. D'altronde, se si contemplasse un termine più breve, è ragionevole prevedere che nessuno sarebbe invogliato ad assumere l'obbligo di miglioramento del fondo, che costituisce il tratto saliente dell'istituto. In quest'ottica, la norma in commento stabilisce, quindi, che l'enfiteusi può essere perpetua o a tempo, e che l'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni. Pertanto, l'estinzione dell'enfiteusi può avvenire per il decorso del termine (se appunto l'enfiteusi è temporanea), per il perimento dello stesso fondo, per effetto dell'affrancazione da parte dell'enfiteuta, a seguito della devoluzione ad opera del concedente, e per prescrizione estintiva in caso di non uso protratto per venti anni. La norma stabilisce che il diritto di enfiteusi non può avere una durata inferiore ai venti anni: questo termine è stato discrezionalmente fissato dalla legge sulla base di un giudizio di idoneità a raggiungere lo scopo di miglioramento del fondo, con la predisposizione di un termine congruo al quale “ancorare” il rapporto tra le parti. D'altronde, l'art. 1556 del codice civile del 1865 non fissava un termine di durata per l'enfiteusi e la stessa Relazione al Re (n. 441) collegava la fissazione di una durata minima dell'enfiteusi alle finalità economiche e sociali dell'istituto. Il limite ventennale non è stato ritenuto preclusivo nei confronti di una successiva risoluzione convenzionale del rapporto prima del passaggio del ventennio citato, con la salvezza però dei diritti acquistati dai terzi attraverso le concessioni effettuate dall'enfiteuta.

Il principio contenuto nell'art. 958, comma 2, si deve considerare inderogabile. È consentito, tuttavia, la conversione del rapporto enfiteutico costituito per una durata inferiore al ventennio in un rapporto di locazione, anticresi e così via. In dottrina, si è sostenuta l'impossibilità di una rinnovazione tacita della concessione enfiteutica, collegandola alla necessità della forma scritta ai fini della costituzione del diritto reale in questione (Trifone, in Comm. S. B., 1978, 19).

Bibliografia

Albano - Greco - Pescatore, Della proprietà, in Commentario al codice civile, III, Torino 1968; Alessi, Enfiteusi (diritto civile), in Enc. giur., XII, Roma 1989; Cattedra, L'enfiteusi, manuale teorico-pratico, Firenze, 1983; Marinelli, Sulla prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione del fondo enfiteutico, in Giust. civ. 1985, I, 2766; Musolino, Enfiteusi e affrancazione del bene, in Riv. notar. 2001, 154; Orlando Cascio, Enfiteusi, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965; Palermo, Contributo allo studio dell'enfiteusi (dal codice civile alle leggi di riforma), in Riv. notar. 1982, 804; Tomassetti, Enfiteusi, in Enc. giur., VI, Milano, 2007; Vitucci, Enfiteusi, in Dig. civ., VII, Torino, 1991.

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