Codice Civile art. 965 - Disponibilità del diritto dell'enfiteuta.Disponibilità del diritto dell'enfiteuta. [I]. L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [1350 n. 2, 2643 n. 2], sia per atto di ultima volontà [587, 2648]. [II]. Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente. [III]. Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni [1379]. [IV]. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente [1292 ss.] con l'acquirente [957 2]. InquadramentoTra le norme inderogabili ai sensi del precedente art. 957, è rimasta quella che prevede la facoltà, in capo all'enfiteuta, di disporre del proprio diritto, e, in caso di alienazione, la non spettanza di alcuna prestazione in favore del concedente, al contrario di quanto era contemplato nelle legislazioni anteriori al 1865, in cui si riconosceva al proprietario del fondo il c.d. laudemio (da laudare, ossia approvare), nel senso che il concedente, ricevendo la prestazione, in buona sostanza approvava la vendita dell'enfiteusi. Nello specifico, la norma in commento stabilisce che l'enfiteuta possa disporre del proprio diritto, e ciò sia per atto tra vivi, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam, sia per atto di ultima volontà, ma precisando appunto che, per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta, non è dovuta alcuna prestazione al concedente. Nell'atto costitutivo può essere, però, vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni, e, nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente. In dottrina, si è sottolineato che l'esplicito riconoscimento della facoltà di disposizione dell'enfiteuta, contenuto nell'art. 965, comma 1, nonché la previsione, al comma 2, che “per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente”, trovano una giustificazione nei precedenti storici dell'istituto. Si ricostruirebbe la ratio della prima disposizione normativa citata nel voler riaffermare la definitiva abolizione dei vincoli un tempo esistenti alla libera disposizione del diritto dell'enfiteuta, mentre il fondamento della seconda risiederebbe nell'evidenziare il divieto per le enfiteusi di nuova costituzione di quelle prestazioni prima dovute in occasione dei trasferimenti del relativo diritto (Orlando Cascio, 941). Si è puntualizzato, inoltre, che l'art. 965, comma 1, parlando di disposizione del diritto conferma che tale diritto non è il diritto di proprietà, ma un diritto reale su cosa altrui (Albano — Greco — Pescatore, 25). L'ampiezza della facoltà di disposizione dell'enfiteuta comporta che questi, oltre a cedere il suo diritto ad altri, potrà costituire sul fondo enfiteutico tutti quei diritti che avrebbe potuto realizzare il concedente. Si ritiene, quindi, ammissibile la concessione dei diritti reali minori, come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'ipoteca e la servitù. Nello specifico, la costituzione di ipoteca è ammessa dall'art. 2810, n. 4), mentre l'imposizione delle servitù sul fondo, da parte dell'enfiteuta, trova una disciplina negli artt. 1077 e 1078. Si è puntualizzato (Cass. III, n. 25756/2015) che, in caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965, il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 l. n. 590/1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 l. n. 817/1971, in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti. BibliografiaAlbano - Greco - Pescatore, Della proprietà, in Commentario al codice civile, III, Torino 1968; Alessi, Enfiteusi (diritto civile), in Enc. giur., XII, Roma 1989; Cattedra, L'enfiteusi, manuale teorico-pratico, Firenze, 1983; Marinelli, Sulla prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione del fondo enfiteutico, in Giust. civ. 1985, I, 2766; Musolino, Enfiteusi e affrancazione del bene, in Riv. notar. 2001, 154; Orlando Cascio, Enfiteusi, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965; Palermo, Contributo allo studio dell'enfiteusi (dal codice civile alle leggi di riforma), in Riv. notar. 1982, 804; Tomassetti, Enfiteusi, in Enc. giur., VI, Milano, 2007; Vitucci, Enfiteusi, in Dig. civ., VII, Torino, 1991. |