Codice Civile art. 968 - Subenfiteusi .

Alberto Celeste

Subenfiteusi.

[I]. La subenfiteusi non è ammessa [957 2].

Inquadramento

La norma in commento, rientrante tra quelle inderogabili ai sensi del precedente art. 957, prescrive che la subenfiteusi non sia ammessa, in quanto l'elusione di tale divieto potrebbe dar luogo a speculazioni che il legislatore codicistico ha inteso evitare, proponendosi invece di realizzare con tale istituto il fine del miglioramento dei fondi. Al riguardo, si è solo precisato che l'alienazione parziale del diritto dell'enfiteuta con conseguente divisibilità del canone dovuto da questi e del fondo sul quale l'enfiteusi grava, si differenzia nettamente dalla subenfiteusi, istituto non ammesso dall'art. 968, che integra la costituzione di una nuova enfiteusi da parte dell'enfiteuta principale, subordinata e dipendente dalla prima: invero, mentre dall'alienazione parziale discende la partizione dell'unico rapporto di origine in più rapporti tra di loro distinti e l'acquirente deve il versamento del canone direttamente al concedente, nella subenfiteusi, invece, rimane in vita completamente ed in maniera immutata l'enfiteusi originaria ed il subenfiteuta ha rapporti soltanto con il subconcedente al quale deve l'adempimento dei suoi obblighi.

In dottrina, si è sottolineato che la subenfiteusi, a differenza dell'alienazione del fondo, non comporta un trasferimento in toto del diritto, poiché l'enfiteuta conserverebbe la sua posizione rispetto al concedente e in considerazione della nullità assoluta, sancita dalla norma, sarebbe esclusa ogni possibilità di “convalescenza del negozio”; tuttavia, l'enfiteuta potrà porre in essere negozi obbligatori in relazione al fondo, quali la locazione, financo potrà dare in anticresi il fondo. Il divieto in questione è ritenuto inderogabile e sarebbe, perciò, nullo il patto contrario (Favara, Enfiteusi, in Nss. D.I., VI, Torino 1960, 547). Si è specificato che l'enfiteusi costituita a non domino, ovvero l'enfiteusi costituita da chi non è proprietario, non deve essere confusa con la subenfiteusi. Nell'enfiteusi a non domino, si potrà chiedere nei confronti del concedente la risoluzione del contratto, come avviene nella vendita di cosa altrui (Favara, 547).

Bibliografia

Albano - Greco - Pescatore, Della proprietà, in Commentario al codice civile, III, Torino 1968; Alessi, Enfiteusi (diritto civile), in Enc. giur., XII, Roma 1989; Cattedra, L'enfiteusi, manuale teorico-pratico, Firenze, 1983; Marinelli, Sulla prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione del fondo enfiteutico, in Giust. civ. 1985, I, 2766; Musolino, Enfiteusi e affrancazione del bene, in Riv. notar. 2001, 154; Orlando Cascio, Enfiteusi, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965; Palermo, Contributo allo studio dell'enfiteusi (dal codice civile alle leggi di riforma), in Riv. notar. 1982, 804; Tomassetti, Enfiteusi, in Enc. giur., VI, Milano, 2007; Vitucci, Enfiteusi, in Dig. civ., VII, Torino, 1991.

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