Codice Civile art. 985 - Miglioramenti.


Miglioramenti.

[I]. L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa [157 trans.].

[II]. L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

[III]. L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia [1179].

Inquadramento

Nell'interesse generale della produzione, il codice civile non ha vietato all'usufruttuario di eseguire miglioramenti ma, a differenza dell'enfiteusi, ha limitato il credito dello stesso usufruttuario per i suddetti miglioramenti alla minore somma tra la spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto del miglioramento. Nello specifico, la norma in commento stabilisce che l'usufruttuario ha diritto ad un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa, precisando che tale indennità deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. È previsto, altresì, che l'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento, da parte del proprietario, dell'indennità di cui sopra sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia. Pertanto, a norma dell'art. 985, l'usufruttuario deve effettuare con risorse proprie i miglioramenti e può pretendere, solamente per quelle migliorie che sussistano al momento della restituzione della cosa, un'indennità, fissata nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa, ma non può legittimamente utilizzare allo scopo danaro del proprietario di cui sia comunque in possesso, né il suo diritto all'indennità diventa attuale fino alla cessazione dell'usufrutto.

Dunque, l'autorità giudiziaria può, in considerazione dell'entità del rimborso e delle condizioni patrimoniali del debitore, disporre il pagamento rateale dell'indennità.

Ad avviso della dottrina, il rifiuto, da parte del proprietario, di prestare la garanzia impostagli dal giudice — che può consistere in una fideiussione o nella costituzione di un'ipoteca sul fondo — determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la condanna al pagamento integrale immediato, ma non legittima l'usufruttuario a negare la restituzione della cosa, non essendo configurabile un diritto di ritenzione a suo favore (Pugliese, in Tr. Vas. 1972, 638).

Al riguardo, i giudici di legittimità (Cass. II, n. 22802/2023) hanno chiarito che, ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.

Bibliografia

Caterina, Usufrutto e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. 1999, II, 715; De Cupis, Usufrutto, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Di Bitonto, Usufrutto, in Enc. dir., XVI, Milano, 2008; Mazzon, Usufrutto, uso e abitazione, Padova, 2010; Musolino, L'usufrutto, Bologna, 2011; Plaia, Usufrutto, uso, abitazione, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999; Ruscello, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, in Dir. fam. 2009, 1329.

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