Codice Civile art. 990 - Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.

Alberto Celeste

Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.

[I]. Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico [1004].

Inquadramento

Completando quanto disposto nell'articolo precedente, la norma in commento precisa che gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettino al proprietario, e che l'usufruttuario possa servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico. Quando gli alberi divelti, spezzati o periti per accidente sono di alto fusto, essi appartengono al proprietario (art. 990), mentre se, invece, sono fruttiferi, essi spettano all'usufruttuario, con obbligo, però, di sostituirli (art. 991): stabilendo, in quest'ultimo caso, siffatto obbligo, la legge ha inteso compensare il proprietario della perdita attuale del diritto dominicale, per vederselo ricostituito, nella sua consistenza originaria, alla fine dell'usufrutto. Se, pertanto, la proprietà degli alberi fruttiferi distrutti e periti venga attribuita all'usufruttuario, ne consegue che al medesimo è dovuto, come risarcimento, il corrispondente valore economico, restando il proprietario cautelato, per la perdita di dette piante, dall'obbligo legale di sostituzione da parte dell'usufruttuario.

Si discute in dottrina se la norma de qua, che dispone la spettanza al proprietario degli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti, si applichi soltanto agli alberi che non siano destinati al taglio, o anche a quelli ricadenti nella previsione dell'art. 989. La soluzione più restrittiva si giustifica alla luce del rilievo che sarebbe assurdo sottrarre all'usufruttuario alberi destinati alla produzione di legname — che gli apparterrebbero in quanto frutti del fondo — per il solo fatto che essi siano periti prima del termine in cui egli avrebbe potuto tagliarli (Pugliese, in Tr. Vas. 1972, 338). Comunque, nel caso in cui gli alberi divelti, spezzati o periti siano fruttiferi, si applica l'art. 991, secondo cui gli stessi appartengono all'usufruttuario, che ha tuttavia l'obbligo di sostituirne altri. Gli alberi divelti, spezzati e periti, che spettano al proprietario, possono essere utilizzati dall'usufruttuario per le riparazioni poste a suo carico. Alcuni (Pugliese, in Tr. Vas. 1972, 338) hanno, però, criticato la scelta legislativa di alleggerire, in tal caso, l'onere delle riparazioni gravante sull'usufruttuario, posto che il perimento degli alberi non destinati a produrre legna non rappresenta per lui nessun danno.

Bibliografia

Caterina, Usufrutto e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. 1999, II, 715; De Cupis, Usufrutto, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Di Bitonto, Usufrutto, in Enc. dir., XVI, Milano, 2008; Mazzon, Usufrutto, uso e abitazione, Padova, 2010; Musolino, L'usufrutto, Bologna, 2011; Plaia, Usufrutto, uso, abitazione, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999; Ruscello, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, in Dir. fam. 2009, 1329.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario