Codice Civile art. 1092 - Deficienza dell'acqua.Deficienza dell'acqua. [I]. La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. [II]. Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente. [III]. Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti [60 att.], può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. [IV]. Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorità giudiziaria. InquadramentoLa norma in commento contempla e disciplina dettagliatamente l'ipotesi in cui, nella servitù de qua, si verifichi un'ipotesi di deficienza dell'acqua. In questa situazione, tale deficienza deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. Si precisa, poi, che, tra i diversi utenti, la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente, tuttavia, l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. Comunque, il concedente dell'acqua è tenuto ad una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui; parimenti, si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorità giudiziaria. Sotto quest'ultimo aspetto, dunque, l'utente che abbia subìto una diminuzione della quantità d'acqua avrà in ogni caso diritto, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo in esame, ad una proporzionale riduzione del corrispettivo pagato o da pagare per la servitù. Laddove il corrispettivo consista in un canone annuale o mensile, l'annualità o le mensilità andranno ridotte in proporzione al valore dell'acqua che è venuta meno. Nel caso di somma versata una tantum, come tale comprensiva del valore dell'acqua e del corrispettivo per l'imposizione della servitù, si dovrà scomputare dalla cifra complessiva quest'ultimo addendo e procedere, sulla parte residua, alla diminuzione proporzionale del corrispettivo (Branca, in Comm. S.B. 1979, 548). Nell'ipotesi in cui la modificazione o la riduzione dei turni di utilizzazione, sia dovuta al provvedimento dell'autorità giudiziaria contemplato dal comma 3 della norma in commento, l'utente sacrificato avrà diritto alle “dovute indennità”. La corresponsione dell'indennità, comprensiva solo dei danni subiti dall'utente, non esclude il diritto ad ottenere una proporzionale riduzione del corrispettivo dovuto. Sopravvenuta naturale riduzione delle acqueIn argomento, i giudici di legittimità (Cass. II, n. 3535/1983) hanno affermato che le acque naturalmente fluenti, superficiali o sotterranee, scaturenti da sorgente o artificialmente edotte, che non siano considerate pubbliche, e perciò non soggette a regime demaniale sono suscettibili solo di limitati poteri di utilizzazione e di disposizione da parte dei privati in inscindibile collegamento, genetico e funzionale, con i diritti reali relativi ai fondi nei quali esse fluiscono o sgorgano o dai quali direttamente possono apprendersi mediante derivazione o eduzione, sicché la cessione o l'acquisto, con carattere di realità, dei detti poteri possono attuarsi unicamente per effetto di trasferimento e costituzione, a titolo originario o derivativo, di diritti reali sui fondi cui quelle acque ineriscono; deriva che l'azione proposta per la disciplina, in rapporto alla sopravvenuta naturale riduzione delle acque non pubbliche contrattualmente costituite in forma di vendita di un quantitativo determinato delle acque medesime, per sé considerate (senza attribuzione di comproprietà o di parziale usufrutto del fondo di ubicazione delle loro sorgenti), implica deduzione in giudizio di servitù volontaria di somministrazione o derivazione di acque e richiesta di regolamento giudiziale del suo esercizio o di riduzione del suo contenuto al fine del contemperamento dei concorrenti opposti interessi degli aventi diritto, con conseguente applicabilità della normativa di cui agli artt. 1092 e 1093. 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