Codice Civile art. 1156 - Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.

Alberto Celeste

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.

[I]. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili [816] e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [815, 2683 ss.; 146 ss., 753 ss. c. nav.] (1).

(1) V. art. 815; r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, conv. in l. 19 febbraio 1928, n. 510 e r.d. 29 luglio 1927, n. 1814; d.lg.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340; d.lg. 25 luglio 1997, n. 250.

Inquadramento

La norma in commento stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti, segnatamente quelle concernenti gli effetti del possesso di buona fede, non si applicano né alle universalità di mobili, né ai beni mobili iscritti in pubblici registri. Ciò si spiega, per i primi beni, perché le universalità di mobili, di fatto, nella vita moderna possono costituire complessi imponenti, rispetto ai quali è minore la necessità di tutelare la buona fede, nel senso che è più agevole, stante il loro valore e la loro importanza, verificare la legittimità della loro provenienza; d'altronde, le universalità di mobili non sono destinate alla circolazione, sicché per esse non sussistono quelle esigenze di sicura e rapida circolazione che ispirano il principio “possesso vale titolo”. Per i secondi beni, ossia quelli iscritti in pubblici registri (navi, aerei, autovetture), si applicano le regole relative alla trascrizione, come d'altronde per i beni immobili.

Enciclopedia

Un'enciclopedia redatta in più volumi non è una cosa composta, sia perché ciascuno dei volumi non ha a solo alcuna utilità, sia perché manca un'incorporazione, né è un'universalità di mobili, sia perché non sussiste l'individualità economica delle componenti, sia perché l'universalità richiede una destinazione giuridica unitaria, mentre nell'enciclopedia la pluralità, peraltro eventuale, deriva solo dalla sua struttura eventuale; essa è un bene mobile semplice, suscettibile di acquisto in buona fede ex art. 1153 (Cass. I, n. 593/1976).

Azienda

Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto a non domino (e pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui) anche se l'acquirente non sia stato a conoscenza dell'esistenza del patto di riservato dominio, giacché il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816, per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153, in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 (Cass. II, n. 20191/2007).

Beni mobili iscritti in pubblici registri

L'acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa (Cass. II, n. 294/1994).

Beni mobili di fatto non iscritti in pubblici registri

Un bene mobile (nella specie, autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815, è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153, senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818, vengono ipso facto acquistate dal proprietario della cosa principale (Cass. III, n. 15810/2002).

L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153, di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica (Cass. II, n. 16435/2012).

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti come nel caso del veicolo registrato con il numero di telaio contraffatto, non si applica la norma di cui all'art. 1156, con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 (Cass. I, n. 12860/2018Cass. II, n. 5600/2001; Cass. II, n. 9714/1997; Cass. II, n. 4328/1997).

Bibliografia

Barassi, Diritti reali e possesso, II, Milano, 1952; Bianca, Diritto civile, VI, Milano, 1999; Cenini, Gli acquisti a non domino, Milano, 2009; Cervale, La regola “possesso vale titolo”, in Rass. dir. civ. 2012, 1029; Galgano, Possesso, I, Diritto civile, in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990; Lisella, I presupposti della regola “possesso vale titolo”, in Rass. dir. civ. 1999, 527; Mengoni, Acquisto a non domino, in Dig. civ., I, Torino, 1987; Rinaldi, Il principio “possesso vale titolo” e i beni mobili registrati: interpretazione tradizionale e perduranti perplessità, in Nuova giur. civ. comm. 1999, I, 176; Scioli, Il possesso, Torino, 2002.

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