Codice Civile art. 1208 - Requisiti per la validità dell'offerta.Requisiti per la validità dell'offerta. [I]. Affinché l'offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere [1190] o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1188]; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191]; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore [1184]; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione [1353 ss.]; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [1182]; 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato [1209; 73 ss. att.]. [II]. Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [1200]. InquadramentoLa norma indica i requisiti che deve avere l'offerta del debitore affinché sia valida. Detti requisiti, salvo quello indicato dal n. 6, si riferiscono a tutte le forme di offerta, sia essa reale o per intimazione. Il n. 6, invece, individua un requisito prescritto per la sola offerta reale. La norma trova applicazione alle obbligazioni di fare nei limiti del richiamo ai principi generali delle obbligazioni. Il difetto di uno di detti requisiti giustifica il rifiuto della prestazione offerta e, in ogni caso, rende l'offerta inefficace, salvo che l'offerta non valga come offerta semplice (Bianca, 404). Secondo la giurisprudenza, è valida l'offerta in cui il debitore si riservi di esercitare per il futuro le proprie ragioni, al fine di evitare che il suo atto venga inteso come rinunzia tacita od acquiescenza (Cass. n. 2230/1952). La capacità di ricevereQualora il creditore sia incapace, l'offerta deve essere avanzata verso il rappresentante legale o, in mancanza, verso il curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. (Natoli-Bigliazzi Geri, 80). L'offerta può essere indirizzata a tutti i soggetti indicati dall'art. 1188 poiché sussiste una sostanziale coincidenza tra i soggetti destinatari del pagamento e i soggetti destinatari dell'offerta (Natoli-Bigliazzi Geri, 83). Il creditore deve essere comunque identificato; ove non lo sia, non può aversi costituzione in mora e neanche deposito liberatorio, salvi alcuni casi particolari (artt. 1690, comma; 450, comma 1, e 454, comma 3, c. nav.; art 48 r.d. n. 1669/1933; art 109 c.p.c.). La mora credendi non si determina per effetto di un'offerta rivolta al creditore apparente (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 140), diversamente dalla mora del debitore, che è esclusa da una mera offerta non formale al creditore apparente (Bianca, 384). Qualora la prestazione debba essere eseguita a favore di più soggetti, benché la legge esiga per quella determinata offerta la forma reale, l'offerta dovrà essere inoltrata per intimazione, salvo che tutti i creditori abbiano il medesimo domicilio (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 128). In caso di solidarietà attiva, la dottrina ritiene che l'offerta rivolta ad uno dei concreditori non abbia effetto nei confronti degli altri creditori ai fini della mora (Falzea, 243; Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 128). Secondo la giurisprudenza, l'offerta rivolta a persona diversa dal creditore che ragionevolmente appaia autorizzata a riceverla per il concorso di elementi obiettivi, ove non sia accettata, vale comunque ad escludere la mora debendi (Cass. n. 2086/1958). Qualora vi sia solidarietà attiva, l'offerta indirizzata ad uno solo dei creditori è valida e produttiva di effetti (Cass. n. 1236/1970). In caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l'associazione che rappresenta, sicché è stata ritenuta irrituale l'offerta formale di pagamento effettuata ad un'impiegata della società, non incaricata di ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la quale poteva essere considerata solo come persona addetta alla sede (Cass. n. 18157/2007). La legittimazione attivaL'offerta può provenire da tutti i soggetti legittimati ad adempiere, compreso il terzo nei limiti in cui è previsto dall'art. 1180 (Giacobbe, 788). È richiesta comunque la capacità legale ai fini della valida costituzione del rapporto tra offerente e pubblico ufficiale (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 141). Essa può essere avanzata anche dal gestore di affari ove si ritenga che l'offerta costituisca per il gestore il contenuto dell'obbligo di portare a termine l'attività intrapresa attraverso un'offerta formale (Natoli-Bigliazzi Geri, 88). Per converso, l'offerta non può essere effettuata dal delegato al pagamento, poiché contenuto e scopo della delegatio solvendi è semplicemente l'esecuzione della prestazione e non anche la liberazione dal vincolo (Natoli-Bigliazzi Geri, 79). Anche la giurisprudenza ritiene che l'offerta possa essere effettuata dal terzo (Cass. n. 3840/1957). L'oggetto dell'offertaL'offerta deve comprendere la totalità della somma o delle cose dovute, oltre ai frutti, interessi e spese liquide. Tuttavia, in applicazione dei criteri di correttezza e buona fede, l'offerta insufficiente per errore di calcolo e per una differenza non rilevante (ossia irrisoria) è comunque valida qualora il debitore non sia a conoscenza dell'ammontare effettivo della prestazione e se in fase di deposito integri la somma o la quantità di cose mancanti (Falzea, 247; Natoli-Bigliazzi Geri, 90). Ove la prestazione sia illiquida, l'offerta non è avanzabile: per l'effetto, si applica in via analogica l'art. 1217, permettendo al debitore di intimare al creditore di compiere gli atti indispensabili per giungere alla liquidazione (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 149). In base ad altro orientamento, qualora la determinazione del quantum dipenda dall'acquisizione di elementi nella disponibilità del creditore, il debitore può effettuare un'offerta approssimativa con riserva di supplemento (Bigliazzi Geri, 3). Nel caso di obbligazioni generiche l'offerta può essere inoltrata anche se l'individuazione non è stata ancora compiuta; quando, ai fini dell'individuazione, sia richiesto il consenso del creditore, il difetto di tale consenso non preclude comunque la possibilità di formulare l'offerta, ma sarà sufficiente che il debitore offra cose di qualità non inferiore alla media (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 150). Quando il creditore debba effettuare una scelta tra più cose, l'offerta soggiacerà alle regole sulle obbligazioni alternative; ove, invece, debbano essere specificate solo alcune caratteristiche di beni già determinati, trattandosi di obbligazione di fare, il debitore potrà procedere alla costituzione in mora del creditore mediante intimazione; quando il creditore abbia la facoltà di stabilire la quantità della merce, potrà essere costituito in mora mediante intimazione ad effettuare tale determinazione; di contro, la costituzione in mora non potrà avvenire sino alla quantificazione, quando essa sia rimessa ad un terzo o, ove ciò sia ammissibile, ad un giudice (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 152). La riserva di supplemento non ha valore costitutivo né ricognitivo, sicché la sua carenza non legittima il creditore a rifiutare l'offerta, in applicazione del criterio di buona fede (Bianca, 404). Qualora l'offerta abbia un oggetto qualitativamente diverso (aliud pro alio, difetto di qualità, presenza di vizi), l'ammissibilità del rifiuto deve essere valutata in guisa delle circostanze del caso concreto e della disciplina del rapporto. Così, nel caso di compravendita, il rifiuto è ammesso alle stesse condizioni che consentono la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1492 e 1497; diversamente, il rifiuto non è giustificato ove l'acquirente abbia già optato per la proposizione dell'actio quanti minoris (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 150). In termini più generali, il rifiuto non è giustificato qualora il difetto di funzionalità della prestazione rientri nei limiti di un apprezzabile margine di tollerabilità, e ciò sulla scorta del riferimento ai principi di correttezza e buona fede (Natoli-Bigliazzi Geri, 94). L'offerta superiore al dovuto è valida esclusivamente nei limiti del dovuto. La totalità della prestazione deve essere intesa in senso stretto, sicché anche l'omissione di una minima frazione a fronte dell'intero rende l'offerta invalida; il creditore deve comunque essere posto nelle condizioni di poter controllare la completezza dell'offerta (Cass. n. 4996/1996; Cass. n. 1/1953). Qualora l'offerta non comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, il rifiuto opposto dal creditore è legittimo (Cass. n. 340/2023; Cass. n. 562/2000). Con il concetto di totalità della somma il legislatore ha inteso riferirsi al denaro contante (Cass. n. 27255/2017; Cass. n. 2654/2001). Poiché ai fini della validità dell'offerta è necessario che essa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute, l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontà abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale (Cass. n. 18483/2014). Con riguardo all'accessorio delle spese, l'offerta della somma oggetto del diritto di credito assistito da privilegio deve comprendere, oltre alle voci indicate nell'art. 2749, anche le spese ed i compensi per la conservazione dei beni durante il periodo di legittimo esercizio del diritto di ritenzione, trattandosi di attività imposta dall'art. 2756 quale condizione per il mantenimento dell'efficacia del privilegio stesso (Cass. n. 3362/1987). L'offerta approssimativa è consentita nel caso di spese non liquide (Cass. n. 6631/1981; Cass. n. 1674/1977) ovvero in tale evenienza è possibile un'offerta di minima entità con riserva di corrispondere eventuali supplementi (Cass. n. 1355/1968). L'ammontare complessivo dell'oggetto dell'offerta, ossia del debito, deve essere stabilito con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'ultima offerta; esclusivamente nel caso in cui l'offerta della somma intera non risulti valida, l'importo deve essere determinato facendo riferimento al tempo della liquidazione (Cass. n. 10501/1994; Cass. n. 1674/1977). L'offerta non deve includere eventuali danni non ancora accertati neanche in modo generico; infatti, la necessità di offrire una somma anche per le spese non liquide ricorre solo quando l'esistenza di tali spese sia certa (Cass. n. 88/1960). L'onere di provare l'esistenza di spese illiquide grava sul creditore che abbia rifiutato l'offerta (Cass. n. 1198/1950). Qualora al momento dell'offerta già decorrano interessi moratori, anche questi devono essere compresi nella formulazione dell'offerta, pena la sua invalidità (Cass. n. 1709/1969). In tema di divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce un capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione; ne consegue che l'importo del conguaglio diventa definitivo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, qualora quello fra i coniugi che ne sia onerato ne offra il pagamento all'altro e questi lo rifiuti, si debbano ritenere insussistenti i presupposti di un'offerta valida, in quanto difetta la certezza della somma dovuta (Cass. n. 13009/2006). La scadenza del termine in favore del creditore e la verificazione della condizioneLa validità dell'offerta postula che il termine sia scaduto, qualora esso sia stabilito nell'interesse del creditore. Tale previsione si applica anche quando il termine sia stabilito a favore sia del creditore sia del debitore. Quando un termine manchi ma sia necessario, il debitore, ai fini della mora, dovrà richiederne la fissazione solo ove tale necessità corrisponda ad un interesse del creditore. Inoltre, il n. 5 prevede che la validità dell'offerta presupponga la verificazione della condizione eventualmente apposta. Si intende evidentemente fare riferimento alla condizione sospensiva, anche iuris. Il luogo dell'offertaUlteriore requisito dell'offerta espressamente previsto è quello che riguarda la sua destinazione: essa deve essere fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio. Come anticipato, tale requisito si riferisce alla sola offerta reale e non all'offerta per intimazione. Si rientra, per l'effetto, nel quadro di quelle offerte che, in linea di massima, hanno ad oggetto obbligazioni da adempiere nel domicilio del creditore, anche elettivo (Natoli-Bigliazzi Geri, 117). Ove il creditore abbia eletto un domicilio speciale, l'offerta può avvenire in tale luogo; dovrà avvenire solo in tale luogo quando ciò sia stato espressamente stabilito in contratto. Qualora il domicilio sia sconosciuto, l'offerta potrà avvenire nella residenza o nella dimora del creditore; ove anche residenza e dimora siano sconosciute, l'offerta dovrà essere compiuta per intimazione con notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 156). Tali criteri valgono anche quando l'offerta sia indirizzata ad un terzo legittimato a ricevere la prestazione per il creditore, purché, con riguardo all'offerta per intimazione, il terzo sia l'unico legittimato a ricevere (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 156). Ove il creditore si identifichi in una persona giuridica, l'offerta deve essere indirizzata presso la sede statutaria od effettiva; per gli enti collettivi privi di personalità, l'offerta deve essere diretta verso il luogo ove tali enti svolgono attività in modo continuativo. Nondimeno, l'offerta può essere avanzata in qualsiasi altro luogo qualora sia rivolta personalmente al creditore destinatario (Natoli-Bigliazzi Geri, 115). Sicché l'offerta può essere avanzata anche nel corso del giudizio in cui il creditore chiede la condanna ad adempiere, ove si reputi che il giudice o il cancelliere possano espletare la funzione di notaio o di ufficiale giudiziario di cui all'art. 73, comma 1, disp. att. (Natoli-Bigliazzi Geri, 118). Qualora l'offerta avvenga per intimazione, l'intimazione deve essere notificata nelle forme prescritte per gli atti di citazione introduttivi del giudizio (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 157). Nel caso di intimazione nelle forme d'uso, la conoscenza del destinatario può essere presunta ai sensi dell'art. 1335, quando la dichiarazione giunga al suo indirizzo, anche ove non coincidente con il domicilio. L'esibizione successiva all'intimazione di cui all'art. 75 disp. att. può essere effettuata anche in luoghi diversi da quello in cui si trova il creditore o in cui questi ha il domicilio (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 158). Per il riferimento al domicilio, anche elettivo, del creditore quale luogo dell'offerta è orientata anche la giurisprudenza (Cass. n. 6738/1988). La forma dell'offertaGli ufficiali pubblici autorizzati ad eseguire l'offerta, come genericamente indicati dal n. 7, sono specificati dall'art. 73 disp. att. Poiché l'offerta reale è atto di parte, il pubblico ufficiale agisce come suo rappresentante. Tuttavia, si ritiene valida l'offerta reale formulata dalla parte alla presenza del pubblico ufficiale che redige il verbale. Il debitore, al momento di eseguire l'offerta, deve comunque portare con sé il denaro o le cose mobili ed esibirli al creditore (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 171). L'intervento del pubblico ufficiale è superfluo quando l'offerta sia effettuata al solo scopo di procedere, all'esito, al deposito o al sequestro liberatorio, non già per costituire in mora il creditore (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 172). La giurisprudenza ha escluso la validità dell'offerta effettuata mediante un libretto di deposito intestato al creditore e all'offerente (App. Napoli, 20 luglio 1946). Allo stesso modo, non rispetta i vincoli di forma l'invito rivolto dal debitore al creditore di recarsi davanti al notaio per ricevere il pagamento, né, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto danaro, l'offerta meramente verbale della prestazione (Cass. n. 2700/1983). L'offerta condizionataL'indicazione contenuta nel comma 2 ha valenza esemplificativa. Infatti, il debitore può subordinare l'offerta, oltre che al consenso del creditore volto a liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli, anche ad altre evenienze, come il rilascio di una quietanza e, nell'ipotesi regolata dall'art. 1320, all'addebito o al rimborso del valore della parte di prestazione indivisibile del concreditore che abbia rimesso il debito o che abbia ricevuto la prestazione diversa. Ciò postula che sia preservato un interesse riconosciuto dall'ordinamento e tutelato nell'ambito dello stesso rapporto obbligatorio al quale si riferisce l'offerta (Falzea, 258). Non sono invece ammesse offerte subordinate ad eventi diversi da un atto del creditore (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 172). Non rappresenta un'offerta condizionata l'offerta che contenga altresì la domanda di adempimento (Bianca, 409). Ma nel senso che l'indicazione della condizione dell'offerta di cui al comma 2 sia tassativa, e che non siano ammesse altre subordinazioni dell'offerta, si è espresso altro autore in dottrina (Bigliazzi Geri, 4). In ogni caso, è valida l'offerta nella quale il debitore si riservi di ripetere quanto dovesse risultare non dovuto, poiché una riserva siffatta non integra una condizione in senso tecnico (Bigliazzi Geri, 4). Anche la giurisprudenza ha osservato che l'offerta reale collegata ad una richiesta di adempimento non può essere considerata come offerta condizionata, poiché la pretesa di adempimento è ragione e non condizione dell'offerta (Cass. n. 1159/1966). BibliografiaBianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Bigliazzi Geri, voce Mora del creditore, in Enc. giur., Milano, 1990; Ghera-Liso, voce Mora del creditore (dir. lav.), in Enc. dir., Milano 1979; Giacobbe, voce Mora del creditore (dir. civ.), in Enc. dir., Milano, 1976; Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947; Natoli-Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e mora debendi, Milano, 1975. |