Codice Civile art. 1264 - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto (1).

Cesare Trapuzzano

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto (1).

[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata [967 2, 1248 2, 1407 1, 2914 n. 2].

[II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione [1189, 2559].

(1) In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, v. l'art. 3, comma 1, d.l. 9 ottobre 2008, n. 155, conv., con modif., in l. 4 dicembre 2008, n. 190 e l'art. 8 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214.

Inquadramento

La cessione del credito si perfeziona con l'accordo raggiunto tra cedente e cessionario, non già con l'accettazione o con la notifica al debitore ceduto (Bianca, 580; Perlingieri, 13; contra Mancini, in Tr. Res., 1999, 390). Accettazione o notifica perseguono invece altro scopo: secondo alcuni il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario (Breccia, 791; Bianca, 583; Perlingieri, 12); secondo altri la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario (Carraro, 120; Dolmetta e Portale, 262). Prima dell'accettazione o della notifica ricorre una presunzione iuris tantum di buona fede del debitore che abbia adempiuto verso il cedente; tale presunzione non opera quando il debitore si difenda verso il cessionario sostenendo di avere adempiuto nei confronti di un creditore apparente (Perlingieri, 13). In ragione dell'immediato perfezionamento della cessione per effetto dello scambio dei consensi tra cedente e cessionario, all'esito della stipulazione il cessionario, quale esclusivo titolare del credito oggetto di cessione, può pretendere dal ceduto l'esecuzione della prestazione, compiere gli atti conservativi del credito, opporsi ad ogni azione che i creditori del ceduto dovessero promuovere in ordine al credito acquistato, disporre, sia inter vivos che mortis causa, di tale credito (Panuccio, 862). La disposizione sull'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto è stata ritenuta applicabile anche nel caso di costituzione di usufrutto o di pegno sul credito (Perlingieri, 13).

La S.C. sostiene che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). La cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264, in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001). Ne discende che, perfezionandosi la cessione con l'accordo fra cedente e cessionario, che opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, è attribuita al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (Cass. n. 11436/2021; Cass. n. 4432/1977, in Giur. it. 1978, I, 1, 267).

La cessione ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il fisco (Cass. n. 9842/2018). Accettazione o notificazione sono richieste alternativamente e non congiuntamente (Cass. n. 2375/1969).

L'accettazione

La cessione è opponibile al debitore ceduto quando questi l'abbia accettata. In ordine alla natura dell'accettazione, superata è la tesi che la qualifica come adesione ad un negozio trilaterale giustappunto perché la cessione si perfeziona per effetto del consenso scambiato tra cedente e cessionario, a cui il debitore è estraneo; altra opinione qualifica l'accettazione come riconoscimento di debito (Bianca, 605); altri sostengono che si tratti di una mera dichiarazione di scienza, avente lo specifico scopo di attestare la conoscenza da parte del debitore dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito (Breccia, 793; Perlingieri, 13). Si tratta di atto a forma libera in cui la data certa è richiesta a soli fini dell'efficacia verso i terzi (Perlingieri, 13). L'accettazione del debitore presuppone che la cessione si sia già tra conclusa dal cedente e dal cessionario, mentre non può riferirsi ad una cessione eventuale e futura (Perlingieri, 14). Secondo altra tesi l'accettazione può essere preventiva, purché espressamente riferita al perfezionamento di un atto traslativo programmato ma non ancora eseguito. L'accettazione può essere richiesta al debitore indifferentemente dal cedente o dal cessionario e può essere dallo stesso debitore indirizzata all'uno o all'altro.

La giurisprudenza sostiene che l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito (Cass. n. 26664/2007), sicché il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo (Cass. n. 3184/2016).

La notificazione

La notificazione della cessione al debitore ceduto è diretta ad impedire che l'eventuale pagamento al cedente abbia efficacia liberatoria. Non è previsto alcun termine perentorio per la relativa effettuazione. L'attestazione della cessione notificata al debitore costituisce una mera dichiarazione di scienza (Mancini, in Tr. Res., 1999, 390) di natura recettizia e a forma libera (Bianca, 588). La notifica della cessione al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita nei modi di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., ma in qualsiasi forma idonea allo scopo (Breccia, 793). Anche una comunicazione inviata mediante raccomandata postale è sufficiente e finanche una comunicazione verbale (Perlingieri, 13; Panuccio, 877) ovvero una domanda di pagamento proveniente dal cessionario. Qualora si tratti di obbligazioni solidali la notificazione deve essere indirizzata a tutti i condebitori ceduti, altrimenti la produzione di effetti sarà limitata al destinatario della notifica, salvo che gli altri condebitori abbiano avuto comunque conoscenza della cessione (Bianca, 584). L'oggetto della notifica non deve essere necessariamente rappresentato dall'intero documento comprovante la cessione ma basta una notizia idonea a renderlo edotto della mutata titolarità del credito (Dolmetta e Portale, 263; Perlingieri, 13). Secondo altra tesi l'atto da notificare dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: l'individuazione del rapporto obbligatorio esistente tra cedente e ceduto, l'ammontare del credito oggetto di trasferimento, l'indicazione del titolo da cui detto credito deriva, la data dell'atto di cessione, l'identificazione nominativa del cessionario e dell'eventuale notaio rogante, la data di registrazione dell'atto (Panuccio, 876). Qualora la cessione sia parziale, ossia abbia ad oggetto solo una parte di un unico credito scomponibile ovvero solo alcuni di più crediti distinti verso il medesimo debitore, la notificazione dovrà specificare quali siano le porzioni del diritto trasferito ovvero quali siano i crediti trasferiti. La notifica ad opera del cedente, o anche congiunta a cura del cedente e del cessionario, produce il massimo affidamento circa l'effettività della cessione; non altrettanto può dirsi quando provenga dal solo cessionario (Panuccio, 875). Infatti la notifica proveniente dal solo cessionario, non accompagnata da idonei elementi dimostrativi, non è sufficiente a giustificare il pagamento in favore di quest'ultimo (Bianca, 605). Segnatamente il cedente può contestare che l'adempimento del debito avvenuto in favore del cessionario sia liberatorio, quando dimostri che il debitore conosceva la falsità o l'invalidità della notifica o l'invalidità o l'inefficacia della cessione (Perlingieri, 13). Sicché, quando ricorra una giustificata incertezza sulla titolarità del credito, anche in seguito a comunicazioni o informazioni contrastanti non superabili con l'ordinaria diligenza, il debitore può invitare le parti a sciogliere ogni residuo dubbio sulla titolarità del credito e, qualora l'incertezza persista, può non adempiere, senza incorrere nella mora solvendi (Perlingieri, 14). In questa evenienza il debitore può anche promuovere un'azione giudiziale volta ad accertare la titolarità del credito (Perlingieri, 14). Qualora invece in questa situazione di incertezza il cedente intimi l'adempimento al debitore, quest'ultimo, al fine di non soggiacere alle conseguenze pregiudizievoli del ritardo, può eccepire l'attendibile conoscenza della cessione; ove l'intimazione provenga dal cessionario, il debitore può opporre la mancanza di una sufficiente certezza e prova della cessione stessa (Perlingieri, 14). Qualora si instauri una controversia alla quale partecipino sia il debitore sia il cedente e il cessionario ai sensi dell'art. 109 c.p.c., l'obbligato può liberarsi facendosi autorizzare dal giudice a depositare l'oggetto della prestazione a favore di chi risulterà avervi diritto e ad essere conseguentemente estromesso dal processo (Bianca, 606).

La notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 12734/2021 ; Cass. n. 1770/2014; Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 28300/2005; Cass. n. 4774/1998). Essa può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004), nonché mediante la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e le comunicazioni nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n.654/2025). Qualora avvenga in forma scritta, la notificazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal cedente, essendo sufficiente che risulti in modo inequivoco la provenienza dallo stesso cedente (Cass. n. 7919/2004). L'art. 1264 non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014). Esclusivamente per la cessione di un credito di un privato verso una p.a. è richiesto che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge; ne deriva che, ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla legge, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della p.a. medesima, salva la facoltà di accettazione (Cass. n. 5493/2013; Cass. n. 15153/2000). Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U. (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).

La conoscenza della cessione

In difetto della notifica sussiste una presunzione di permanente legittimazione a ricevere del creditore originario, e di buona fede del debitore, con la conseguenza che il pagamento effettuato in favore del cedente è liberatorio (Bianca, 582; Panuccio, 874). Il cessionario può superare tale presunzione provando, con qualsiasi mezzo (Panuccio, 874; Perlingieri, 14), che il debitore era comunque a conoscenza dell'avvenuta cessione (Perlingieri, 14). Qualora il cessionario non riesca a fornire tale prova, potrà comunque agire contro il cedente, chiedendo la ripetizione di quanto corrispostogli da debitore ceduto (Perlingieri, 14). Può ricorrere a carico del cedente anche un obbligo risarcitorio in favore del cessionario per illecito contrattuale (Perlingieri, 14). La conoscenza dell'avvenuta cessione del credito è intesa come assoluta certezza o almeno come la risultante di situazioni obiettive di apparenza, atte a giustificare la convinzione che la cessione sia avvenuta (Dolmetta e Portale, 264). In base alla clausola generale di buona fede e correttezza il debitore è gravato dall'onere di vagliare le notizie relative al mutamento del destinatario del pagamento, con diligenza adeguata alla natura del rapporto e alla sua attività professionale (Perlingieri, 14). Nondimeno, ove gli elementi disponibili non consentano al debitore di superare la presunzione di persistente legittimazione del creditore originario, il debitore dovrà adempiere verso il creditore originario al fine di evitare le conseguenze della mora (Bianca, 606).

Anche secondo la S.C. la conoscenza della cessione del credito deve essere intesa come assoluta certezza o quanto meno come il risultato di situazioni obiettive di apparenza dell'avvenuta cessione, atte nella loro univoca significazione a giustificare in un debitore di buona fede e di normale diligenza la convinzione che la cessione sia avvenuta (Cass. n. 1162/1966). Nel caso di obbligazioni solidali passive la conoscenza della cessione in capo ad uno dei condebitori può provenire anche da altro condebitore che abbia ricevuto la notifica della cessione (Cass. n. 5786/1984). Il cessionario di un credito, a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione, che il debitore ceduto sollevi in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e recante una data anteriore al momento in cui esso ceduto ha avuto conoscenza della cessione, ha la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e pertanto può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento, invocando il disposto dell'art. 2704 circa l'inopponibilità di quella data e quindi dell'anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima (Cass. n. 649/1984).

La verifica del debitore

Una volta che il debitore abbia ricevuto la comunicazione dell'intervenuta cessione ha l'onere di controllare con la dovuta diligenza la validità e l'efficacia di tale cessione (Perlingieri, 14). La diligenza in concreto esigibile varia in ragione della maggiore o minore capacità professionale del debitore e comunque è escluso che possa arrestarsi all'aspetto esteriore e formale (Perlingieri, 14). Secondo altra tesi la diligenza deve essere letta avuto riguardo alla comune conoscenza sociale del fenomeno giuridico sicché il debitore può essere considerato responsabile per un giudizio erroneo solo in ipotesi di colpa grave (Bianca, 607). Altra dottrina esclude in radice che vi sia qualsiasi onere del debitore di verificare la validità della cessione (Sotgia 158). In base ad una tesi intermedia il dovere di controllo del debitore sarebbe limitato alle ipotesi in cui la notifica provenga dal solo cessionario (Panuccio, 875). Ove la cessione si riveli ictu oculi inesistente, invalida o inefficace, ossia non idonea a produrre l'effetto traslativo, il pagamento al cessionario è privo di efficacia liberatoria e al debitore potrà essere richiesto un nuovo adempimento da parte del cedente (Perlingieri, 14; Bianca, 607). In questo caso sarebbe inoltre possibile che il cedente agisca direttamente contro il cessionario che abbia ricevuto il pagamento in base ad una cessione invalida o inefficace, chiedendo la ripetizione di quanto ricevuto (Panuccio, 875); il cedente potrà anche rivendicare il risarcimento dei danni per illecito aquiliano nei confronti del cessionario che abbia preteso il pagamento dal debitore in base ad una cessione invalida o inefficace (Perlingieri, 14). Non è consentito invece al debitore eccepire vizi che inficiano la cessione, non già pregiudicandone in radice l'efficacia traslativa alla stregua di una carenza genetica dell'atto, bensì determinandone l'annullamento, la rescissione e la risoluzione, salvo che non si tratti di vizi attinenti alla stessa capacità legale del cedente. In presenza di vizi che il debitore non può eccepire, qualora questi abbia eseguito la prestazione in favore del nuovo creditore, è comunque liberato, quand'anche successivamente la cessione sia impugnata con esito favorevole (Perlingieri, 14; Bianca, 607). Non vi è interesse del debitore ad eccepire la simulazione della cessione (Bianca, 608). Ove il debitore esegua la prestazione in favore del cessionario dopo la pronunzia di sentenza che annulli o dichiari inefficace la cessione, di cui il debitore non era a conoscenza, l'adempimento ha efficacia liberatoria; il cedente, al fine di ottenere un secondo pagamento dal debitore, dovrebbe dimostrare che quest'ultimo era a conoscenza della sentenza ed era quindi in mala fede (Perlingieri, 15).

Nel senso che il debitore non è legittimato ad eccepire la simulazione della cessione è anche la S.C. (Cass. n. 949/1961).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Carraro, La cessione volontaria dei crediti, in Riv. dir. civ. 1958; Clarizia, Il factoring, Torino, 2002; Dolmetta e Portale, Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano, in Banca, borsa e tit. di cred. 1985; Ferrigno, Factoring, in Contr. e impr., Padova, 1988; Frignani, Factoring, Enc. giur. it., Milano, 1989; Panuccio, Cessione dei crediti, in Enc. dir., Milano, 1960; Perlingieri, Cessione dei crediti, in Enc. giur., Roma, 1988; Sotgia, Cessione dei crediti e di altri diritti, in Nss. D. I., Torino, 1959.

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