Codice Civile art. 1265 - Efficacia della cessione riguardo ai terzi 1 .Efficacia della cessione riguardo ai terzi1. [I]. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa [2704], ancorché essa sia di data posteriore [2559 1]. [II]. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno [1978, 2914].
[1] In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, v. l'art. 3, comma 1, d.l. 9 ottobre 2008, n. 155, conv., con modif., in l. 4 dicembre 2008, n. 190 e l'art. 8 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214. InquadramentoLa norma detta i criteri volti a risolvere i conflitti che possono insorgere tra aventi causa dal medesimo cedente: prevarrà la cessione prima notificata o accettata per prima con atto di data certa, anche se perfezionata dopo (Breccia, 792; Bianca, 609; Perlingieri, 16; Sotgia, 158). Per l'effetto non assume un peso decisivo la priorità del perfezionamento della cessione, bensì l'anteriorità temporale della sua manifestazione al debitore ceduto, anche a tutela di quest'ultimo nella scelta del creditore verso cui adempiere. E ciò perché il legislatore non prescrive uno specifico requisito di forma per la stipulazione del negozio di trasferimento del diritto di credito, con la conseguenza che la puntuale individuazione della cessione più risalente nel tempo richiederebbe la valutazione di elementi e di prove non solo di difficoltosa reperibilità, ma sulla cui certezza potrebbe comunque pronunziarsi soltanto l'autorità giudiziaria, soluzione contenziosa che la disposizione ha inteso prevenire (Perlingieri, 16). All'incertezza del momento di conclusione delle cessioni si contrappone la certezza della notifica o dell'accettazione. Ed infatti, benché il legislatore si riferisca in modo espresso alla sola data certa dell'accettazione, anche la notifica per definizione cristallizza il momento preciso della sua effettuazione (Mancini, in Tr. Res., 1999, 393). Siffatti criteri sono idonei a risolvere i conflitti che si siano palesati prima dell'adempimento, orientando altresì il comportamento del debitore, il quale in base a tali criteri dovrà individuare il cessionario cui spetta l'adempimento. In presenza di una notifica o di un'accettazione di data certa non assume alcuna rilevanza la circostanza che il debitore abbia semplice conoscenza di una cessione precedente, sicché l'eventuale adempimento effettuato al primo cessionario di cui il debitore sia venuto a conoscenza non avrebbe alcuna efficacia liberatoria (Panuccio, 875). Invece, dopo l'adempimento in favore del cessionario della cui cessione il debitore abbia avuto semplice notizia, i riferiti criteri non trovano applicazione, equivalendo tale adempimento ad un'accettazione per facta concludentia. Infatti l'adempimento in favore di tale cessionario è liberatorio qualora la notificazione di altra cessione o l'ipotetica accettazione siano intervenuti dopo l'adempimento (Panuccio, 875). Dal momento dell'adempimento i conflitti tra cessionari dovranno essere risolti piuttosto in base al principio della priorità della cessione (Perlingieri, 16). Ugualmente prevarrà la cessione perfezionata per prima nel conflitto tra più cessioni accettate dal debitore ceduto, nessuna delle quali abbia data certa (Perlingieri, 16; Panuccio, 875). Pertanto il primo cessionario di cui il debitore non abbia conoscenza, non potendo pretendere alcunché dal debitore medesimo, potrà agire verso il secondo cessionario soddisfatto alla stregua della conoscenza della cessione che il debitore ne abbia avuto, chiedendo la ripetizione di quanto ricevuto (Perlingieri, 16). La prova dell'anteriorità della cessione potrà essere fornita ai sensi dei parametri fissati dall'art. 2704 se la cessione sia stata redatta per iscritto; diversamente, qualora il pagamento sia stato quietanzato, il giudice, in base alle circostanze del caso concreto, può ammettere qualsiasi mezzo di prova. Nessun pregio ai fini della risoluzione del conflitto riveste il criterio del pagamento al creditore apparente. La S.C. evidenzia lo scopo della notifica: essa è necessaria, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass. n. 15364/2011). Il campo applicativoI criteri per la risoluzione dei conflitti tra più cessionari dal medesimo dante causa si applicano non solo alle cessioni di credito e alle cessioni di usufrutto o pegno su credito, ma anche ad altre fattispecie assimilabili (Perlingieri, 16). In specie, nelle ipotesi di sequestro o pignoramento del credito, il sequestro e il pignoramento costituiscono eventi equiparabili alla notifica della cessione, sicché nel conflitto tra creditori sequestranti o pignoranti e cessionari prevarrà chi per primo abbia proceduto al sequestro o al pignoramento o alla notifica della cessione (Perlingieri, 16). Più in generale la norma è applicabile ad ogni ipotesi di conflitto, anche se derivato da atti dispositivi non omogenei, che siano comunque configgenti, come può accadere nel conflitto tra un negozio traslativo ed uno costitutivo di un diritto limitativo di quello trasferito (Perlingieri, 16). Sicché sono terzi interessati dal conflitto gli aventi causa dal medesimo autore, siano essi cessionari, costituenti di usufrutto o pegno e ogni altro soggetto che a costoro possa essere assimilato. Con riguardo al contratto di factoring, l'art. 5, l. n. 52/1991 regola in modo originale la questione relativa all'efficacia della cessione nei confronti dei terzi: infatti, qualora lo stesso credito d'impresa costituisca oggetto di più trasferimenti in favore di distinti cessionari, prevarrà il cessionario che, ai sensi dell'art. 1265, abbia notificato per primo la cessione al debitore o abbia per primo ottenuto da quest'ultimo la relativa accettazione con atto di data certa o ancora il cessionario che abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione, quando il pagamento abbia data certa. La giurisprudenza utilizza i criteri dettati dalla norma anche per la risoluzione dei conflitti con il fallimento del cedente. In base a tale applicazione è inopponibile al curatore fallimentare la cessione di un credito in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione risultanti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 798/2001). I requisiti della notificazioneLa notificazione richiesta ai fini della risoluzione del conflitto tra più cessionari dal medesimo cedente dello stesso credito deve essere intesa in senso tecnico-giuridico, ossia quella effettuata dall'ufficiale giudiziario nei modi di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. (Breccia, 793) sicché esige un rigore formale ben più consistente di quello richiesto ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto e della conseguente mancanza di efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. Nondimeno anche forme di notifica diverse dai modelli prescritti dal codice di rito, purché idonee ad attribuire certezza alla data di perfezionamento, valgono a risolvere i conflitti in questione (Perlingieri, 16; Mancini, in Tr. Res., 1999, 393). E ciò perché al fine indicato della risoluzione del conflitto assume un rilievo preminente l'acquisizione della conoscenza e la data certa di detta acquisizione, benché in ipotesi la notifica sia irrituale (Bianca, 608). La notifica valevole al fine indicato può avere ad oggetto il documento da cui risulta la cessione ovvero una dichiarazione diretta al debitore che dia notizia dell'avvenuta cessione (Perlingieri, 17). Il criterio di prevalenza fondato sulla priorità della notifica non esige la continuità delle notificazioni, con la conseguenza che non rileva la mancanza di una notificazione (o anche di un'accettazione) intermedia ai fini della risoluzione del conflitto tra una catena di cessionari, ossia tra cessionari che a loro volta abbiano ceduto il credito a terzi: anche in questa ipotesi prevarrà il cessionario che abbia notificato per primo o la cui cessione sia stata accettata prima con atto di data certa (Perlingieri, 17). Ma in senso contrario altra dottrina ritiene che anche in tale campo opererebbe il principio di continuità espressamente previsto dal legislatore in tema di trascrizioni: sicché il cessionario avente causa di più cessionari, al fine di prevalere nel conflitto, dovrebbe notificare anche le precedenti cessioni, il che obiettivamente costituisce incombenza difficilmente esigibile, oltre che non giustificabile. Il fatto che il secondo cessionario che abbia notificato per primo abbia acquistato il credito nella consapevolezza dell'esistenza di una cessione antecedente non vale ad inficiare comunque la prevalenza del suo acquisto in forza del criterio della priorità della notifica (Perlingieri, 17). La giurisprudenza meno recente valorizzava la distinzione tra caratteristiche della notifica richieste per l'opponibilità della cessione al debitore ceduto e caratteristiche richieste per la risoluzione del conflitto tra più cessionari (Cass. n. 890/1961). Per l'effetto non è valevole ai fini della risoluzione del conflitto una notifica effettuata a mezzo raccomandata (Cass. n. 948/1961). Nondimeno gli arresti della S.C. non riprendono la distinzione tra notifica ai sensi dell'art. 1264 e notifica ai sensi dell'art. 1265, sostenendo che in entrambi i casi è sufficiente un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (Cass. n. 1684/2012). L'accettazione rilevanteL'accettazione del debitore rilasciata per prima, idonea a risolvere il conflitto tra più cessionari, si concretizza in qualsiasi dichiarazione ascrivibile al debitore che affermi la conoscenza della cessione (Perlingieri, 18). Affinché tale dichiarazione possa avere data certa, è necessario che sia redatta per iscritto e sia conforme ai parametri dell'art. 2704 (Perlingieri, 18). Nei casi eccezionali in cui l'adesione del debitore sia necessaria per il perfezionamento della cessione, come accade quando il credito ceduto sia relativamente incedibile, un conflitto tra cessionari può essere ipotizzato esclusivamente quando il debitore abbia accettato più cessioni; in questa evenienza prevarrà il cessionario la cui cessione sia stata accettata dal debitore per prima con atto avente data certa (Perlingieri, 18). In questi casi un'eventuale accettazione del debitore non conforme, e quindi non idonea a perfezionare la cessione, tuttavia accettata dagli altri disponenti, determina, purché abbia data certa, la prevalenza del cessionario cui è rivolta, in relazione ad un'eventuale incompatibile successiva disposizione del credito, accettata, sia pure senza riserve, in data certa posteriore (Perlingieri,18). Anche in questa ipotesi di risoluzione dei conflitti, la circostanza che il debitore abbia accettato la cessione perfezionatasi per seconda, sapendo dell'esistenza di una precedente cessione, non vale ad inficiare la sua accettazione, che comunque sarà idonea a risolvere il conflitto in favore del cessionario cui l'accettazione è diretta (Perlingieri, 18). Anche secondo la giurisprudenza, affinché possa aversi accettazione con data certa, è necessario l'uso della forma scritta (Cass. n. 981/2002). I rimedi a favore del cessionario insoddisfattoIl cessionario che abbia acquistato il credito per primo e che sia soccombente rispetto ad altro cessionario che abbia acquistato dopo, ma che abbia notificato la cessione prima o nei cui confronti sia pervenuta la previa accettazione del debitore con data certa, può far valere la responsabilità contrattuale del cedente che abbia concluso la seconda cessione e può altresì rivendicare il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aquiliana verso il secondo cessionario, qualora questi sia stato consapevole dell'esistenza di una precedente cessione, e ciononostante abbia concluso l'ulteriore cessione, provvedendo alla pronta notifica al fine di prevalere sul precedente cessionario (Perlingieri, 18). In caso di collusione tra cedente e secondo cessionario questi risponderanno in solido, sebbene a titoli diversi, sempreché non si ritenga che siffatta collusione determini la nullità della cessione per illiceità della causa. Inoltre il primo cessionario soccombente potrà agire in via extracontrattuale contro il debitore ceduto, qualora questi abbia accettato in via prioritaria la cessione avvenuta in favore del secondo cessionario, pur essendo a conoscenza della preesistenza di altra cessione (Perlingieri, 18). BibliografiaBianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Carraro, La cessione volontaria dei crediti, in Riv. dir. civ. 1958; Clarizia, Il factoring, Torino, 2002; Dolmetta e Portale, Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano, in Banca, borsa e tit. di cred. 1985; Ferrigno, Factoring, Contr. e impr., Padova, 1988; Frignani, Factoring, Enc. giur. it., Milano, 1989; Panuccio, Cessione dei crediti, in Enc. dir., Milano, 1960; Perlingieri, Cessione dei crediti, in Enc. giur., Roma, 1988; Sotgia, Cessione dei crediti e di altri diritti, in Nss. D. I., Torino, 1959. |