Codice Civile art. 1294 - Solidarietà tra condebitori.InquadramentoLa solidarietà passiva persegue una funzione di maggiore garanzia nell'adempimento del debito. Infatti, è il debitore adempiente il soggetto che sopporta il rischio dell'insolvenza degli altri condebitori. Così al creditore è evitato il disagio di dover esercitare la sua pretesa nei confronti di ciascun debitore per la rispettiva quota (Bianca 695).L'obbligazione si reputa solidale in base ad una presunzione iuris tantum che ammette la prova contraria, il cui onere ricade sul soggetto che ha interesse a negare il vincolo solidale (Amorth, 58; Busnelli, 313). La legge o il titolo possono infatti stabilire che il vincolo tra più condebitori non è solidale, ma che ciascuno dei debitori risponde solo per la sua quota; in tal caso si avrà un'obbligazione parziaria. Viceversa, la solidarietà attiva non si presume ma deve essere espressa. La S.C. afferma che il vincolo solidale passivo, il quale si concreta nel fatto che più debitori sono obbligati per una medesima prestazione e ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità (Cass. n. 104/1981), si presume fino a prova contraria (Cass. n. 4696/1955). Tale presunzione non è esclusa dalla diversità dei titoli (Cass. n. 18939/2007). Poiché la solidarietà passiva si presume, non è necessario richiedere espressamente la condanna solidale nella domanda giudiziale proposta contro più soggetti e, in ogni caso, il vincolo solidale può essere richiesto anche in appello (Cass. n. 2590/1960). Benché la solidarietà attiva debba essere espressamente prevista, non si esige l'impiego di formule sacramentali (Cass. n. 18362/2010; Cass. n. 10725/2000; Cass. n. 143/1985). La legge o il titolo derogatoriIn presenza di una pluralità di debitori per una medesima obbligazione vige una presunzione di solidarietà, che può essere vinta dalle diverse previsioni della legge o del titolo costitutivo. Così nel caso di plurime parti soccombenti in un giudizio civile, l'art. 97 c.p.c. esclude la solidarietà in ordine alla condanna alle spese di lite e ai danni, salvo che tra esse non ricorra un interesse comune. Al contrario, vi sono altre disposizioni che contemplano espressamente la ricorrenza del vincolo solidale passivo: tra esse l'art. 1716 prevede che, in caso di mandato congiunto, i diversi mandatari sono obbligati in solido verso il mandante; in ambito extracontrattuale, l'art. 2054 afferma la responsabilità solidale del proprietario del veicolo e del conducente in caso di sinistro stradale (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 186; Mazzoni, in Tr. Res., 1999, 747). Qualora l'esclusione del vincolo solidale derivi da una convenzione, non è richiesta una forma specifica; tuttavia, ove tale esclusione sia tacita, è necessario che la relativa volontà sia ricavabile in modo univoco, eventualmente in ragione della previsione di una clausola incompatibile con la sussistenza del vincolo (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 189). Si esclude che le parti possano convenire la deroga del vincolo solidale quando la solidarietà passiva sia espressamente prevista dalla legge (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 189). Anche la condanna verso più parti, disposta da una pronuncia giudiziale, soggiace al vincolo di solidarietà (Cass. n. 24543/2023; Cass. n. 1288/1976). È invece esclusa la solidarietà per la condanna alle spese di lite, in forza di un'espressa previsione di legge (Cass. n. 24543/2023; Cass. n. 2259/1975; Cass. n. 814/1968). In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (Cass. n. 14530/2017; Cass. S.U., n. 9148/2008). La deroga dal vincolo solidale passivo per accordo delle parti non è soggetta a prescrizioni di forma particolari (Cass. n. 2869/1955). L'esclusione del vincolo di solidarietà passiva costituisce un'eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze (Cass. n. 19186/2016). BibliografiaAmorth, L'obbligazione solidale, Milano 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979. |