Codice Civile art. 1295 - Divisibilità tra gli eredi.InquadramentoLa norma costituisce applicazione specifica del principio più generale sancito dagli artt. 752 e 754, secondo cui i crediti e i debiti ereditari si dividono ipso iure tra gli eredi (nomina et debita ipso iure dividuntur). Tuttavia, la specifica previsione si riferisce all'ipotesi in cui a monte l'obbligazione era solidale tra il de cuius e i terzi (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 198), non già all'ipotesi del credito che sin dall'origine fosse del solo de cuius (Amorth, 71; Mazzoni, in Tr. Res., 1999, 49). Sicché ciascun erede nei rapporti esterni diviene debitore o creditore nei limiti della sua quota ereditaria, ma applicata non già alla quota interna di debito o credito, bensì all'intero originario debito o credito; in conseguenza, sempre nei rapporti esterni, l'originario condebitore o concreditore superstite rimane tale per l'intero (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 198; Bianca, 750): il creditore che agisca contro il condebitore superstite può pretendere l'intera prestazione mentre potrà pretendere verso gli eredi del condebitore deceduto solo la frazione della prestazione corrispondente alla sua quota, applicata sull'intero; viceversa, il concreditore superstite potrà agire contro il debitore per esigere l'intera prestazione mentre gli eredi del concreditore deceduto potranno pretendere verso il debitore solo la frazione della prestazione corrispondente alla loro quota, determinata sull'intero. Pertanto, nei rapporti interni, ciascun coerede sopporta una quota interna di debito del de cuius ovvero ha diritto a una parte della quota interna di credito del de cuius, pari alla propria quota ereditaria (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 199). La S.C. afferma che, quando ad uno dei condebitori solidali succedono iure hereditatis due soggetti, sebbene fra costoro il debito si divida ipso iure in proporzione della loro quota ereditaria, le rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore debbono essere di tale entità da coprire, nel complesso, l'intero importo di cui il dante causa era debitore solidale (Cass. n. 4722/1982). La divisione tra gli eredi nella solidarietà passivaAll'esito della morte di uno dei debitori in solido, permane il vincolo solidale tra gli eredi del debitore deceduto e gli altri condebitori solidali, ma riceve una limitazione, nel senso che ogni erede rimane solidalmente obbligato con i consorti del de cuius solo sino alla concorrenza della propria quota ereditaria, calcolata sull'intera prestazione. Ne consegue che il creditore potrà agire contro ciascuno degli eredi solo per la frazione dell'intera prestazione che sia proporzionale alla quota ereditaria di ciascuno, senza che si crei tra gli eredi alcun vincolo di solidarietà (Breccia, 186). Ma in senso contrario altro autore sostiene che, sia pure limitato, il vincolo solidale permane tra gli eredi (Rubino in Comm. S. B., 1992, 200). Secondo la giurisprudenza, per effetto del decesso di uno dei condebitori solidali, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria (Cass. n. 13291/1999; Cass. n. 771/1983; Cass. n. 1572/1979; Cass. n. 1/1976). Tra gli eredi però non ricorre alcun vincolo solidale, sicché ciascuno risponde esclusivamente in proporzione della propria quota ereditaria (Cass. n. 22426/2014; Cass. n. 780/2011; Cass. n. 4155/1989). Il principio trova applicazione anche nel caso di solidarietà passiva tra più autori di un illecito: per effetto della morte di uno di essi, gli eredi sono tenuti a soddisfare il debito risarcitorio nel quale sono succeduti solo in ragione delle rispettive quote e non in via solidale (Cass. n. 5066/1987). La divisione tra gli eredi nella solidarietà attivaAnche quando vi sia il decesso di uno dei concreditori solidali, pur permanendo il vincolo di solidarietà tra gli altri creditori e gli eredi del de cuius, nel rapporto interno tra coeredi l'obbligazione si divide, sicché ciascuno di essi non potrà ricevere dal debitore più di quanto gli spetti in proporzione della sua quota ereditaria. Il principio è implicitamente confermato dalla giurisprudenza che distingue il caso in cui il credito che rientra nella massa ereditaria fosse esclusivo del de cuius dal caso in cui si tratti di credito solidale con altri soggetti: nella prima ipotesi, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; nella diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti, l'obbligazione si divide tra i coeredi (Cass. n. 15894/2014). Il patto contrarioSia i debitori solidali sia i loro eredi possono convenzionalmente stabilire che la divisibilità tra gli eredi dell'obbligazione solidale in cui questi ultimi succedono non si realizzi. Qualora ciò sia stabilito dai consorti dell'obbligazione solidale, secondo un autore, si avrebbe una deroga al divieto dei patti successori (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 202). Il patto contrario può derivare da clausola contrattuale contenuta nel negozio costitutivo dell'obbligazione o anche da testamento del condebitore, con l'effetto che i suoi eredi risulteranno obbligati in via solidale. Non altrettanto può accadere nell'ipotesi di solidarietà attiva, posto che il concreditore non può con un atto unilaterale imporre la solidarietà tra i suoi eredi e gli altri concreditori, in quanto ciò aggraverebbe la condizione del comune debitore (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 202). Sicché nel caso di solidarietà attiva la deroga esige in ogni caso un accordo che interessi anche il debitore. Colui che contrae un'obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli rinunciando all'eredità od accettandola con il beneficio d'inventario (Cass. n. 6345/1988). Siffatta previsione non integra un patto successorio (Cass. n. 1313/1939). Inoltre, tale previsione è tacitamente derogabile anche dagli eredi (Cass. n. 13953/2005). BibliografiaAmorth, L'obbligazione solidale, Milano 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979. |