Codice Civile art. 1320 - Estinzione parziale.

Cesare Trapuzzano

Estinzione parziale.

[I]. Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito [1236 ss.] o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta [1197], il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

[II]. La medesima disposizione si applica in caso di transazione [1304], novazione [1300], compensazione [1302] e confusione [1303].

Inquadramento

La norma stabilisce che, in ipotesi di remissione, datio in solutum , transazione, novazione, compensazione e confusione, che riguardino la sfera giuridica di un singolo creditore verso il comune debitore, l'obbligazione indivisibile, seppure estinta nei confronti di tale creditore, non si estingue neppure parzialmente nei confronti degli altri creditori, verso i quali il debitore è tenuto per l'intera prestazione (Cicala, 654). E ciò perché non si tratta di obbligazione divisibile. Tuttavia, i residui creditori, affinché possano pretendere l'intera prestazione, devono rimborsare all'adempiente il valore della parte del creditore che ha effettuato la remissione, la datio in solutum, ecc., ovvero fare l'addebitamento, e ciò allo scopo prettamente equitativo di impedire un indebito arricchimento di tali creditori, che andrebbero a beneficiare anche della quota di spettanza del creditore escluso (Di Majo, 321; Breccia, 202). Il rimborso consiste in un pagamento effettivo della somma corrispondente a tale valore. L'addebitamento o addebito si sostanzia in qualsiasi dichiarazione attraverso cui gli altri creditori, pur non corrispondendo ancora la somma dovuta, se ne riconoscano debitori, ossia si impegnino a corrispondere detta somma (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 365). Non vi è necessità dell'addebitamento o del rimborso se il o i creditori che richiedono l'adempimento non traggono vantaggio dalla circostanza che è diminuito il numero dei destinatari della prestazione, come accade nel caso di obbligazione di non concorrenza (Cicala, 654). Altro esempio che ricorre per escludere il vantaggio conseguente alla diminuzione dei creditori è quello relativo all'obbligo assunto dal comune debitore di abbattere un albero che infastidisce le proprietà di due fondi limitrofi, dove il venir meno dell'obbligo verso uno di tali proprietari non muta la tipologia della prestazione verso l'altro. Il debitore cui sia riconosciuto l'addebitamento non può rifiutare o sospendere l'adempimento integrale, eccependo la mancata corresponsione del rimborso, appunto perché la legge parifica la dichiarazione di addebitamento all'effettivo rimborso (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 365). Ma in senso contrario altro autore sostiene che il mancato rimborso legittima la sospensione o il rifiuto dell'adempimento (Bianca, 760). La norma regola i fenomeni estintivi indicati nella sola ipotesi di indivisibilità dal lato attivo; per l'indivisibilità dal lato passivo troveranno applicazione, almeno in linea di massima e nei limiti della compatibilità, le norme dedicate alle obbligazioni solidali.

Nel senso che la previsione dell'addebitamento o del rimborso non trova applicazione qualora i concreditori residui non abbiano vantaggio dalla diminuzione dei creditori è anche la giurisprudenza (Cass. n. 3012/1960). Affinché, con specifico riguardo alla remissione, la norma operi, è necessario che si tratti di obbligazione oggettivamente o soggettivamente indivisibile (Cass. n. 2356/1962).

La remissione

Nel caso di indivisibilità dal lato passivo, si presume, fino a prova contraria, che la remissione sia stata fatta anche in favore degli altri debitori; qualora si dimostri che il creditore ha voluto conservare le proprie ragioni verso gli altri debitori, si applicherà la disposizione in commento, salvi i necessari adattamenti (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 366). Pertanto, gli altri debitori saranno comunque tenuti verso il creditore a corrispondere la prestazione indivisibile, sebbene il creditore debba addebitarsi o rimborsare ai debitori residui il valore della parte del debitore in favore del quale è stata fatta la remissione. Nel caso di indivisibilità dal lato attivo, come espressamente previsto dalla norma, la remissione effettuata da uno dei creditori non libera il comune debitore, che sarà tenuto ad eseguire la prestazione indivisibile in favore degli altri creditori richiedenti, salvo il diritto al rimborso o all'addebitamento del valore della parte del creditore che ha compiuto la remissione.

La datio in solutum

La prestazione in luogo di adempimento effettuata da uno dei debitori nei rapporti esterni estingue l'obbligazione anche verso gli altri; in quelli interni comporta il regresso pro quota, sulla scorta del valore della prestazione originaria, se la prestazione eseguita sia di valore uguale o superiore; sulla scorta di quella effettivamente eseguita, se essa sia di valore inferiore (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 367). Non è invece liberatoria la datio in solutum eseguita dal comune debitore verso uno dei concreditori, sicché gli altri consorti potranno richiedere l'intera prestazione indivisibile, fermo restando il diritto del debitore al rimborso o all'addebitamento del valore della parte del creditore che ha ricevuto la prestazione in luogo di adempimento.

La transazione

Nell'ipotesi di indivisibilità dal lato attivo, gli effetti della transazione conclusa tra l'unico debitore ed uno dei creditori si comunicano a quanti fra questi dichiarino di volerne profittare. Coloro che non dichiarino di volerne profittare conservano il diritto all'intera prestazione, ma devono rimborsare al debitore il valore della quota interna del loro consorte che ha transatto, il quale ha perso il diritto al regresso verso gli altri concreditori. Nell'ipotesi di indivisibilità dal lato passivo, i debitori sono liberi di profittare degli effetti della transazione intervenuta tra uno di essi e il comune creditore, facendo apposita dichiarazione all'uopo diretta, alla quale il creditore non può opporre rifiuto. I debitori estranei agli effetti della transazione rimangono obbligati per l'intera prestazione ed, in caso di loro adempimento, conservano il diritto di regresso verso il o i debitori transigenti. A seguito dell'adempimento della prestazione originaria, la transazione viene meno per mancanza di causa; sicché quanto il creditore abbia già conseguito per effetto di quella deve essere restituito (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 368). Secondo un'opinione espressa in dottrina, la norma troverebbe applicazione solo alle transazioni che accertino l'inesistenza del diritto del concreditore stipulante.

La novazione

La novazione stipulata fra l'unico debitore di una prestazione indivisibile e uno dei creditori non ha effetto verso gli altri creditori, neppure per la quota interna dello stipulante, ostando a ciò l'indivisibilità della prestazione. Sicché i creditori che non hanno aderito alla novazione conservano il diritto di esigere l'intera prestazione verso il debitore, subordinandone l'esecuzione al rimborso ovvero all'addebitamento, in favore dello stesso debitore, del valore della quota interna del novante, il quale non ha più il diritto di regresso verso gli altri concreditori (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 369). Nel caso di indivisibilità dal lato passivo, la novazione si presume efficace, fino a prova contraria, a favore di tutti i debitori. Ove risulti diversamente, i debitori non aderenti sono tenuti per l'originaria prestazione, ma hanno diritto al rimborso da parte del creditore della quota del loro consorte novante, pur non avendo regresso verso questo (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 369).

La compensazione

La compensazione può essere evocata esclusivamente nell'ipotesi di indivisibilità soggettiva ovvero nella forma di compensazione volontaria. E tanto perché la compensazione legale ha per oggetto danaro o altre cose fungibili del medesimo genere, che per definizione sono divisibili in natura. Pertanto, nell' indivisibilità dal lato attivo essa non può essere opposta, neanche pro quota, agli altri creditori, i quali possono esigere l'intero, salvo rimborsare all'adempiente la quota interna del creditore, nei cui confronti il comune debitore vanta, a sua volta, un credito. Nell'indivisibilità dal lato passivo, se l'adempimento sia chiesto al debitore che vanta un credito verso il comune creditore, tale debitore può opporlo in compensazione per tutto il suo ammontare e, quindi, esercitare il regresso verso i consorti; se la pretesa sia avanzata verso uno degli altri debitori, questi non può opporre in compensazione il credito dell'altro debitore, neanche pro quota, sicché deve eseguire l'intera prestazione, ma può farsi rimborsare dall'accipiens il valore della quota interna del consorte, e ciò perché, verificandosi ugualmente la compensazione nei limiti in cui il debitore-creditore partecipava al credito indivisibile, si determina nei suoi confronti la perdita del diritto di regresso (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 370).

La confusione

Nell'ipotesi di confusione non può mai essere applicata l'ult parte dell'art. 1320, comma 1, poiché, a seguito dell'adempimento da parte del debitore divenuto anche concreditore, cessa ogni variazione dei soggetti attivi dell'obbligazione, che non sia quella, del tutto irrilevante, consistente nel mutamento di una o più delle persone creditrici.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza (Cass. n. 3012/1960).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Cicala, voce Obbligazione divisibile e indivisibile, in Nss. D. I., Torino, 1965; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965.

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