Codice Civile art. 1339 - Inserzione automatica di clausole.Inserzione automatica di clausole. [I]. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] (1), sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [1419 2, 1679 4, 1815 2, 1932 2, 2066 2, 2077 2, 2597]. (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. InquadramentoLa disciplina autoritativa del contratto, come regolata dall'art. 1339, costituisce una limitazione dell'autonomia contrattuale, che appare tuttavia costituzionalmente legittima, in quanto volta ad impedire che l'esercizio dell'attività economica si ponga in contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41 Cost. (Bianca, 486). L'inserzione incide sul rapporto e non sull'accordo (Sacco-De Nova, in Tr. Res., 1999, 554; Bianca, 486), sicché il contratto caratterizzato dalla sostituzione di clausole non muta la sua natura negoziale e resta atto di autonomia privata (Santoro Passarelli, 253). Pertanto la norma è indirizzata a mutare esclusivamente gli effetti giuridici, costituendo strumento di integrazione del contratto non già sotto il profilo contenutistico bensì sulla qualità e misura dei suoi effetti (Messineo, 1961, 936). In base ad una diversa prospettiva l'eterointegrazione del regolamento legislativo non si sovrappone (in questo senso invece Scognamiglio, in Comm. S.B., 1992, 226) né si sostituisce al regolamento programmato dalle parti, ma si configura come una sua proiezione, sebbene non necessariamente fedele, da valere sul piano dell'ordinamento giuridico in vigore (Carresi, in Tr. C. M., 1987, 585). In senso contrario, altra dottrina assegna un ruolo più incisivo alla sostituzione regolata dall'art. 1339, ritenendo che essa concorra alla costruzione della stessa fattispecie contrattuale, con la conseguenza che la clausola sostituita reagisce su tutte le clausole poste in essere dalle parti, segnatamente in chiave di interpretazione complessiva ai sensi dell'art. 1363 (Confortini, Problemi generali del contratto attraverso la locazione, Padova 1988, 202). Attesa la persistenza della natura negoziale dell'atto sottoposto all'inserzione automatica, restano applicabili al contratto così modificato tutte le norme sulla conclusione, sulla risoluzione e ogni altra norma relativa ai contratti (Sacco-De Nova, in Tr. Resc., 1999, 552; Bianca, 487). Il meccanismo della sostituzione automatica non deve essere confuso con l'istituto della conversione del contratto nullo, che opera nel rispetto dell'affare come sostanzialmente voluto dalle parti (Bianca, 487). Anche la giurisprudenza ritiene che l'inserzione automatica di clausole costituisca una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall'art. 41 Cost. di cui è espressione l'autonomia privata (Cass. n. 17746/2009). Ancora l'inserzione automatica di clausole non altera la natura contrattuale del regolamento posto dalle parti, sicché l'eventuale violazione, a cura delle parti, degli obblighi imposti attraverso l'eterointegrazione del contratto determina responsabilità contrattuale e non aquiliana (Cass. n. 7069/2004; Cass. n. 473/1997). L'inserimento di diritto di modifiche al regolamento contrattuale determina un nuovo momento genetico del rapporto (Cass. n. 26354/2013). La prescrizione del diritto segue il modello negoziale sul quale l'inserzione della clausola si innesta (Cass. n. 42/1997; Cass. n. 11703/1992). Le fonti integrativeSecondo l'opinione prevalente il dettato dell'art. 1339 si riferisce alla legge in senso formale, con la conseguenza che è preclusa l'efficacia sostitutiva di provvedimenti aventi diversa natura (Mirabelli, 125). In una prospettiva diversa, altro autore sostiene che il rinvio alla legge operato in chiave garantistica, deve essere riletto alla luce del rinnovato assetto costituzionale e in specie sotto l'aspetto della garanzia della riserva di legge (Carresi, in Tr. C. M., 1987, 582). Altri hanno osservato che il termine legge riguarderebbe anche i regolamenti ma non i meri atti amministrativi (Saracini, 48). Su questa medesima linea si rileva che, all'esito dell'abrogazione della categoria delle norme corporative, non è consentita la sostituzione di tali norme con gli atti amministrativi (Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1970, 36). Quanto alla natura delle leggi, la previsione riguarda esclusivamente le norme inderogabili, quand'anche non siano previste ulteriori sanzioni, il cui dettato si sostituisce all'eventualmente difforme volontà delle parti, diversamente dall'integrazione disciplinata dall'art. 1374, che estende i suoi effetti anche alle norme meramente dispositive e in assenza di una contraria volontà delle parti (Mirabelli, in Comm. Utet, 1984, 124; Scognamiglio, in Comm. S.B., 1992, 231). Sono norme imperative evocate dalla previsione dell'art. 1339 quelle che tutelano un interesse generale prevalente su quello delle parti o anche l'interesse di una delle parti contro la preminente forza contrattuale dell'altra (Bianca, 487). Nell'ambito delle norme proibitive, un esponente della dottrina discrimina quelle di natura qualitativa, che non partecipano al meccanismo di sostituzione, poiché si limitano a vietare la previsione di determinate clausole, e quelle di natura quantitativa o in senso stretto, che sono interessate dalla previsione dell'art. 1339 (Saracini, 60). L'interpretazione dell'art. 1339 deve avvenire tenendo conto della norma vigente nel luogo di conclusione del contratto e non nel luogo eventualmente diverso di esecuzione (Scognamiglio, in Comm. S.B., 1992, 231; Mirabelli, in Comm. Utet, 1984, 125; contra Sacco, in Tr. Vas., 1975, 795). L'eterointegrazione deve trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo (Cass. n. 17746/2009). Sicché la disposizione codicistica, nel menzionare le clausole imposte dalla legge, non si riferisce soltanto a quelle oggetto di diretta previsione legislativa, ma anche a quelle individuate da una fonte normativa da essa autorizzata (Cass. n. 26689/2020; Cass. n. 23184/2014; Cass. n. 3018/2010). Inoltre il potere di emanare atti amministrativi precettivi collettivi attribuito dalla legge in determinati settori non esclude l'adozione di prescrizioni specifiche, vincolanti per il destinatario sul quando e sul quomodo, che possono in via riflessa integrare il contenuto dei rapporti di utenza individuali anche in deroga delle norme di legge, purché queste ultime siano meramente dispositive e che la deroga venga comunque fatta a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando invece esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non lo consenta — la deroga a norme imperative ovvero a sfavore dell'utente e consumatore (Cass. n. 23184/2014; Cass. n. 16401/2011). È inoltre necessario che tali atti integrativi determinino specificamente le condizioni imposte e non abbiano un mero contenuto programmatico (Cass. n. 5209/2015). L'inserzione automatica del prezzo comprende qualsiasi prezzo autoritativamente imposto dalla legge, anche come corrispettivo di un servizio intellettuale, qual è quello di un'opera professionale (Cass. n. 1619/1968). La preesistenza della norma al contrattoIl meccanismo della sostituzione automatica di clausole contrattuali contrarie a norme imperative trova applicazione in quanto le norme imperative preesistano al contratto, che contiene le clausole ad esse contrarie, concorrendo tali norme a determinare il contenuto necessario del contratto (Messineo, 1961, 939). In conseguenza, costituendo presupposto di applicabilità della norma la difformità iniziale della clausola alla legge, la sopravvenuta difformità si risolve in una causa di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 1 (Messineo, 1961, 944). In senso contrario altra dottrina osserva che la sostituzione automatica può perfezionarsi anche quando la norma imperativa sia susseguente alla formazione del contratto (Scognamiglio, in Comm. S.B., 1992, 234; Carresi, in Tr. C. M., 1987, 584). La clausola contrattuale sostituita deve considerarsi nulla (Sacco, in Tr. Vas., 1975, 793; Bianca, 486). Con riferimento alla previsione dell'art. 1419, comma 2, secondo cui la sostituzione di diritto di singole clausole nulle non può importare la nullità dell'intero contratto, una parte della dottrina ritiene che le due norme si sovrappongano (Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, Torino 1973, 125); altra parte afferma invece che le due norme sono collegate da un nesso di complementarietà, atteso che ognuna di esse contribuisce a determinare l'ambito di applicazione dell'altra, pur rimanendo le due disposizioni autonome sotto il profilo della ratio da cui traggono giustificazione (D'Antonio, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974, 174). La giurisprudenza propende per la tesi in forza della quale l'inserzione automatica opera anche rispetto alle norme sopravvenute alla genesi del contratto (Cass. n. 1900/1955; Cass. n. 3179/1953). Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata l'intervento nel corso di essa di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto (Cass. n. 1689/2006). L'operatività dell'inserzione automaticaLa norma introduce un principio generale, in base al quale l'effetto sostitutivo si produce a prescindere dalla previsione esplicita della sostituzione. Si tratta appunto di inserzione automatica, in ordine alla quale è sufficiente che sussista la difformità tra clausola legale e clausola contrattuale, sempre che la legge da cui promana la norma non contenga una disposizione che escluda espressamente la sostituzione (Mirabelli, in Comm. Utet, 1984, 125; Bianca, 486). In senso contrario si osserva che l'art. 1339 conterrebbe un principio eccezionale, con la conseguenza che le sostituzioni sarebbero consentite unicamente quando conseguano a speciali norme, altrettanto eccezionali, che dimostrino expressis verbis, oltre che in guisa della mens legis, la loro funzione sostitutiva (Messineo, 1961, 943). Qualora sia pattuito un prezzo superiore a quello imposto, è ammessa la ripetizione della misura eccedente indebitamente corrisposta rispetto al prezzo legale (Bianca, 485; Scognamiglio, in Comm. S.B., 1992, 234). Il principio posto dall'art. 1339 non è invocabile nell'ipotesi in cui non si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge, ma solo l'integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale, peraltro al fine di ottenere non già effetti derivanti dall'applicazione della norma imperativa, bensì effetti del tutto diversi, che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti (Cass. n. 14083/2019; Cass. n. 8247/2004; Cass. n. 11264/1998; Cass. n. 13459/1992). Poiché l'inserzione di clausole imposte dalla legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi concerne soltanto quelle che, in base al testo e allo spirito delle norme speciali, siano tali da implicare l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, non vi è luogo alla sostituzione automatica allorquando sia prevista, per l'inosservanza del precetto normativo, una sanzione diversa dalla sostituzione medesima ovvero dall'invalidità della clausola (Cass. n. 224/1985; Cass. n. 2630/1981; Cass. n. 1539/1981; Cass. n. 555/1978). Inoltre l'inserzione automatica non trova applicazione quando la legge faccia salva espressamente ogni diversa pattuizione fra le parti, con la conseguenza che resta consentito alle parti di stabilire una diversa disciplina (Cass. n. 5167/1985, in Giur. it., 1986, 5, 1, I, 692, con nota di Scognamiglio). Nei contratti di alienazione della proprietà di appartamenti in edifici di nuova costruzione, senza la previsione del contestuale trasferimento del diritto reale di uso per il parcheggio, la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa, che trasferisce il reclamato diritto reale di uso sull'area destinata a parcheggio, avviene non automaticamente, ma per effetto dell'accertamento giudiziale della nullità relativa per contrasto con l'individuata norma imperativa, integrativa del contratto (Cass. n. 5870/1998). Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità (Cass. n. 1184/1983; Cass. n. 1721/1979); per sostituzione dell'intera clausola si intende fare riferimento alla clausola in senso sostanziale, ossia all'intera disposizione contenuta nella clausola, posto che in una medesima clausola possono esservi più disposizioni (Cass. n. 1631/1962). L'inosservanza dei prezzi massimi imposti colpisce di illiceità il solo sovrapprezzo, rimanendo integri tutti gli altri elementi del contratto, sicché è possibile la ripetizione dell'eccedenza, non trattandosi di stipulazioni contrarie al buon costume (Cass. n. 7165/1997; Cass. n. 1455/1951). La sostituzione nella propostaL'inserzione automatica può anche riferirsi alla proposta contrattuale, con la conseguenza che deve considerarsi valida ed efficace l'accettazione della proposta che, discostandosi da questa, faccia riferimento al prezzo fissato dalla legge cogente (Sacco, in Tr. Vas., 1975, 794). Contrariamente alla posizione della dottrina, un arresto giurisprudenziale sostiene che un'accettazione difforme dalla proposta equivale a nuova proposta e impedisce in ogni caso la conclusione del contratto, anche se la difformità sia stata cancellata dall'oblato perché invalida (Cass. n. 298/1978). Il patto di essenzialità o inscindibilitàÈ altresì valida la clausola secondo la quale il contratto diviene inefficace, e quindi non soggiace a sostituzione, qualora sia illegale, ossia contenga una regolamentazione difforme da clausole, prezzi di beni o servizi imposti dalla legge, poiché altrimenti sarebbe imposto un obbligo a contrarre di difficile giustificazione (Sacco, in Tr. Vas., 1975, 794; Scognamiglio, in Comm. S.B., 1992, 234); ma in senso contrario altra dottrina ritiene che il patto di inscindibilità della clausola sia nullo perché contrario a norma imperativa (D'Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 116). L'annullabilità per erroreIl contraente che sia stato danneggiato dall'inserzione automatica può, in assenza di un obbligo a contrarre, chiedere l'annullamento del contratto per asserito errore di diritto, ove dimostri di avere ignorato la norma cogente (Sacco, in Tr. Vas., 1975, 794); in senso contrario altro autore evidenzia che la sostituzione opera a prescindere dalla volontà delle parti e dalla loro consapevolezza quanto al rischio di sostituzione, con la conseguenza che l'errore non può essere fatto valere (Bianca, 487). Secondo la S.C. l'errore in cui sia incorsa una parte circa l'esistenza di una clausola cogente difforme dalla pattuizione privata non rileva come errore di diritto e non legittima, perciò, l'azione di annullamento del contratto per vizio del consenso (Cass. n. 645/1999; Cass. n. 11032/1994; Cass. n. 3293/1983). BibliografiaAsquini, Integrazione del contratto con clausole d'uso, Bologna 1953; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano 1963; Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Carrara, La formazione del contratto, Milano, 1915; Carraro, voce Dichiarazione recettizia, in Nss. 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