Codice Civile art. 1380 - Conflitto tra più diritti personali di godimento.Conflitto tra più diritti personali di godimento. [I]. Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito [1155, 1265]. [II]. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [2704] anteriore. [III]. Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione [2644 ss.]. InquadramentoLa norma detta i criteri di risoluzione dei conflitti tra più acquirenti di diritti personali di godimento su un medesimo bene che abbiano ricevuto il diritto dallo stesso concedente, introducendo un regime di opponibilità dei relativi negozi costitutivi. In primo luogo dovrà essere data prevalenza all'acquirente che abbia conseguito per primo il godimento (rectius detenzione) della cosa; in subordine, ove nessuno dei concessionari del diritto abbia conseguito il godimento, dovrà privilegiarsi il titolo di data certa anteriore. Ove l'acquisizione di tutti i diritti concorrenti sia soggetta a trascrizione, come nel caso di locazioni ultranovennali, non si applicheranno i criteri indicati nella norma; piuttosto il conflitto sarà risolto in favore del primo trascrivente (Bianca, 572). La norma non trova applicazione neanche nel caso di conflitto tra concessionari di diritti personali di godimento e acquirenti di diritti reali di godimento, per il quale vale il principio della priorità temporale (Bianca, 571). Si ritiene che la norma risolva il conflitto anche con riguardo ai diritti di godimento su beni immateriali (Mirabelli, in Comm. Utet 1984, 318). L'azione giudiziale proposta dalla parte che, secondo i criteri stabiliti dalla norma, deve essere preferita è al contempo di accertamento e di condanna e determina un litisconsorzio necessario tra gli altri concessionari pretendenti e il comune dante causa (Natoli, 162). La norma trova applicazione con riferimento ai diritti di godimento o di utilizzazione economica di beni immateriali (Cass. n. 2754/1958; Cass. n. 1622/1952; contra Cass. n. 3004/1973, secondo cui in tal caso il conflitto dovrebbe essere risolto ai sensi dell'art. 1155). Si applica altresì per risolvere il conflitto tra assegnatari delle terre di riforma fondiaria, atteso che l'assegnazione costituisce uno speciale negozio per effetto del quale, durante il termine trentennale per l'ammortamento del prezzo, l'assegnatario è un semplice detentore e può vantare solo diritti di carattere personale e non reale (Cass. n. 2887/1963). È stata ancora evocata ai fini della declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione al vincitore di una gara per pubblico incanto concernente la gestione di un complesso turistico-ricreativo, operata nonostante l'avvenuta dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione riconosciuto al precedente affidatario della gestione (Cons. St. n. 6954/2011). Non si applica invece per la soluzione di conflitti tra diritti reali di godimento (Cass. n. 2073/1972). La norma non incide assolutamente sui rapporti di ciascuno dei concessionari dei diritti personali di godimento con il comune dante causa, i quali, quanto all'adempimento, restano integralmente soggetti alla regolamentazione generale prevista dal codice civile in tema di risoluzione per inadempimento (Cass. n. 1372/1980). La priorità del godimentoNel conflitto tra più concessionari di concorrenti diritti personali di godimento sullo stesso bene prevale il diritto del concessionario che ha conseguito per primo il godimento della res; il che non esige che la detenzione persista all'attualità. Sicché è dirimente il criterio di priorità nell'esecuzione del contratto; la preferenza è infatti accordata al conseguimento del godimento ad opera dell'avente causa, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'uno o dell'altro contraente (Natoli, 150). Il godimento in favore del concessionario deve essere conseguito direttamente dal dante causa. Deve trattarsi di diritti personali coesistenti, appartenenti al medesimo tipo fondamentale, e coincidenti almeno in parte, ossia almeno per un punto, nel loro contenuto concreto, che appartengano a persone diverse; è indifferente la specifica natura del titolo originario; inoltre è necessario che per le loro particolari modalità di esercizio tali diritti siano tra essi incompatibili (Natoli, 119). Sicché non assume rilievo il fatto che il conferimento del diritto sia stato effettuato anche tramite negozi unilaterali, come una promessa al pubblico (Mirabelli, in Comm. Utet 1984, 318). La norma risolve il conflitto ma non ne previene il sorgere (Natoli, 54). La preferenza dura per tutto il tempo in cui, in base al titolo costitutivo, deve protrarsi l'attuazione del godimento, eventualmente anche a seguito di rinnovazione tacita del contratto o di proroga, legale o convenzionale (Natoli, 152). Se il godimento viene interrotto a seguito di provvedimento di rilascio poi caducato, o di atto amministrativo di requisizione successivamente revocato, la preferenza perdura; quando l'interruzione discenda dallo stato della cosa o da volontario allontanamento, dovrà essere di volta in volta accertato se l'avente diritto abbia o meno inteso dismettere il godimento a seguito del materiale impedimento (Natoli, 158). Il concessionario, primo consegnatario del bene, può esercitare l'azione personale di rilascio o l'azione possessoria di spoglio contro il dante causa o il terzo che lo abbiano privato del godimento (Bianca, 571). È escluso che chi ha acquistato il diritto personale di godimento in virtù di un titolo anteriore possa impugnare il titolo posteriore attuato per primo, esperendo azione di revocatoria o di nullità per illiceità della causa (Natoli, 160). Il contraente non preferito potrà chiedere al proprio dante causa l'attuazione del diritto, ma non potrà opporre tale titolo al preferito (Natoli, 144). Un arresto della giurisprudenza risalente esige l'identità tra i diritti personali affinché la norma trovi applicazione (Cass. n. 2255/1949). La norma — che, ai fini della risoluzione del conflitto tra più diritti personali di godimento, dà rilievo alla priorità della detenzione del bene — presuppone la coesistenza di (almeno) due contratti che assicurino a persone diverse il diritto di godimento della medesima cosa e non è di conseguenza applicabile quando uno dei due contratti manchi o sia invalido o sia stato risolto, giacché in tal caso nessun conflitto potrebbe sorgere, difettando uno dei contraenti del titolo necessario per ottenere il godimento della cosa (Cass. n. 2848/1980; Cass. n. 2202/1951). Se i successivi concessionari siano in mala fede, il primo concessionario privato del godimento può agire per il risarcimento dei danni o può chiedere la riparazione per equivalente, invece di esperire l'azione di rilascio o di spoglio (Cass. n. 955/1960; Cass. n. 759/1947). Nell'ipotesi in cui, locato un immobile adibito all'esercizio di un'attività commerciale o artigianale e ceduta dal conduttore l'azienda insieme al contratto di locazione, il conduttore cedente, anziché effettuare la consegna al cessionario, restituisca l'immobile al locatore e questi a sua volta lo conceda in locazione ad un terzo facendogliene consegna, il conflitto tra quest'ultimo ed il cessionario conduttore va risolto in favore del secondo che è subentrato (nel rapporto locatizio) nella posizione di conduttore quale si configurava al momento della cessione e quindi nella situazione preferenziale ex art. 1380, comma 1, atteso che tale situazione creatasi con la consegna dell'immobile all'originario conduttore rimane quale elemento caratterizzante del rapporto locatizio per tutto il periodo della sua durata, senza che sia rilevante ai fini della soluzione del conflitto la restituzione dell'immobile al locatore ceduto da parte dell'originario conduttore cedente, configurandosi quale atto arbitrario di un terzo (Cass. n. 8872/1987). La priorità del titolo di data certaIn via subordinata, ove nessuno dei successivi concessionari del diritto personale di godimento abbia conseguito il godimento del bene, il criterio di prevalenza stabilito è quello della priorità temporale del contratto. L'acquirente del diritto personale di data certa anteriore ha la preferenza nel momento in cui propone domanda di adempimento per ottenere il godimento del bene, se fino a quel momento nessun acquirente di diritti di data posteriore abbia conseguito il godimento del bene; sicché, ove l'acquirente del diritto di data posteriore consegua il godimento dopo la proposizione della domanda, tale fatto sopravvenuto è irrilevante e prevarrà comunque il concessionario del diritto sulla base del titolo anteriore, sempre che la domanda sia accolta (Natoli, 175). Infatti il diritto di essere preferiti decorre dalla data della domanda giudiziale, in ragione del principio processuale secondo cui la parte che ha ragione al momento in cui ha spiegato l'azione non può subire le conseguenze pregiudizievoli che non gli sono imputabili e che dipendono dalla durata fisiologica del processo; in definitiva, a colui che agisce in giudizio deve essere assicurata la medesima tutela che avrebbe ricevuto qualora la domanda fosse stata accolta già nel momento della sua proposizione (Natoli, 179). Tale diritto di preferenza non si costituisce qualora il procedimento si estingua. BibliografiaAlcaro, Promessa del fatto del terzo, in Enc. dir., Milano, 1988; Bavetta, La caparra, Milano, 1963; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino 1990; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949; Cataudella, I contratti. 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