Codice Civile art. 1439 - Dolo.Dolo. [I]. Il dolo è causa di annullamento del contratto [1195] quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato [1892]. [II]. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. InquadramentoLa norma regola il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, quale criterio di imputazione subiettiva della responsabilità contrattuale e aquiliana, unitamente alla colpa (Trabucchi, 150). Entrambi i concetti di dolo possono tuttavia essere riportati in una più ampia nozione di dolo in materia civile, quale attributo della condotta che ne determina l'intenzionale antigiuridicità (Funaioli, 743; Gentili, 1). Il dolo-vizio del consenso si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore (Bianca, 624). In questa dimensione il dolo è sinonimo di inganno e causa di annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio, nel senso di determinanti per la prestazione del consenso del raggirato (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 680). Il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato (sull'an), si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso, il quale non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni. Pertanto il raggiro posto a fondamento del dolo per un verso deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà (Gentili, 3) e per altro verso deve provocare un errore influente sull' an della prestazione del consenso (Galgano, in Tr. C. M., 1988, 286; Sacco-De Nova, in Tr. Res., 1988, 167). Sicché affinché vi sia dolo devono sussistere le seguenti condizioni: a. che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi; b. che tale condotta sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare; c. che in conseguenza il deceptus sia caduto in errore; d. che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto. Ove l'errore indotto da dolo cada sugli elementi di cui all'art. 1429, la parte potrebbe decidere di agire proponendo la domanda di annullamento per errore, anziché per dolo, in ragione del più agevole regime probatorio previsto per tale tipo di vizio (Bianca, 628). La fattispecie penale della truffa si fonda su un concetto di raggiri che è assimilabile, anche per intensità, a quello di dolo inteso come vizio del consenso (Sacco, in Tr. Vas., 1975, 421; Mantovani, Dolo. Truffa. Annullabilità del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, 271; Sammarco, La truffa contrattuale, Milano, 1988, 3). Una particolare figura di dolo, qualificata come captazione, è regolata nell'ambito del testamento dall'art. 624. Il dolo assume rilevanza anche in ordine a determinate figure negoziali rispetto alle quali l'errore non ha rilievo, come l'accettazione o la rinuncia all'eredità e la divisione nella comunione ereditaria (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 686). Secondo la giurisprudenza il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente ovvero incidendo sul processo formativo del consenso, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale, della cui prova è onerata la parte che lo deduce (Cass. n. 5734/2019; Cass. n. 21074/2009). Ne consegue che, affinché si produca l'annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest'ultima (Cass. n. 17988/2024; Cass. n. 20231/2022; Cass. n. 1585/2017; Cass. n. 12892/2015; Cass. n. 12424/2006; Cass. n. 6166/2006; Cass. n. 20792/2004; Cass. S.U., n. 1955/1996). Il contratto concluso per effetto di truffa penalmente accertata di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo, sebbene annullabile, atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso (Cass. n. 18930/2016; Cass. n. 7468/2011; Cass. n. 13566/2008; Cass. n. 7322/1985; ma nel senso della nullità Cass. n. 4824/1979). La violenza morale consiste in una minaccia specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale, tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione; invece il dolo importa che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà (Cass. n. 3388/2007; Cass. n. 16179/2004). La diversità delle causae petendi impedisce al giudice di qualificare il vizio del consenso dedotto da una parte come altro vizio del consenso volto all'annullamento dello stesso contratto, nonché di proporre nel medesimo giudizio nuova domanda di annullamento per altro vizio (Cass. n. 11371/2014; Cass. n. 6166/2006; Cass. n. 2104/2003). Il dolo commissivoIl dolo commissivo richiede la realizzazione di una condotta attiva, in cui siano ravvisabili gli estremi di un complesso di artifizi integranti i raggiri, che alterino il processo di formazione della volontà del deceptus. Segnatamente il dolo commissivo postula che un contraente sia stato ingannato per il tramite di una macchinazione fraudolenta e attiva posta in essere da un altro soggetto (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 681). Rientra in tale condotta ogni artifizio, ogni menzogna, purché grave e non facilmente smascherabile. E ciò anche quando tali raggiri siano utilizzati non per suscitare nella controparte l'intento di contrarre, bensì per indurla a tenere un comportamento del quale l'autore dei raggiri ignorava il contenuto negoziale (Carresi, in Tr. C. M., 1987, 491). Sul piano oggettivo l'idoneità a trarre in inganno richiede l'impiego di mezzi adeguati. L'adeguatezza dei mezzi usati dal deceptor va valutata in relazione all'ordinaria diligenza e al normale buon senso di cui il deceptus deve essere fornito (Funaioli, 746; Colombo, Il dolo nei contratti: idoneità del mezzo fraudolento e rilevanza dell'errore del deceptus, in Riv. dir. civ., 1993, I, 347). In senso contrario altro autore ritiene che il parametro di riferimento rilevante per la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi sia di natura essenzialmente soggettiva, ossia che l'adeguatezza debba essere valutata in ragione delle condizioni in cui versava la vittima al momento in cui i raggiri sono stati perpetrati, altrimenti si giustificherebbe la possibilità che l'autore del raggiro possa sfruttare la situazione di debolezza in cui si trova la vittima stessa (Trabucchi, 152). In questo senso sembra orientato anche altro autore, il quale ritiene che non si possano estendere alla fattispecie del dolo le regole dettate dall'art. 1435 per la violenza (Carresi, in Tr. C. M., 1987, 490). Discusso è se l'errore indotto da errore debba ricadere sugli elementi contenutistici indicati dall'art. 1429 ovvero se assuma rilevanza anche l'errore su altri aspetti. In base ad una prima opinione l'errore deve essere essenziale ai sensi dell'art. 1429, sicché deve riferirsi al contratto, all'oggetto e alle parti (Galgano, in Tr. C. M., 1988, 286; Sacco-De Nova, in Tr. Res., 1988, 167). Secondo altro filone della dottrina sono rilevanti anche i semplici errori sui motivi (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, 447; Funaioli, 744; Gentili, 2), sui presupposti o sugli effetti del contratto (Bianca, 625). Ed infatti il senso di una disciplina autonoma del dolo, quale ulteriore vizio del consenso distinto dall'errore, pur provocando il raggiro necessariamente un errore, sta nel fatto che l'errore provocato da dolo costituisce causa di annullamento del contratto anche quando non sia essenziale e riconoscibile, purché sia determinante del consenso (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 684). In questa prospettiva il dolo potrebbe riguardare anche l'esecuzione del contratto, consistendo nel creare nella vittima affidamenti ingiustificati sulla realizzazione del rapporto contrattuale (Bianca, 625). Inoltre sul piano soggettivo il dolo è caratterizzato dalla specifica intenzione di ingannare, sicché il raggiro colposo non costituisce dolo (Roppo, in Tr. I.Z., 2001, 214). Pertanto non si riscontra dolo nel caso di affermazioni inesatte fatte per scherzo o per iattanza oppure ignorandone, anche colpevolmente, l'inesattezza (Funaioli, 746). La colposa induzione in errore può tuttavia comportare la responsabilità precontrattuale del dichiarante. In senso contrario altri autori ritengono che anche il raggiro colposo abbia efficacia invalidante (Gentili, 3; Sacco, in Tr. Vas., 1975, 426). Non è invece necessario il fine di recare danno o la prova di un danno patrimoniale, essendo invece sufficiente la consapevolezza del vantaggio che può derivare al deceptor dalla conclusione del contratto (Trabucchi, 153; Funaioli, 745). Qualora l'autore del dolo abbia assunto un impegno contrattuale materialmente e giuridicamente possibile, la vittima del dolo, ove ne ricorrano i presupposti, anziché proporre azione di annullamento, può valersi dei rimedi contro l'inadempimento (Bianca, 628). In giurisprudenza si ritiene che le dichiarazioni menzognere (mendacio) siano idonee ad integrare raggiri (Cass. n. 16004/2014; Cass. n. 10718/1993). Sono rilevanti gli artifici o raggiri o anche le menzogne, che — ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà — siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato (Cass. n. 5166/2003; Cass. n. 4409/1999). È esclusa la rilevanza del dolo cronologicamente successivo al negozio (Trib. Milano 11 giugno 1987). Vi è invece contrasto sulla necessità che l'errore indotto da dolo debba o meno cadere sugli elementi essenziali indicati dall'art. 1429: secondo un primo indirizzo, affinché il dolo possa dare luogo ad annullamento del contratto, deve avere provocato un errore sugli elementi essenziali indicati dall'art. 1429 (Cass. n. 12892/2015; Cass. n. 14628/2009; Cass. n. 12424/2006; Cass. n. 20792/2004; Cass. S.U.n. 1955/1996); in senso diverso altri arresti giurisprudenziali sostengono che, vigendo il principio fraus omnia corrumpit, il dolo decettivo conduce all'annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) qualunque sia l'elemento sul quale il deceptus sia stato ingannato e dunque in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio (Cass. n. 4065/2014; Cass. n. 4409/1999; Cass. n. 3030/1974) o sui motivi (Cass. n. 975/1995), sempre che sia determinante del consenso. L'equivoco nasce dal fatto che un conto è l'essenzialità dell'errore, sia esso indotto da raggiri o spontaneo, intesa come sinonimo di condizione determinante del consenso, che deve ricorrere in entrambe le figure di errore; altro conto è l'essenzialità riferita all'oggetto su cui ricade l'errore, poiché il vincolo sugli elementi del contenuto indicati dall'art. 1429 riguarda il solo errore spontaneo. Perché si possa parlare di intenzione di ingannare è necessaria la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima e il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne o raggiri, inducendola specificamente in inganno, la volontà altrui (Cass. n. 13034/2018 ; Cass. n. 4383/1981; Cass. n. 2311/1972). L'integrazione del dolo non presuppone la sussistenza di un nocumento patrimoniale a carico della vittima (Cass. n. 140/1980). La S.C. invece ritiene che il contratto sia radicalmente nullo quando i raggiri mirano ad ottenere un comportamento del quale si trascuri la portata negoziale (Cass. n. 163/1973). Sia nell'ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati ad decipiendum alterum in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass. n. 30505/2023; Cass. n. 20792/2004; Cass. n. 683/1982; Cass. n. 5890/1978). Il dolo omissivoReticenza e silenzio possono acquistare rilevanza in relazione alle circostanze e al contegno che determina l'errore. È necessario però che il silenzio sia intenzionalmente ingannevole ovvero che la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri nel complesso quale malizia o astuzia diretta a realizzare un inganno. Alcuni autori negano che il dolo omissivo abbia autonoma rilevanza ai fini dell'annullabilità del contratto (Scognamiglio, Contratti in generale, in Tr. G. S.-P., 1977, 68). Per converso sono favorevoli al riconoscimento di un'autonoma figura di dolo omissivo, sempre che esso sia stato intenzionalmente rivolto a trarre in inganno il contraente, altri autori (Bianca, 625; Funaioli, 745). Si ritiene al riguardo che sia rilevante anche il dolo omissivo perpetrato da un terzo (Galgano, in Tr. C. M., 1988, 287). Sempre nella prospettiva dell'attribuzione di uno specifico rilievo al dolo omissivo si osserva che la reticenza intorno all'oggetto della trattativa e a circostanze primarie determina comunque l'annullabilità del contratto per violazione del generale obbligo di informazione che ricorre in tale fase ai sensi dell'art. 1337 (Visintini, La reticenza come causa di annullamento dei contratti, in Riv. dir. civ., 1972, I, 170). Sicché il dolo omissivo rileva solo in presenza di specifici obblighi di informazione. Inoltre la sua rilevanza può essere desunta dalla clausola generale di buona fede e può riguardare anche schemi contrattuali atipici. Pertanto in linea di principio non è integrato il dolo come vizio del consenso nel caso di mera conoscenza del contraente circa l'errore in cui è incorsa la controparte; si parla in tal senso di dolo negativo (Trabucchi, 154; Sacco, in Tr. Vas., 1975, 427). Tale dolo negativo può ingenerare il dolo-vizio solo di fronte ad uno specifico obbligo di fonte normativa di dichiarare il vero stato delle cose, come accade in materia assicurativa ai sensi degli artt. 1892 e 1893. Ma si è sul punto rilevato che tale obbligo di dichiarazione della realtà potrebbe sussistere anche indipendentemente da una specifica previsione normativa con riferimento alla particolare situazione che si è determinata nel caso concreto (Carresi, in Tr. C. M., 1987, 490; Gentili, 4; Tommasini, 2). Secondo la S.C. il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non integrano — salvo che l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus — gli estremi del dolo omissivo rilevante (Cass. n. 11605/2022; Cass. n. 11009/2018; Cass. n. 8260/2017; Cass. n. 7751/2012; Cass. n. 9253/2006; Cass. n. 5549/2005; Cass. n. 2104/2003; Cass. n. 8295/1994; Cass. n. 11038/1991). Il dolus bonusSi intende per dolus bonus l'insieme di accorgimenti, anche maliziosi, normalmente tollerati in rapporto al costume e alla pratica degli affari, che non integra il dolo quale vizio del consenso, ossia il dolus malus (Funaioli, 746; Trabucchi, 151; Realmonte, La rilevanza del dolus bonus, un'altra occasione perduta, in Contratti, 1994, 129). Peraltro si tratta di formula ormai arcaica (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 682). I progressi della tecnica e dell'informazione pubblicitaria rendono ardua la delimitazione del concetto di normale tollerabilità delle vanterie del venditore e del produttore; a ciò si contrappone l'esigenza di tutela dei consumatori, il che induce a restringere entro contorni assai rigorosi la nozione di dolus bonus (Galgano, in Tr. C. M., 1988, 290; Gentili, 4; Criscuoli, La réclame non obiettiva come mezzo di inganno nella formazione dei contratti, in Riv. dir. ind., 1968, I, 90). Segnatamente si reputa che i relativi contegni debbano essere valutati alla luce del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, sicché quando la pubblicità menzognera sia obiettivamente idonea a trarre in inganno sarebbe integrato il dolo-vizio (Funaioli, 746). In specie si distingue la mera esaltazione del prodotto sotto profili suscettibili di vario apprezzamento soggettivo (Criscuoli, cit., 98; Gentili, 5) dalla vera e propria pubblicità menzognera, consistente nell'attribuzione al bene di qualità essenziali non rispondenti al vero (Vanzetti, La repressione della pubblicità menzognera, in Riv. dir. civ., 1964, I, 584). In ragione di altra ricostruzione si rientra nella normale prassi dei mercati ove i pregi degli affari da concludere siano ovviamente accentuati allo scopo di invogliare i clienti alla stipulazione dei contratti, sicché non può invocarsi l'inganno ove il raggiro (putativo) non sia stato smascherato soltanto per eccessiva sprovvedutezza (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 682). Tuttavia tale riferimento assume una valenza decisiva solo in ordine ad ipotesi marginali ed economicamente poco rilevanti; in ordine alle tecniche più raffinate e prassi pubblicitarie diffuse su vasta scala il solo rimedio dell'invalidità negoziale non offre una tutela adeguata, essendo piuttosto necessaria l'attivazione di strumenti di controllo di natura preventiva (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 683). La pubblicità ingannevole è peraltro specificamente vietata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 74/1992. Stando alla S.C. ricorre il dolus malus solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idoneo in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista quindi in chi se ne proclami vittima assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (Cass. n. 14628/2009). Le dichiarazioni precontrattuali con le quali una parte cerchi di rappresentare la realtà nel modo più favorevole ai propri interessi non integrano gli estremi del dolus malus quando nel contesto dato non sia ragionevole supporre che l'altra parte possa aver attribuito a quelle dichiarazioni un peso particolare, considerato il modesto livello di attendibilità che in una determinata situazione di tempo, di luogo e di persone è da presumere che possa essere riconosciuta a certe affermazioni consuete negli schemi dialettici di una trattativa, sempre che ad esse non si accompagni la predisposizione di ulteriori artifici o raggiri, idonei a travisare la realtà cui quelle affermazioni si riferiscono (Cass. n. 19559/2009; Cass. n. 3001/1996). Il dolo del terzoIl contratto è annullabile anche quando i raggiri provengano da un terzo alla condizione che essi siano noti al contraente che trae vantaggio da detti raggiri. La conoscenza deve essere effettiva, non bastando la mera conoscibilità (Santoro Passarelli, 169; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 687). Non è necessario che il contraente avvantaggiato abbia concorso a cagionare un danno unitamente al terzo, ma è sufficiente che questi abbia avuto notizia del raggiro compiuto dal terzo e che il deceptus sia stato indotto alla stipulazione del contratto con l'altra parte in virtù della falsa rappresentazione prodotta dal raggiro (Gentili, 3; Funaioli, 747). Secondo alcuni autori il vantaggio del contraente sarebbe insito nella fattispecie, ossia nella conclusione del contratto per effetto del raggiro, e non richiederebbe un positivo approfittamento della parte (Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, 74; Sacco-De Nova, in Tr. Res., 1988, 168; Sacco, in Tr. Vas., 1975, 443). In senso contrario altro autore sostiene che, affinché il dolo del terzo assuma rilievo, è necessario che il contraente che sia a conoscenza dei raggiri abbia approfittato della loro realizzazione e per l'effetto ne abbia tratto vantaggio (Lucarelli, Lesione d'interesse e annullamento del contratto, Milano, 1964, 72). Il procacciatore d'affari è terzo ai fini della norma in commento (Cass. n. 2991/1958); e così il mandatario senza rappresentanza (Cass. n. 1552/1981). Non assume rilievo ai fini dell'annullabilità la conoscenza che il contraente abbia avuto successivamente alla conclusione del contratto in ordine ai raggiri a suo favore posti in essere dal terzo (Cass. n. 1963/1980). Il dolo bilateraleOve il dolo sia bilaterale, ovvero i raggiri siano usati da entrambi i contraenti con valenza determinante sulla prestazione del consenso dell'altro, un autore ritiene che il contratto non sia impugnabile per vizio del consenso, poiché le due condotte delle parti si compenserebbero (Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952, 97). Ne conseguirebbe la preclusione della legittimazione della parte a far valere l'invalidità relativa del contratto, conseguente alla realizzazione del dolo bilaterale (Gentili, 5). In senso contrario altri autori sostengono che, essendo integrate le condizioni prescritte dalla legge per la sussistenza del dolo, entrambe le parti sarebbero legittimate a richiedere l'annullamento del contratto (Trabucchi, 153; Funaioli, 749; Mirabelli, in Comm. Utet, 1984, 440). Nel caso di contratti con pluralità di parti o quando più soggetti formino una sola parte si reputa sufficiente il dolo di uno qualsiasi dei contraenti a danno di uno degli altri (Mirabelli, Dolo, lesione e supplemento nella divisione, in Giur. compl. Cass. civ., 1951, 3, 1512; Trabucchi, 152), fatta salva la possibilità di applicare l'art. 1446 qualora alcune parti siano rimaste estranee al raggiro (Funaioli, 748). Il dolo negli atti unilateraliLa disciplina del dolo è applicabile anche con riferimento agli atti negoziali unilaterali inter vivos con contenuto patrimoniale, nei limiti della compatibilità, ai sensi dell'art. 1324 (Funaioli, 748; Trabucchi, 154). Ove si tratti di negozi unilaterali a destinatario indeterminato, non sussiste alcuna limitazione, anche nell'ipotesi in cui il dolo provenga dal terzo all'insaputa del destinatario (Santoro Passarelli, 170; contra Marani, Il dolo del terzo in alcune particolari categorie di atti unilaterali, in Riv. dir. civ., 1966, I, 58). Qualora il dolo sia posto in essere dal terzo con riferimento ad atti negoziali a destinatario determinato, è necessario invece che il destinatario dell'atto ne abbia approfittato o quantomeno ne abbia avuto conoscenza (Santoro Passarelli, 170; Gentili, 4; contra Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, 245). L'art. 2732 limita tassativamente alla violenza ed all'errore di fatto le cause di invalidazione della dichiarazione confessoria. Pertanto resta esclusa la possibilità di applicare alla confessione la normativa generale in materia di invalidità del contratto ed in particolare l'art. 1439, con la conseguente impossibilità di invocarne la revoca per dolo al di là del caso in cui esso si risolva in errore di fatto (Cass. n. 1483/1995). Il risarcimento dei danniIl dolo che sia determinante per la conclusione del contratto, oltre ad integrare un vizio nella formazione del processo volitivo idoneo a provocare l'annullabilità del contratto, è anche un illecito (Trabucchi, 151) che lede l'altrui libertà negoziale. In forza della realizzazione di tale illecito, ove il deceptus abbia subito danni in conseguenza della condotta posta in essere dal deceptor, potrà invocarne la riparazione, anche senza proporre la contestuale domanda di annullamento del contratto (Sacco, in Tr. Vas., 1975, 421). La responsabilità dell'autore del dolo ha natura precontrattuale, sicché il danno potrà essere risarcito nella misura del solo interesse negativo (Bianca, 177). Qualora il dolo sia posto in essere da un terzo, la parte che ne sia a conoscenza risponde del risarcimento dei danni in solido con il terzo (Bianca, 177). Ove invece la parte non sia a conoscenza del dolo perpetrato dal terzo, risponderà del danno il solo terzo, benché il contratto non sia annullabile. In questi casi l'interesse protetto in via risarcitoria è costituito dalla perdita che la vittima avrebbe evitato o dalle migliori condizioni che avrebbe potuto realizzare se non avesse concluso il contratto (Bianca, 178). L'onere probatorio da assolvere ai soli fini del risarcimento è meno gravoso di quello che attiene alla dimostrazione del dolo ai fini dell'annullamento del contratto (Trabucchi, 155). La domanda di risarcimento dei danni, conseguenti alla stipulazione del contratto per effetto di dolo, può essere avanzata indipendentemente dalla domanda di annullamento per dolo (Cass. n. 20260/2006; Cass. n. 2445/1968). 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