Codice Civile art. 1511 - Denunzia nella vendita di cose da trasportare.InquadramentoLa previsione della norma è giustificata dal fatto che solo dal ricevimento del bene il compratore può avere contezza dei vizi apparenti, cioè quelli che possono essere rilevati con un contatto diretto con il bene usando la diligenza media (art. 1176). Invero, nel caso di vendita di cosa mobile, da consegnare al compratore in luogo diverso rispetto a quello dell'acquisto, il termine decadenziale di otto giorni entro cui denunciare i vizi non decorre dalla loro scoperta, bensì dalla consegna della merce (Cass. n. 444/2012). Denuncia dei vizi ed onere di buona fedeIn tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali all'occorrenza anche un'indagine a campione (Cass. n. 4496/2000). In altri termini, l'individuazione della riconoscibilità dei vizi redibitori ex art. 1495 quale dies a quo del termine di decadenza dell'azione di garanzia va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima. Pertanto, con riguardo alla vendita di merci (tessuti) suscettibili di trasformazioni (capi di abbigliamento) nel rapporto tra imprenditori esperti del settore, va effettuata con riguardo alla data in cui l'acquirente è messo in condizione di verificare la merce stessa (che normalmente coincide con il giorno della consegna: art. 1511) e non con riguardo alla diversa data di consegna della merce dopo la trasformazione della stessa (Cass. n. 10498/1996). Pertanto, in tema di vendita di cose da trasportare, l'art. 1511 pone a carico del compratore un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare la cosa comprata per rilevarne vizi o difetti apparenti; cosicché il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, ossia del giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna (Cass. n. 49/1996). Nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi, è in ogni caso quello in cui l'acquirente avrebbe potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione dei beni alla riconoscibilità dei vizi apparenti (Cass. n. 5243/1982). BibliografiaAngelici, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979; Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960; Bocchini, La vendita con trasporto, Napoli, 1985; Cataudella, Nullità formali e nullità sostanziali nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre 1986; De Cristofaro, voce Vendita (vendita di beni di consumo), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2004; Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999; De Nova, Inzitari, Tremonti, Visintini ( a cura di), Dalle res alle new properties, Roma, 1991; Di Marzio, Determinazione convenzionale del prezzo, in Cendon (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2007; Gelato, Il prezzo, in M. Bin (a cura di), La vendita. I La formazione del contratto. Oggetto ed effetti in generale, Padova, 1994; Luminoso, La compravendita, Torino, 2011; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Mirabelli, La vendita, il riporto, la permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, in Commentario agli artt. 1470-1570 del codice civile, Torino, 1988; Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in Riv. soc. 1970; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Rubino, La compravendita,in Trattato diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1971; Russo, La responsabilità per inattuazione dell'effetto reale, Milano, 1965; Santini, Il commercio, Bologna, 1979. |