Codice Civile art. 1515 - Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore. [I]. Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo [1498], il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. [II]. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti [83 att.] o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita. [III]. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative] , ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali [1474], la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita 1234. [IV]. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno [1536, 1551].
[1] Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. [3] Comma così modificato dall'art. 150 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. [4] A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 3, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « dal tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), d.l. 8 agosto 2025, n. 117, in corso di conversione in legge, tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2026. InquadramentoLa vendita in danno costituisce uno strumento di autotutela del venditore che gli consente di garantirsi il prezzo del bene in tempi rapidi, in modo, cioè, da non dover trattenere un bene a cui potrebbe non essere interessato ovvero da non rischiare di subire la perdita definitiva del prezzo (si pensi, ad esempio, al caso di beni a rapida obsolescenza. Natura della vendita in danno e del relativo debitoLa vendita in danno del compratore di cui all'art. 1515, forma speciale di esecuzione forzata per espropriazione, di cui il venditore può avvalersi quando la cosa è già diventata di proprietà del compratore, può ritenersi sussistente solo se avvenga senza ritardo, cioè non appena si delinei l'inadempimento del compratore all'obbligazione di pagare il prezzo, comportando il ritardo una tacita rinunzia del venditore di avvalersi di tale specie di rimedio. Poiché la rivendita in danno costituisce una ipotesi eccezionale di esecuzione, concessa dalla legge con l'osservanza di particolari formalità, per tutelare più efficacemente l'interesse del venditore all'esecuzione del contratto, non è consentito derogare alle prescrizioni dettate dall'art. 1515 per l'attuazione di questa forma di autotutela. In conseguenza non sussiste l'ipotesi richiamata se la vendita della merce ad un terzo non sia fatta a mezzo delle persone indicate nella norma anzidetta, a garanzia che il prezzo sia effettivamente quello ricavabile in base al normale mercato, onde evitare che sia indicato fittiziamente un prezzo inferiore, a tutela di una giusta liquidazione del danno (Cass. n. 437/1973). Per effetto dell'art. 27 d.lgs. n. 116/2017 (la cui entrata in vigore è stata differita al 31 ottobre 2026), relativo all'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace, il luogo ove depositare la cosa acquistata è individuato dal giudice di pace e non più dal Tribunale. BibliografiaAngelici, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979; Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960; Bocchini, La vendita con trasporto, Napoli, 1985; Cataudella, Nullità formali e nullità sostanziali nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre 1986; De Cristofaro, voce Vendita (vendita di beni di consumo), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2004; Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999; De Nova, Inzitari, Tremonti, Visintini ( a cura di), Dalle res alle new properties, Roma, 1991; Di Marzio, Determinazione convenzionale del prezzo, in Cendon (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2007; Gelato, Il prezzo, in M. Bin (a cura di), La vendita. I La formazione del contratto. Oggetto ed effetti in generale, Padova, 1994; Luminoso, La compravendita, Torino, 2011; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Mirabelli, La vendita, il riporto, la permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, in Commentario agli artt. 1470-1570 del codice civile, Torino, 1988; Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in Riv. soc. 1970; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Rubino, La compravendita,in Trattato diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1971; Russo, La responsabilità per inattuazione dell'effetto reale, Milano, 1965; Santini, Il commercio, Bologna, 1979. |