Codice Civile art. 1626 - Incapacità o insolvenza dell'affittuario.

Francesco Agnino

Incapacità o insolvenza dell'affittuario.

[I]. L'affitto si scioglie per l'interdizione [414 ss.], l'inabilitazione [415 ss.] o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia [1179] per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

Inquadramento

Tale norma si spiega in ragione del fatto che l'affitto è un contratto intuitu personae.

Competenza del Tribunale

Nel caso di fallimento, prima dell'integrale pagamento del prezzo, dell'acquirente di beni con patto di riservato dominio, la determinazione dell'equo compenso di cui all'art. 1526 deve essere richiesta dal fallimento al giudice ordinario, non rientrando detta determinazione tra i poteri che l'art. 25 r.d. n. 267/1942 (per la nuova disciplina v. l’art. 123 d.lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) attribuisce al giudice delegato; ne consegue che il provvedimento, adottato dal giudice delegato e confermato dal Tribunale, con il quale detti organi hanno fissato l'equo compenso, sono giuridicamente inesistenti, perché adottati in materia sottratta al giudice fallimentare (Cass. n. 9974/1993).

Bibliografia

Barraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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