Codice Civile art. 1651 - [Miglioramenti] (1).[Miglioramenti] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 29 l. 11 febbraio 1971, n. 11. Il testo recitava: «[I] Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione. [II]. La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sona stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta. [III]. La determinazione dell'indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennità per i miglioramenti di ciascuna annata non può essere superiore al quarto del fitto annuo». BibliografiaBarraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005. |