Codice Civile art. 1652 - Anticipazioni all'affittuario.

Francesco Agnino

Anticipazioni all'affittuario.

[I]. Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

[II]. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale [1284, 1654].

Inquadramento

La norma è volta a garantire soprattutto la produttività del fondo ed, inoltre, anche il godimento di esso da parte del coltivatore.

Bibliografia

Barraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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