Codice Civile art. 1681 - Responsabilità del vettore.Responsabilità del vettore. [I]. Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto [1218 ss.], il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951]. [II]. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore [1229 2]. [III]. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [414, 415 c. nav.]. InquadramentoLa norma si spiega considerando che il vettore ha l'obbligo di trasportare la persona ma anche quello di assicurarne l'incolumità e l'integrità dei bagagli. I principi da essa enunciati si estendono anche al trasporto di cortesia atteso che esso soddisfa, comunque, un interesse del vettore e che vengono anche in tal caso in rilievo beni di rango primario. La nullità della clausola di esonero della responsabilità, altresì, si giustifica in base alla natura indisponibile del diritto alla salute ed all'integrità fisica. Presunzione di colpaLa presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro (Cass. n. 9593/2011). In altri termini, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'art. 1681 e l'art. 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (Cass. n. 3285/2006, nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni, esperita dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea, a causa della totale perdita dell'udito ad un orecchio determinata da barotrauma durante la fase di atterraggio, in quanto il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare e senza anomalie, ed era rimasto accertato che il passeggero era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico all'apparato uditivo che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli effetti della variazione della pressione barometrica; egli si era pertanto volontariamente esposto all'evento malgrado i precedenti anamnestici a carico dell'apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come locus minoris resistentiae). In tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che; nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art. 1681, che lo onera della prova di. avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta (Cass. n. 2496/2004). In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell'art. 1681 pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo (Cass. n. 12694/2008). Conseguentemente, la circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall'art. 13 r.d.l. n. 1948/1934, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all'art. 25 d.P.R. n. 753/1980, la quale vieta di «aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi» (Cass. n. 9409/2011). Quanto invece ai danni non patrimoniali, i giudici di legittimità hanno osservato che l'acquirente di biglietto aereo che chieda la condanna dell'agente di viaggi al risarcimento del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. n. 12143/2016). Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681 c.c., comma 1, la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c. (Cass. n. 13958/2022, escluso, nella specie, il risarcimento richiesto dalla vittima di un sinistro verificatosi a seguito dell'urto del traghetto su cui stava viaggiando contro un pontile, atteso che il danneggiato non aveva fornito prove sufficienti della modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e le lesioni subite). Da ultimo, in materia di trasporto, in caso di sinistro stradale, che danneggia la persona del viaggiatore, l'art. 1681 c.c., pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore, nel caso in cui sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è richiesto che il passeggero indichi la precisa causa del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato determinato per fatto e colpa del vettore e quindi a causa della sua attività di trasporto. Il danneggiato deve pertanto dimostrare il nesso di causa, incombendo sul vettore la dimostrazione della causa a lui non imputabile (Cass. n. 7151/2023). Trasporto di cortesia e trasposto gratuitoAl trasporto amichevole o di cortesia, che, a differenza del trasporto gratuito il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento, non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui, all'art. 1681 — che dall'ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito — poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall'art. 2043, anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore (Cass. n. 1700/1990, nell'affermare il suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato ricorrere l'ipotesi del trasporto «amichevole o di cortesia» in una fattispecie in cui il conducente di un'auto aveva chiesto a due persone di accompagnarlo al fine di non percorrere, da solo e di notte, una strada poco sicura). Nel trasporto gratuito — che, a differenza del trasporto di cortesia, si traduce in un rapporto contrattuale — è presente in chi lo esegue un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, all'adempimento della prestazione di vettore: tale interesse può concretarsi anche nel godimento dell'altrui compagnia sempre che sia presente ed accertato l'elemento che in concreto abbia reso il godimento della compagnia condizionante l'assunzione dell'obbligo di trasportare (Cass. n. 3223/1989). BibliografiaFlamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Diritto dei trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazionedello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642. |