Codice Civile art. 1718 - Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.

Francesco Agnino

Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.

[I]. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [1693 ss.].

[II]. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515 [83 att.].

[III]. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

Inquadramento

Il mandatario, in attuazione del mandato, spesso si viene a trovare nel possesso di beni che a lui non appartengono, sia che si tratti dei beni fornitigli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, sia che si tratti di beni acquistati per conto del mandante o speditigli da terzi per conto dello stesso. In tali casi è innegabile l'obbligo della custodia, che non solo non contrasta con la disciplina generale del mandato, ma che anzi trova proprio in essa il suo fondamento.

Ipotesi applicative

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la clausola “salvo incasso”, con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, comma 4, quale detentrice del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale. Conseguentemente, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta (Cass. n. 7737/2010).

L'art. 1718 abilita il mandatario senza rappresentanza ad agire in nome proprio, a tutela dei diritti del mandante verso il vettore, solo con riguardo alle cose che siano state spedite ad esso mandatario nell'ambito di affare da lui concluso per conto del mandante, ovvero a cose per le quali abbia comunque la qualità di destinatario, in relazione a spedizione fattagli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, o da terzi per conto del mandante (Cass. n. 89/1978).

In tema di mandato, l'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, di cui all'art. 1717, comma 4,  è consentita in tutti casi di sostituzione previsti dai primi tre commi della medesima disposizione, e dunque anche nell'ipotesi di sostituzione non autorizzata, indebitamente operata dal mandatario nell'ambito di un mandato allo svolgimento di un incarico professionale, necessariamente caratterizzato dall'"intuitus personae" (Cass. n. 1580/2018, nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal cliente nei confronti del professionista che, senza la sua autorizzazione, si era sostituito all'avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per il cliente medesimo).

Bibliografia

Baldi-Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi-Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro-Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini-Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014.

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