Codice Civile art. 1720 - Spese e compenso del mandatario.Spese e compenso del mandatario. [I]. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali [1284] dal giorno in cui sono state fatte [2031], e deve pagargli il compenso che gli spetta [2756 3, 2761 2]. [II]. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico. InquadramentoIl mandatario ha diritto ad un compenso per l'opera che svolge; inoltre, ha diritto alla restituzione delle somme anticipate, le quali, si presume, avrebbero prodotto un lucro al mandatario e, pertanto, sono dovute con gli interessi. Infine, se il mandatario patisce dei danni a causa dell'incarico, tale nesso di causalità comporta che abbia diritto ad ottenere il risarcimento dal mandante. In tema di mandato, anche in presenza di un mandato gratuito, il mandatario ha comunque diritto al rimborso delle spese anticipate per conto del mandante (Trib. Milano, 4 novembre 2020, n. 6919, nel caso di specie, benché le fatture recassero la causale “spese”, non vi era contestazione sul fatto che l'importo ingiunto fosse stato richiesto dalla convenuta proprio a titolo di compenso (e non di legittimo rimborso spese). Applicazione della norma in tema di condominioIn tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (Cass. n. 13878/2010). Pertanto, l'amministratore di condominio nel quale non è ravvisabile unente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o comprensione dell'autonomia individuale configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso di interessi suindicati e realizzante una cooperazione, in regime di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto «sociale» della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini, dell'art. 1720, comma 1, secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nella esecuzione dell'incarico diretto ad ottenere il rimborso di somme anticipate nell'interesse della gestione del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore, anche contro il singolo condomino inadempiente all'obbligo di pagare la propria quota (Cass. n. 1286/1997). Ed ancora, il credito dell'amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio fonda, exart. 1720, sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, sicché grava sullo stesso la prova degli esborsi effettuati, mentre spetta ai condomini (e quindi al condominio) - tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, nonché a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. n. 20137/2017). Applicazione della norma in tema di societàLa norma di cui all'art. 1720, comma 2, secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico, è applicabile, in via analogica, anche a favore dell'amministratore di una società di capitali — la cui posizione, quanto ai rapporti societari interni, è simile a quella del mandatario — atteso che l'assenza di una disposizione riferita specificamente alle perdite sopportate dall'amministratore dà luogo — in presenza di un principio legislativo di rimborsabilità delle spese, o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell'interesse altrui, principio desumibile, oltre che dal citato art. 1720, comma 2, dall'art. 2031, comma 1, in materia di gestione di affari, e dall'art. 2234, in materia di rapporti tra clienti e professionista intellettuale — ad una lacuna in senso proprio che richiede, ai sensi dell'art. 12, comma 2, disp. prel., il ricorso all'interpretazione analogica, il quale evita altresì il determinarsi di una situazione normativa contrastante con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 comma 1, Cost. (Cass. n. 10680/1994). BibliografiaBaldi-Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi-Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro-Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini-Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |