Codice Civile art. 1760 - Obblighi del mediatore professionale.Obblighi del mediatore professionale. [I]. Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro [2214 ss.] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione. InquadramentoPremesso che dopo l'entrata in vigore della l. n. 39/1989 non ha più ragion d'essere la distinzione tra mediatore professionale e mediatore non professionale, la norma in parola si riferisce evidentemente a quel particolare tipo di mediatore professionale la cui attività ha ad oggetto la conclusione di affari su merci o su titoli disciplinandone gli obblighi. Obblighi del mediatoreTre sono gli obblighi che il legislatore impone a detta particolare tipologia di mediatore. In primo luogo, quello di conservare i campioni delle merci vendute sopra campione finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce. Viene, dunque, imposto al mediatore l'obbligo legale di concludere un contratto di deposito con le parti. L'obbligo di custodia del mediatore sussisterà sino al momento in cui il compratore non abbia riconosciuto la conformità della merce al campione o finché l'azione di accertamento a questi spettante non sia venuta meno ai sensi dell'art. 1495 (Carraro, 191). È controverso in dottrina se tale obbligo professionale includa anche quello di prelevare il campione e di farselo consegnare dalle parti o se sia limitato all'ipotesi della consegna del campione all'intermediario in quanto terzo rispetto al contratto concluso (Marini, in Comm. S., 1992, 145). Il secondo obbligo è quello rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero, al fine di identificare i titoli e facilitare la risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere in sede di esecuzione del contratto. Il terzo obbligo riguarda l'annotazione su apposito registro degli elementi di individuazione del contratto che si stipula con l'intervento del mediatore, con il conseguente rilascio alle parti di una copia sottoscritta dal mediatore. Valore probatorio delle scritture di cui al n. 3 dell'art. 1760Le poche pronunce giurisprudenziali in ordine alla norma in parola sono attinenti al carattere ed al peso che possono avere, in sede di prova giudiziale, le scritture di cui al n. 3 dell'art. 1760. La conferma d'ordine formata dal mediatore è stata, ad esempio, ritenuta rilevante ai fini della prova della sussistenza di un clausola compromissoria per arbitrato irrituale (Cass. I, n. 7048/1999) o anche della conclusione stessa del contratto (Cass. II, n. 6497/1979). BibliografiaCarraro, La mediazione, Padova, 1960; Cataudella, Mediazione, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990; Giordano, Struttura essenziale della mediazione, in Riv. dir. comm. 1957, I, 214; Guidotti, Ancora in tema di mediazione, in Giur. comm. 2005, 2, 176; Guidotti, La mediazione, in Contr. impr. 2004, 927; Minasi, Mediazione, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976; Rolfi, Il mediatore ed il diritto alla provvigione, in Giur. mer. 2011, 1, 85; Sesti, Responsabilità aquiliana del mediatore-mandatario nei confronti del soggetto promissario acquirente del bene, in Resp. civ. e prev. 2009, 11, 2286. |