Codice Civile art. 1778 - Cosa proveniente da reato.Cosa proveniente da reato. [I]. Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé. [II]. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [2906 2]. InquadramentoL'art. 1778 prevede la sospensione dell'obbligazione di restituzione del depositario, sul quale incombe l'obbligo di denuncia del deposito fatto presso di sé alla persona cui la cosa è stata sottratta. La norma costituisce eccezione alla regola generale contenuta nell'art. 1777 che obbliga il depositario a restituire la cosa depositata al depositante senza poter indagare sul diritto di proprietà di costui. Tale eccezione si basa sulla sicura conoscenza da parte del depositario che la cosa depositata provenga da reato, non bastando quindi ad esonerarlo da responsabilità verso il depositante una mera convinzione personale (Dalmartello e Portale, 264; Fiorentino, in Comm. S.B., 102). Questa disposizione dimostra che il conflitto di interessi tra depositante ed un terzo va ad incidere sul rapporto di deposito soltanto in alcune ipotesi rigorosamente delimitate dal legislatore civile e comunque determina in capo al depositario un potere di modificazione o di risoluzione del rapporto, non l'automatica estinzione né la sostituzione del depositante con un altro soggetto, sia pure titolare di un diritto sulla cosa prevalente sul diritto del depositante (Galasso A. e Galasso G., 267). Opposizione terzo avente dirittoLa denuncia del deposito rivolta alla persona a cui la cosa è stata sottratta autorizza il depositario a sospendere la restituzione della cosa per il breve periodo di dieci giorni dalla denuncia medesima ed ha la funzione di attivare l'azione giuridica dell'avente diritto. Il secondo comma stabilisce, infatti, che il depositario può liberarsi restituendo la cosa al depositante, secondo i principi generali, se trascorso tale termine non gli sia stata notificata opposizione. Secondo l'opinione maggioritaria per opposizione deve intendersi l'azione giudiziaria esercitata a mente dell'art. 1777, comma 2 (Fiorentino, in Comm. S. B., 102; Funaioli, in Tr. G. S.-P.,81; Mastropaolo, in Tr. Res., 533). Ipotesi in cui il depositario ignori l'identità della persona offesa dal reatoIncertezze interpretative genera il caso, non contemplato dalla norma, in cui, scoperta la provenienza criminosa della cosa depositata, il depositario ignori però l'identità della persona offesa dal reato. Secondo un'opinione dottrinale in siffatta ipotesi il depositario dovrebbe effettuare la denuncia del deposito all'autorità giudiziaria (Mastropaolo, in Tr. Res., 534). BibliografiaDalmartello e Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A. e Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred. 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev. 2014, fasc. 5, 1435. |