Codice Civile art. 1826 - Spese e diritti di commissione.Spese e diritti di commissione. [I]. L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria [1857]. InquadramentoL'art. 1826 fa salve le pattuizioni relative al rimborso di spese o alla corresponsione di compensi inerenti le singole operazioni trattate in conto corrente. In tutte queste ipotesi, l'esistenza di un rapporto di conto corrente non pregiudica i diritti maturati in relazione alle singole rimesse ed in forza dei rapporti originari, in relazione ai quali ben può sorgere in capo ad un contraente, secondo il modello legale o contrattuale del negozio sottostante, un ulteriore diritto di credito (Cavalli, 3). Contenuto e ratio della normaIl rimborso di spese o la corresponsione di compensi costituiscono crediti accessori, ovvero crediti relativi ai titoli inclusi nel conto corrente di cui seguono il regime di regolamentazione. I diritti al rimborso ed al compenso vengono, pertanto, annotati e diventano crediti che restano inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto e fruttano, al pari degli altri, gli interessi nella misura stabilita. L'esistenza di un contratto in conto corrente non pregiudica quindi il diritto al rimborso delle spese ed alle commissioni ed alle provvigioni a favore di colui al quale spettano, ed è proprio la norma in parola a prevedere l'inclusione nel conto corrente, salvo pattuizione contraria, di tali crediti i quali frutteranno gli interessi nella misura dovuta (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 15; Scozzafava-Grisi, in Tr. Res.,1985, 770). Tra le spese rimborsabili si devono sicuramente includere quelle sostenute per la riscossione di un credito verso terzi annotato con la clausola «salvo incasso» e quelle commissioni che sarebbero comunque dovute qualora il contratto di conto corrente non esistesse (Fiorentino, ult. cit.). BibliografiaCaltabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967; Cavalli, Conto corrente, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955; Martorano, voce Conto Corrente (contratto di), Enc. Dir., IX, Milano, 1961; Scozzafava e Grisi, voce “Conto corrente ordinario”, in Dig. Comm., IV, Torino, 1989; Sotgia, Del conto corrente, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949. |