Codice Civile art. 1930 - Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa. [I]. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti [124 ss.; 1187 trans.] (1). (1) V. artt. 194 ss. nonché 56 e 201 r.d. 16 marzo 1942, n. 267. InquadramentoLa disposizione in esame prevede che l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore-riassicurato non esime il riassicuratore dall'obbligo di pagare per intero l'indennità pattuita al fine di fugare i dubbi all'uopo emersi in dottrina sotto la vigenza del codice di commercio (La Torre, 438). Era stato peraltro osservato che il riassicuratore non può trarre vantaggio dall'insolvenza della controparte e che egli deve invece adempiere per intero alla propria obbligazione anche perché la circostanza che il primo assicuratore riscuota per il singolo sinistro più di quanto paga al proprio assicurato non è fonte di arricchimento per costui, ma è solo una conseguenza della procedura concorsuale (Persico, 856). L'intento del legislatore del 1942 è chiaramente quello di favorire, in caso di insolvenza e di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, gli interessi degli assicurati a scapito di quelli dei riassicuratori. Del resto, onde evitare che gli altri creditori dell'assicuratore insolvente possano trarre vantaggio dalle somme pagate dal riassicuratore, è stato concesso un vincolo di destinazione sulle dette somme a favore della massa degli assicurati (art. 1929). La compensazioneLa disposizione fa salva la compensazione tra i premi e gli altri crediti dovuti dall'assicuratore-riassicurato al riassicuratore e i debiti per indennizzo di quest'ultimo verso il riassicurato in liquidazione. Pertanto, il riassicuratore è sempre tenuto a pagare per intero i propri debiti al riassicurato in liquidazione ma realizza interamente i propri crediti solo se esistono debiti del riassicurato idonei ad essere compensati (La Torre, ult. cit.). BibliografiaButtaro, voce Riassicurazione, in Enc. dir., XL, Milano, 1989; Cagnasso, Riassicurazione, in Dig. comm., Torino, 1996; Forni, Assicurazione e Impresa, Milano, 2009; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Persico, Riassicurazione, in Nss. D.I., XV, Torino, 1968. |