Codice Civile art. 1937 - Manifestazione della volontà.Manifestazione della volontà. [I]. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa [1230 2]. InquadramentoLa disposizione in esame prevede espressamente che la volontà del fideiussore deve essere espressa: il fideiussore deve, dunque, manifestare in modo non equivoco la sua volontà su ogni elemento necessario a determinare il contenuto dell'obbligazione (Fragali, in Comm. S. B.,1957, 182). Contenuto e forma del patto fideiussorioLa giurisprudenza ha rimarcato che il limite posto dalla disposizione in esame all'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore è dato dalla non equivocità e dalla oggettività di manifestazione di volontà, non essendo richiesti né la forma scritta, né l'utilizzo di formule sacramentali (Cass. I, n. 3628/2016; Cass. III, n. 13539/2014). Atteso il limite normativo, qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato (Cass. III, n. 26064/2008). La regola per cui la volontà di prestare fideiussione dev'essere espressa, vale anche per le eventuali condizioni e limitazioni della garanzia, cosicché queste, ove non emergano dal titolo della garanzia o da altri titoli idonei a costituirne integrazione, non fanno parte del contratto di fideiussione (Cass. III, n. 3400/1988). L'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore ha indotto la giurisprudenza (Cass. III, n. 3429/2002) a qualificare come fideiussione la sottoscrizione di una richiesta di mutuo in qualità di garante del mutuatario, sottolineando che non costituisce ostacolo alla detta configurazione la successiva sottoscrizione per avallo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (salva prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla sola obbligazione cartolare di garanzia). Prova del patto fideiussorioL'art. 1937 non pone limiti all'ammissibilità dei mezzi di prova diretti a dimostrare la sussistenza della fideiussione, sicché sono ammissibili sia la prova per testi che quella per presunzioni (Cass. III, n. 34239/2024). Anche la prova dell'esistenza e dell'ammontare del debito garantito può essere desunta, anche nei confronti del fideiussore, da elementi indiziari tratti da atti giuridici posti in essere dal debitore principale, dalle scritture contabili relative al rapporto principale e, in genere, da ogni scritto proveniente da terzi, i quali possono condurre, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore (Cass. I, n. 26674/2007). BibliografiaBiscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa e tit. cred. 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992. |