Codice Civile art. 1986 - Annullamento e risoluzione del contratto.Annullamento e risoluzione del contratto. [I]. La cessione può essere annullata [1425] se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti (1). [II]. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali [1453 ss.]. InquadramentoL'art. 1986 prevede la possibilità per i creditori di esperire l'azione di annullamento del contratto di cessione nell'ipotesi di dissimulazione dei beni, occultamento e simulazione delle passività poste in essere dal debitore. Il fondamento di questa azione si rintraccia nella disciplina del dolo come vizio del consenso, e la sua giustificazione deriva dal fatto che il debitore deve esporre ai creditori la sua vera e reale situazione patrimoniale, perché questi ultimi siano posti in condizione di valutare il loro interesse ed addivenire al contratto. La disposizione consente, inoltre, la risoluzione del contratto di cessione nel caso di inadempimento. Risulta controverso in dottrina se la risoluzione possa essere chiesta dai soli creditori (Ghidini, 215) o anche dal debitore (Miccio, 845). Annullamento della cessione: l'elemento psicologicoLa dottrina ha evidenziato che le espressioni utilizzate dall'art. 1986 postulano la necessaria sussistenza dolo del debitore ai fini dell'esperimento dell'azione di annullamento (Miccio, 845; Salvi, in Comm. S.B. 1974, 388; Vassalli, in Tr. Res. 1985, 428). Si ritiene che ricorrono gli estremi della «dissimulazione» di cui alla norma in esame (che integra una figura specifica di dolo determinante) non solo nel caso di occultamento materiale, ma pure nel caso di occultamento attuato mediante intestazione fittizia di immobili in capo a terzi compiacenti (Nicita, 362). La parte dei beni dissimulata dal debitore cedente deve essere notevole non tanto con riguardo al numero dei beni, quanto piuttosto con riguardo al loro valore, e ciò in conformità con il principio secondo il quale il dolo, per essere rilevante, deve essere causam dans (Ghidini, 221; Salvi, in Comm. S.B. 1974, 389). Se la parte dei beni dissimulata non è notevole, si dovrà parlare di dolo incidentale ed i creditori ingannati potranno agire solo per ottenere il risarcimento del danno. L'annullamento della cessione dei beni ai creditori può essere domandato oltre che per le cause di cui all'art. 1986, anche per vizi della volontà negoziale, e cioè per dolo, errore, violenza, incapacità, secondo le regole generali del diritto contrattuale (Nicita, 361; Vassalli, in Tr. Res. 1985, 429). Risoluzione per inadempimentoRisulta controverso in dottrina se la risoluzione per inadempimento possa essere chiesta dai soli creditori (Ghidini, 215) o anche dal debitore (Miccio, 845). Le cause della risoluzione per inadempimento riferibili alla posizione del debitore si concretano nella omessa messa a disposizione dei beni ceduti ai creditori, nell'intralciare le operazioni di liquidazione, e nel continuare a compiere atti di disposizione dopo la conclusione del contratto. Per quanto riguarda i creditori, vengono considerate cause di inadempimento del contratto di cessione l'inizio o la continuazione di azioni esecutive a carico del debitore, l'ostacolare l'esercizio dell'azione di controllo da parte del debitore, il grave e ingiustificato ritardo nella liquidazione dei beni. Trattandosi di un contratto bilaterale, l'esercizio dell'azione di inadempimento da parte dei creditori non può avere carattere individuale, ma spetta alla massa creditoria come tale, la quale decide a maggioranza se deve o meno intraprendere l'azione (Miccio, 845). Non è comunque esclusa la possibilità da parte di alcuni creditori cessionari di agire nei confronti di quelli inerti o ai quali è imputabile una non diligente amministrazione dei beni ceduti mediante azione di responsabilità (Vassalli, in Tr. Res. 1985, 431). La sorte delle garanzie prestate dai terzi in caso di risoluzione Per quanto riguarda la sorte delle garanzie prestate a seguito della risoluzione del contratto di cessione dei beni occorre distinguere tra quelle prestate a favore delle obbligazioni del debitore prima della cessione dei beni e quelle prestate in occasione e in sede di stipula del contratto (Salvi, in Comm. S.B. 1974, 401). Nella prima ipotesi i garanti continuano ad essere vincolati nei confronti di tutti i creditori in quanto con la stipula del contratto di cessione i creditori non rinunciano alle garanzie che già assistevano il credito. Nella seconda ipotesi, invece, le garanzie prestate vengono meno a seguito della risoluzione del contratto di cessione dei beni in quanto prestate specificamente in relazione allo stesso (Ghidini, 245; Salvi, in Comm. S.B. 1974, 402). BibliografiaBessone, Cessione ai creditori e disciplina dell'atto di disposizione del debitore sui beni ceduti, in Foro pad., 1967, III, 63; Betti, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1935, II, 304; Candian, Sulla cessione dei beni ai creditori, in Dir. fall., 1943, I, 16; Castana, La cessione dei beni ai creditori nelle diverse fattispecie, Milano, 1957; De Martini, La cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1942, I, 320; Di Pace, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Foro it., 1938, I, 777; Foà, Cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1934, 40; Ghidini, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956; Miccio, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc. dir., VI, Milano, 1960; Nicita, Il dolo nell'annullamento della cessio bonorum per dissimulazione dei beni, in Giust. civ., 1988, II, 360. |