Codice Civile art. 2012 - Obblighi del girante.

Caterina Costabile

Obblighi del girante.

[I]. Salvo diversa disposizione di legge [1797] o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente (1).

(1) V. art. 19 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 21 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Inquadramento

L'art. 2012 esclude che il girante assuma, per questa sua qualità, la qualità di debitore cartolare nei confronti del giratario ad eccezione delle ipotesi normativamente previste o del patto contrario.

La dottrina ha evidenziato che il disposto della norma in esame non tocca il rapporto causale extracartolare di trasferimento secondo la disciplina propria del particolare negozio causale in forza del quale è stata trasferita la proprietà del titolo (Asquini, 142; Martorano, 1979; Partesotti, in Comm. S. 1991, 152).

Tra le principali ipotesi legislative di deroga alla disposizione in esame vi sono quelle in tema di cambiali e di assegni.

Patto contrario

L'art. 2012 prevede che il girante possa assumere espressamente la garanzia per l'inadempimento da parte del debitore della prestazione indicata nel documento.

La norma riguarda non solo il giratario in rapporto diretto con il girante che assume la garanzia, ma anche l'indeterminato portatore del documento che, debitamente legittimato, sia interessato ad invocarla e nell'acquistare il titolo abbia fatto affidamento sulle risultanze documentali (Laurini, 97).

La dottrina reputa ammissibile anche una garanzia convenzionale espressamente limitata a favore del giratario immediato e, dunque, non trasmissibile posto che il terzo portatore è reso edotto dalle risultanze del titolo (Martorano, 1979, 335; Partesotti, in Comm. S. 1991, 162).

Laddove dal contesto cartolare non emergano indicazioni specifiche si reputa applicabile quanto previsto dall'art. 1267 in tema di garanzia dell'adempimento fornita in sede di cessione ordinaria (Fiorentino, in Comm. S. 1974, 173).

Garanzia ex lege

Tra le principali ipotesi legislative di deroga alla disposizione in esame vi sono quelle in tema di cambiali e di assegni.

In particolare:

- l'art. 19 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 prevede che, salvo patto contrario, il girante della cambiale tratta risponde della accettazione e del pagamento;

- la summenzionata disposizione risulta applicabile anche al vaglia cambiario sulla scorta dell'art. 102, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669;

- l'art. 21 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 dispone che, salvo patto contrario, il girante di un assegno bancario trasferibile risponde del pagamento dell'emittente;

- anche il girante del vaglia cambiario emesso dalla Banca di Italia risponde, salvo patto contrario, del pagamento in forza dell'art. 90 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Bibliografia

Asquini, Titoli di credito, Padova, 1966; Ferri, I titoli di credito, Torino, 1958; AA.VV., I titoli di credito, a cura di Laurini, Milano, 2009; Martorano, voce Titoli all'ordine, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979; Sacco, La continuità della girata, Riv. dir. comm., 1951, 1; Tedeschi, Titoli di credito, in Dig. comm., Torino, 1998; Tedeschi, voce Assegno bancario, assegno circolare e assegni speciali, in Dig. comm., Torino, 1987; Tedeschi, voce Cambiale, in Dig. comm., II, Torino, 1987.

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