Codice Civile art. 2016 - Procedura d'ammortamento.

Caterina Costabile

Procedura d'ammortamento.

[I]. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile (1).

[II]. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco [2009 3, 2011 2], quelli sufficienti a identificarlo.

[III]. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

[IV]. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.

[V]. Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

(1) V. artt. 89 ss. r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; artt. 69 ss. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Inquadramento

I problemi suscitati dalla perdita involontaria del possesso del titolo, sono risolti mediante la previsione di una particolare procedura detta di «ammortamento», diretta a supplire o reintegrare la perduta legittimazione cartolare, contemperando gli opposti interessi dell'ex possessore, del debitore e dell'eventuale terzo acquirente (Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 196; Martorano, 1979, 236).

Tale procedura, prevista in ogni caso di «smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo», risulta disciplinata dall'art. 2016 ed è consentita sia nel caso del titolo completo sia nel caso di titolo in bianco, purché si tratti di un documento nel quale possa ritenersi incorporata una obbligazione cartolare (in giurisprudenza Cass. III, n. 2208/1982).

In dottrina risulta controverso se tale procedura si applichi solo in alternativa all'azione di rivendica, e quindi, quando sia «ignoto» il detentore del titolo, essendo stato rilevato, in contrario, che la conoscenza dell'attuale portatore non esclude la fruibilità della procedura di ammortamento, sussistendo il pericolo che nelle more del giudizio petitorio o possessorio il titolo venga pagato o acquistato da un terzo di buona fede, e non garantendo l'azione di diritto comune la materiale reintegrazione nella disponibilità del documento (Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 197).

Proprio tale finalità consente di escludere che all'ammortamento possa farsi ricorso quando il titolo è già stato pagato al terzo detentore, non potendo ormai più ricostituirsi la legittimazione cartolare, né potendo il provvedimento giudiziale, limitato all'accertamento della perduta legittimazione, essere utilizzato per contestare il valore liberatorio del pagamento effettuato dal debitore, al qual fine rileva unicamente la prova del difetto di titolarità dell'accipiens (Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 197; Laurini, 110).

La legge non dice nulla in ordine ai casi di deterioramento del titolo, ma la dottrina prevalente ritiene che possa trovare applicazione l'art. 2005 (Di Amato, in Tr. Res. 1985, 475; Martorano, 1979, 238).

In ordine alla natura giuridica del processo di ammortamento, in dottrina è discusso se si tratti di procedimento contenzioso o volontario (Tedeschi, 1998, 469).

Procedura di ammortamento

La procedura di ammortamento si articola in due fasi: la prima, senza contraddittorio e senza alcuna indagine sulla proprietà del titolo, diretta a reintegrare il possessore nella possibilità di riscuotere il credito cartolare, togliendo, mediante pronuncia del suo ammortamento, valore al titolo in circolazione; la seconda, eventuale, si svolge in contraddittorio con il terzo detentore il quale, invocando l'acquisto della proprietà ex art. 1994, insorge contro il provvedimento che priva di valore il documento acquistato (Martorano, 1979, 239).

La procedura si apre con due atti provenienti dal possessore spogliato della materiale disponibilità del titolo: la denuncia al debitore della perdita ed il ricorso all'autorità giudiziaria.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo o, se si tratti di titolo in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo (Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 202).

L'eventuale inesattezza o insufficienza degli elementi che non consentono di individuare il titolo rendono, ad avviso della dottrina, inefficace il decreto di ammortamento (Tedeschi, 1998, 466).

La giurisprudenza si è, invece, espressa per l'inesistenza in tale ipotesi del decreto di ammortamento (Cass. I, n. 393/1978).

Legittimazione attiva

La legittimazione a richiedere l'ammortamento spetta al possessore qualificato del titolo: l'accertamento giudiziale del «diritto del possessore» (secondo la formula usata nell'art. 2016) va, difatti, inteso nello stesso senso di cui all'art. 1992 comma 1, ossia come accertamento non della titolarità del credito, ma della facoltà di pretendere la prestazione (Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 199; Tedeschi, 1998, 465).

Viene, pertanto, esclusa la legittimazione ad avvalersi della procedura di ammortamento:

- dell'emittente o girante del titolo smarrito durante la rimessione al prenditore o al giratario (in dottrina Tedeschi, 1998, 465);

- del sottoscrittore in caso di emissione involontaria (Cass. I, n. 3711/1978; contra, in dottrina, Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 201);

- del girante per l'incasso, a nulla rilevando il carattere non autonomo della legittimazione del giratario (Cass. I, n. 2490/2002);

- del trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario che abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito (Cass. II, n. 13513/2002).

Denuncia al debitore

La denuncia al debitore, prevista dal primo comma dell'art. 2016, costituisce un atto facoltativo che ha il solo effetto di mettere il debitore sull'avviso e di invitarlo a prestare maggiore attenzione nell'accertamento della legittimazione dell'eventuale presentatore del titolo.

Tuttavia la mera presentazione di detta denuncia non risulta sufficiente per costituire il debitore che ha pagato in colpa grave, posto che l'ultimo comma della disposizione in esame precisa che, nonostante la denuncia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto di ammortamento libera il debitore (Martorano, 1979, 240; Fiorentino, , in Comm. S.B. 1974, 201).

La S.C. ha recentemente chiarito che la notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido (Cass. VI, n. 18098/2020).

Decreto di ammortamento

Secondo il comma 3 dell'art. 2016 il presidente del tribunale, ricevuta la denunzia, deve compiere rapidamente e in modo sommario, cioè senza le forme del processo contenzioso, l'accertamento della verità dei fatti esposti nel ricorso e della legittimazione cartolare (perduta) del possessore.

Compiuti tali accertamenti in senso positivo, il presidente del tribunale pronuncia con decreto motivato l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

Se alla data della pubblicazione il titolo non sia ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Pubblicità

L'emanazione del decreto di ammortamento deve essere seguita dall'adempimento, a cura del ricorrente, di due formalità pubblicitarie, a ciascuna delle quali è condizionato il prodursi di un effetto tipico del provvedimento (Di Amato, in Tr. Res. 1985, 478; Tedeschi, 1998, 467).

La prima è la notifica del debitore, che ha l'effetto provvisorio di sospendere il valore legittimante del titolo in circolazione, escludendo pertanto il valore liberatorio del suo pagamento, salva, ovviamente, la prova, da parte del debitore, della titolarità nel terzo detentore che ha riscosso la prestazione (Cass. I, n. 6552/1988).

La seconda è la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla quale decorre il termine concesso al terzo detentore per proporre opposizione: al suo decorso è legata l'efficacia definitiva del decreto, consistente nel togliere valore al titolo in circolazione non solo sotto il profilo della legittimazione, ma anche sotto quello della incorporazione, precludendone, quindi, l'acquisto in buona fede ex art. 1994, nonché di consentire al ricorrente di ottenere la prestazione o il rilascio di un duplicato.

Bibliografia

Asquini, Titoli di credito, Padova, 1966; Ferri, I titoli di credito, Torino, 1958; AA.VV., I titoli di credito, a cura di Laurini, Milano, 2009; Martorano, voce Titoli all'ordine, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979; Sacco, La continuità della girata, Riv. dir. comm., 1951, 1; Tedeschi, Titoli di credito, in Dig. comm., Torino, 1998; Tedeschi, voce Assegno bancario, assegno circolare e assegni speciali, in Dig. comm., Torino, 1987; Tedeschi, voce Cambiale, in Dig. comm., II, Torino, 1987.

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