Codice Civile art. 2109 - Periodo di riposo (1).Periodo di riposo (1). [I]. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [36 3 Cost.] (2). [II]. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio (3), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità [98 att.] (4). [III]. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. [IV]. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118. (1) La Corte cost., con sentenza 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo». Successivamente la Corte cost., con sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso». (2) V. l. 22 febbraio 1934, n. 370; l. 27 maggio 1949, n. 260; l. 31 marzo 1954, n. 90, modificativa della l. 27 maggio 1949, n. 260; l. 5 marzo 1977, n. 54. (3) La Corte cost., con sentenza 10 maggio 1963, n. 66 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente all'inciso «dopo un anno di ininterrotto servizio», in riferimento all'art. 36, terzo comma, Cost. (4) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. InquadramentoL'art. 2109 detta la disciplina del riposo settimanale e di quello annuale (c.d. ferie). Il diritto dei prestatori di lavoro a simili riposi è tutelato dall'art. 36, comma 3, Cost., che ne dispone anche l'irrinunziabilità, a la sua violazione è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto (Cass. n. 18390/2024). Esso matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore (Cass. n. 23561/2025). Il d.lgs. n. 66/2003, detta ora la disciplina generale dei riposi settimanali (art. 9 d.lgs. n. 66/2003) e delle ferie annuali (art. 10 d.lgs. n. 66/2003). Il riposo settimanaleIl precetto del comma 1 dell'art. 2109 in esame è ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 9 d.lgs. n. 66/2003, il quale, al comma 1, nel confermare i principi di periodicità e consecutività del riposo settimanale, dispone che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, aggiungendo la precisazione che tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo giornaliero e che il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo Quest'ultima disposizione è interpretata dalla dottrina nel senso che essa consente periodi di lavoro superiori ai sei giorni consecutivi, purché il lavoratore goda comunque di due giorni di riposo nell'ambito di 14, non anche che sarebbe possibile pregiudicare l'integrità del periodo di riposo settimanale, la cui durata rimarrebbe pertanto necessariamente di 24 ore (Carinci-De Luca Tamajo-Tosi-Treu, 196). Ciò in coerenza con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'art. 36 Cost. pretende che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con quello giornaliero e si svolga per ventiquattro ore consecutive (Corte cost. n. 23/1982) e seppure col termine «riposo settimanale», esprime sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, non esclude però la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà di tipi del lavoro, purché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi e comunque non debbono essere superati i limiti di ragionevolezza (Corte cost. n. 101/1975; Corte cost. n. 146/1971; Corte cost. n. 76/1962). La norma introdotta dal legislatore del 2003 segna un'evidente discontinuità rispetto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro esige, per la sua particolare onerosità, uno specifico compenso (Cass. n. 24563/2016; Cass. n. 12318/2011) che spetta (in misura proporzionalmente ridotta) anche nel caso in cui la penosità risulti compensata dalla fruizione di riposi in giorni successivi (Cass. n. 9009/2001). Più recentemente, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che la disciplina normativa non impone che il riposo settimanale, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre dopo sei giorni consecutivi, onde è configurabile un diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica solamente se la prestazione lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo sia avvenuta in violazione di norme o di previsioni contrattuali (Cass. n. 41889/2021). La giurisprudenza poi qualifica il danno da lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo come inadempimento contrattuale del datore di lavoro, onde il diritto del lavoratore al risarcimento del danno soggiace alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 24563/2016; Cass. n. 1135/2004). La coincidenza del riposo settimanale con la domenica L'art. 9 d.lgs. n. 66/2003, ribadisce che il riposo settimanale deve coincidere «di regola» con la domenica. È quindi ammessa la collocabilità del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e le stesse Corti superiori hanno più volte espresso posizioni contrarie rispetto norme che imponevano la necessaria coincidenza del riposo con la giornata della domenica (v., per il diritto interno, Corte cost. n. 105/1972 e, per quello comunitario, Corte giust. CE, 12 novembre 1996, n. 84/1994). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il lavoro prestato nella domenica è più penoso e di diversa qualità rispetto a quello svolto nei giorni feriali e dà perciò diritto ad una maggiorazione del salario ex art. 36 Cost., la cui determinazione è innanzitutto rimessa alle fonti collettive e, in mancanza, al giudice; dovendosi, peraltro, considerare, in ogni caso se, rispetto ai lavoratori che riposano normalmente la domenica, un compenso proprio non sia già compreso in quello ordinario e normale o in altri eventuali benefici accordati alla categoria, in considerazione della specialità del lavoro che comporta turni domenicali (Corte cost. n. 16/1987). Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, il lavoro prestato nella giornata di domenica, pure nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici (Cass. n. 21626/2013), come ad esempio la concessione di un maggior numero di riposi (Cass. n. 17725/2010; Cass. n. 15044/2001) ovvero una riduzione dell'orario di lavoro (Cass. n. 25196/2013). Le ferie annualiL'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, mantiene espressamente in vigore l'art. 2109, aggiungendo che il periodo minimo di ferie annuali è pari a quattro settimane. Il principio dell'introannualità delle ferie Il principio dell'introannualità delle ferie sta ad indicare che esse spettano entro l'anno, non anche che è necessario aver prestato un anno di servizio per maturare il relativo diritto. La disposizione in tal senso originariamente espressa dall'art. 2109 è stata dichiarata illegittima da Corte cost. n. 66/1963 per contrasto con l'art. 36 Cost. In base allo stesso principio, se il rapporto cessa prima della maturazione o del godimento della pausa feriale, il lavoratore ha diritto alla corresponsione di un'indennità proporzionale alle ferie non godute (Carinci-De Luca Tamajio-Tosi-Treu, 199). Il servizio utile ai fini della maturazione del diritto alle ferie Dal fatto che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 158/2001 e Corte cost. n. 616/1987), il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 Cost., è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità fa discendere il principio secondo cui la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. S.U., n. 14020/2001; Cass. n. 7739/2002). In altre occasioni è la stessa legge a prevedere la computabilità di periodi di assenza dal servizio ai fini della maturazione delle ferie (v. art. 22 d.lgs. n. 151/2001, a proposito del congedo per maternità). Con riferimento al periodo di sospensione della prestazione a seguito di intervento della Cassa integrazione guadagni, la giurisprudenza è orientata a negare che il diritto alle ferie maturi durante il periodo di totale sospensione dell'attività lavorativa (Cass. n. 210/1983; Cass. n. 1648/1980), mentre, nel caso di collocazione in Cassa integrazione ad orario ridotto, afferma che esso non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate (Cass. n. 10205/1991; Cass. n. 3603/1986). Sempre secondo la giurisprudenza, non sono utili ai fini della maturazione delle ferie neppure i periodi di astensione dal lavoro per sciopero, salve le eventuali previsioni contrattuali maggiormente favorevoli (Cass. n. 1315/1985), da interpretare peraltro in maniera rigorosa (Cass. n. 5104/1987). Godimento del periodo feriale La norma in commento dispone che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo e va goduto nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto dell'interesse dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Su tale disciplina si innesta quella dettata dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, secondo il quale il periodo di ferie, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. La giurisprudenza afferma che l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, mentre al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale (Cass. n. 18166/2013; Cass. n. 7951/2001). Si riconosce inoltre all'imprenditore anche il potere di modificare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali (Cass. n. 24977/2022), senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall'altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione (Cass. n. 1557/2000). Per contro, il lavoratore non può, contro l'espresso diniego dell'imprenditore, assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie o di permessi, in un periodo, da lui scelto arbitrariamente, che non coincida con quello stabilito dall'imprenditore medesimo o concordato con le rappresentanze aziendali oppure preventivamente stabilito all'inizio dell'anno, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa (Cass. n. 5393/1992), né può imputare a ferie le assenze per malattia (Cass. n. 9816/2008). Ferie e malattia Corte cost. n. 616/1987, ha dichiarato illegittimo l'art. 2109 nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso. Ad avviso della prevalente giurisprudenza successiva, tale principio della sospensione delle ferie per malattia non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie (Cass. S.U., n. 1947/1998; Cass. n. 7303/2000). Tale impostazione è avallata dalla stessa giurisprudenza costituzionale che, muovendo appunto dalla non assolutezza del principio dell'effetto sospensivo della malattia sulle ferie, ha affermato l'esigenza di una disciplina di dettaglio, da parte del legislatore e/o della contrattazione collettiva affinché siano stabiliti specificamente, sulla base degli enunciati principi, i casi od i criteri in base ai quali l'effetto sospensivo possa essere in concreto affermato, nonché le modalità dei relativi controlli (Corte cost. n. 297/1990). Poiché non esiste nell'ordinamento una nozione unitaria di malattia, l'accertamento dell'incompatibilità dello stato morboso con la funzione delle ferie va condotto sulla base delle circostanze del caso concreto e la giurisprudenza considera illegittime clausole collettive che aggancino l'effetto sospensivo o meno della malattia alla sua durata, poiché la durata superiore o inferiore ad un determinato numero di giorni non vale a costituire un corretto criterio per stabilire se la malattia denunciata sia o meno compatibile con il godimento delle ferie (Cass. n. 15768/2000). Neppure viene ritenuto necessario il ricovero ospedaliero, perché la compatibilità o meno dello stato morboso col godimento delle ferie discende dalla natura e dalla durata della patologia, non dalla scelta di ricovero, che può essere determinata da fattori diversi (Cass. n. 8408/1999). La retribuzione dovuta durante le ferie Ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 25528/2025; Cass. n. 25840/2024; ). Ciò, tuttavia, non anche per la retribuzione dovuta per i giorni di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane (Cass. n. 20216/2022). L'indennità sostitutiva delle ferie In coerente svolgimento del principio costituzionale dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie, l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, dispone che il periodo minimo di quattro settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. A tale ipotesi la giurisprudenza accomuna tutte quelle in cui il mancato godimento delle ferie sia causato da eventi non imputabili al lavoratore, come il caso in cui costui si sia assentato dal lavoro per una lunga malattia (Cass. n. 21028/2012) e, quindi, anche indipendentemente da una responsabilità del datore di lavoro (Cass. n. 11462/2012). Circa la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, i fini della contribuzione previdenziale si ritiene che essa abbia natura retributiva (Cass. n. 11262/2010; Cass. n. 6607/2004; per la natura risarcitoria, in precedenza, v. Cass. n. 12580/2003; Cass. n. 10173/2000). Anche agli effetti fiscali se ne afferma la natura retributiva e la conseguente assoggettabilità alla tassazione Irpef (Cass. n. 8915/2014), pur riconoscendo che l'emolumento potrebbe essere diversamente qualificato ad altri fini (Cass. n. 14304/2003; Cass. n. 4835/1999). Secondo l'indirizzo che appare prevalente, comunque, l'indennità in questione ha natura mista, sia risarcitoria — in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali) —, sia retributiva, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. n. 20836/2013; Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 19303/2004); sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito, ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne deve essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 3021/2020; Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 20836/2013). 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