Codice Civile art. 2115 - Contribuzioni.Contribuzioni. [I]. Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. [II]. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [2116]. [III]. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza [1419 2]. (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. InquadramentoL'art. 2115 contiene una disposizione (quella del comma 1, che prevede la ripartizione dell'onere contributivo in misura eguale tra lavoratore e datore di lavoro) ormai largamente superata dalla legislazione speciale che pone generalmente a carico del secondo la totalità o una quota prevalente dei contributi, ed altre (quella del comma 2, che stabilisce la responsabilità dell'imprenditore anche per la parte del contributo che è a carico del lavoratore, e quella del comma 3, che sancisce la nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza e all'assistenza) invece tuttora operanti. La natura giuridica dei contributi previdenzialiLa dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura di imposta dei contributi previdenziali (Persiani, 235; Rossi, in Tr. Res. 1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezione dei contributi come salario previdenziale (F. Santoro-Passarelli, 180). La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 2/1995; Corte Cost. n. 445/1988) e di legittimità (Cass. n. 3711/1979; Cass. n. 2727/1969), invece, escludono la natura tributaria dell'obbligazione contributiva e, di conseguenza, l'applicabilità dei principi attinti da quella disciplina (Cass. S.U., n. 1810/1992; Cass. S.U., n. 4261/1989). Il soggetto passivo dell'obbligazione contributivaDal fatto che il comma 2 dell'art. 2115 stabilisce che il datore di lavoro è l'unico responsabile del pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali sia per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore, la giurisprudenza desume che esso sia anche l'unico soggetto legittimato alla ripetizione dell'indebito in caso di contributi versati, ma non dovuti (Cass. n. 3539/1998; Cass. n. 12855/1995; Cass. n. 4603/1993). D'altro canto, il lavoratore che abbia subito la corrispondente trattenuta, operata a titolo di rivalsa dal datore di lavoro, può agire nei confronti del medesimo per ottenere il pagamento della parte di retribuzione non percepita, ed in relazione a tale credito di lavoro egli ha diritto ad interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 12855/1995). La dottrina precisa che, seppure la norma, parlando di «rivalsa», sembra alludere all'esistenza di un rapporto condebitorio di prestatore e datore nei confronti dell'ente previdenziale, in realtà non si tratti altro che del diritto del datore di recuperare dal dipendente quanto da lui dovutogli (Mancuso, 130). La nullità dei patti contrariLa giurisprudenza precisa che gli atti di disposizione relativi all'obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all'Inps sono travolti dalla nullitàex art. 2115 (onde quell'obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il datore di lavoro ed il lavoratore all'inizio o durante lo svolgimento del rapporto che sono inoperanti nei confronti dell'ente previdenziale), mentre gli atti ai quali si applica la disciplina dell'art. 2113 sono quelli attinenti alle conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi (Cass. n. 6221/2009). A questi ultimi, dunque, non si applica la norma in commento (Cass. n. 15308/2004; Cass. n. 5977/1984). Questa resta estranea anche alle prestazioni previdenziali e pensionistiche di fonte negoziale, per l'esercizio dei cui diritti, pertanto, possono essere previsti termini di decadenza (Cass. n. 1432/1998); ne consegue che i suddetti diritti possono formare oggetto di una transazione, ai sensi dell'art. 2113, con la quale il pensionato accetti le successive modificazioni in peius del trattamento pensionistico introdotte dalla contrattazione collettiva, non applicabile in linea generale di lavoratori già cessati dal servizio (Cass. n. 6611/1995; Cass. n. 2886/1992). Sempre dalla norma in commento la giurisprudenza fa discendere la conseguenza secondo cui la contrattazione colelttiva aziendale può derogare in melius, ma non in peius, al livello retributivo assunto dall'art. 1 l. n. 389/1989 ai fini del calcolo del minimale contributivo (Cass. n. 9952/2025). Secondo la giurisprudenza, poi, rientra nel novero dei diritti previdenziali e assistenziali e, in quanto tale, sottratta alla disponibilità delle parti ex art. 2115, comma 3, la rendita erogata dall' Inail, ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000 (Cass. n. 27644/2013). BibliografiaAvio, Della previdenza e dell'assistenza, Milano, 2012; Canavesi, Contribuzione prescritta e automaticità delle prestazioni nell'ordinamento italiano e nella dimensione comunitaria, in Riv. giur. lav. 1992, I; Carinci-Zampini, La previdenza complementare. Uno sguardo di sintesi a vent'anni dal d. lgs. 124/1993, in Lav. giur. 2013; Cinelli, Sicurezza sociale, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990; De Litala, Il contratto di lavoro, Torino, 1949; De Valles, Natura giuridica dei fondi per la previdenza e assistenza di cui all'art. 2117 cod. civ., in Dir. econ., 1961; Levi Sandri, Contributi previdenziali, in Enc. dir., X, 1962; Mancuso, Contribuzione nel diritto della sicurezza sociale, in Dig. comm., IV, Torino, 1989; Pera, La responsabilità del datore di lavoro per omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali e l'art. 13 della legge 19 agosto 1962, n. 1338, in Riv. dir. lav. 1962, I; Persiani, Il sistema giuridico della previdenza sociale, Padova, 1960; Persiani, Diritto della previdenza sociale, Padova, 2014; Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 2012; Romagnoli, Natura giuridica dei fondi di previdenza (art. 2117), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960; Santoro-Passarelli, Rischio e bisogno nella previdenza sociale, in Riv. it. prev. soc. 1948, I. |