Codice Civile art. 2130 - Durata del tirocinio.

Paolo Sordi

Durata del tirocinio.

[I]. Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] (1) dagli usi [35 2 Cost.] (2).

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

(2) V. ora il d.lg. 15 giugno 2015, n. 81

Inquadramento

La disciplina codicistica del tirocinio, seppur non formalmente abrogata (per la persistente vigenza degli artt. 2130-2135, in dottrina, Garofalo, 242), è tuttavia ormai superata dalla copiosa normativa succedutasi nel tempo in materia di contratto di apprendistato. La disciplina vigente è ora contenuta negli artt. 41-47 d.lgs. n. 81/2015, che ha contestualmente abrogato il precedente “testo unico” sull'apprendistato costituito dal d.lgs. n. 167/2011 (mantenuto transitoriamente in vita solamente per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina dettata dal d.lgs. n. 81/2015 non sia immediatamente operativa: art. 47, comma 5, del predetto d.lgs. n. 81/2015).

La durata del contratto di apprendistato

In tema di durata dell'apprendistato dispone ora l'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, secondo il quale esso ha una durata minima non inferiore a sei mesi, con la sola eccezione dei lavoratori stagionali, per i quali rimane in vigore il rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro che possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato anche a tempo determinato (art. 44, comma 5). La ratio sottesa a detta disposizione normativa è individuata dalla dottrina nella volontà di contrastare l'elusione della finalità formativa del contratto di apprendistato, ritenuto incompatibile con una durata del contratto eccessivamente ridotta (Carbone-Carollo-Donà-Fargnoli-Ryzha-Serrapica, 19).

Quanto alla durata massima della componente formativa, essa varia in relazione alla tipologia di apprendistato. Per quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore non può in ogni caso eccedere i tre anni o i quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art. 43, comma 2). Per quello professionalizzante non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 44, comma 2). Invece, la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa, per i soli profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano (art. 45, comma 4).

Va tuttavia precisato che le durate minima e massima debbo essere intese come riferite al solo periodo formativo, scaduto il quale il rapporto continua (essendo il contratto in questione un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio: art. 41, comma 1), salvo che le parti recedano al termine del periodo di formazione ai sensi dell'art. 2118 (sul punto, in dottrina, Loffredo, 45).

Bibliografia

Carbone-Carollo-Donà-Fargnoli-Ryzha-Serrapica, Il contratto di apprendistato nel d. lgs. n. 81/2015, in WP Csdle Massimo D'Antona.IT, n. 286/2015; Garofalo, L'apprendistato nel decreto legislativo n. 81/2015, in Carinci, Commento al d.lgs.15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Modena, 2015; Lassandari, L'apprendistato, in Fiorillo-Perulli (a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, Torino, 2015; Loffredo, La riforma dell'apprendistato: una storia infinita, in Zilio Grandi-Biasi, Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Padova, 2016.

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