Codice Civile art. 2148 - Obblighi di residenza e di custodia.

Roberto Amatore
aggiornato da Framcesco Agnino

Obblighi di residenza e di custodia.

[I]. Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica [2145].

[II]. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [1176 4, 1618, 2167, 2174], e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Inquadramento

L'art. 7 l. n. 756/1964, nel disporre che la famiglia colonica può essere modificata, senza il consenso del concedente, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo, non ha eliminato gli obblighi (ex art. 2148) del mezzadro di residenza nel podere e di custodia dello stesso e delle altre cose affidategli dal concedente (Cass. n. 7528/1983).

Il concedente di un fondo a mezzadria può legittimamente chiedere ed ottenere il provvedimento d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., di immissione nell'esclusivo possesso del fondo allorquando questo sia stato lasciato in uno stato di completo abbandono dal colono (Cass. n. 3347/1973). La funzione direttiva spettante al concedente, a norma dell'art. 2145, non elide l'obbligo di manutenzione del fondo gravante sul mezzadro, e non implica perciò esonero di questo dalla responsabilità per i danni causati da omessa o negligente manutenzione del fondo, all'infuori di erronee direttive da parte del concedente. Ancor meno da codesta responsabilità può il mezzadro andare immune nel vigore della l. n. 756/1964, con la quale e venuta totalmente a cessare la possibilità di configurare una posizione di subordinazione del mezzadro rispetto al concedente (Cass. n. 1032/1970). Sono a carico del concedente a mezzadria, anche in regime di proroga del rapporto, tutte le opere, tranne le riparazioni di piccola manutenzione, necessarie a rendere la casa colonica adeguata, cioè idonea sia alle esigenze di coltivazione del terreno sia ai fini abitativi (Pret. Gubbio 20 marzo 1982).

Bibliografia

Carrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557.

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