Codice Civile art. 2160 - Trasferimento del diritto di godimento del fondo.Trasferimento del diritto di godimento del fondo. [I]. Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente [1599], salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso. [II]. I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico [2161] passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente. InquadramentoA norma del comma 1 dell'art. 2160, nel caso di trasferimento del godimento di un fondo concesso a mezzadria, la mezzadria non si risolve ed il successore subentra ope legis nella identica posizione giuridica che aveva il concedente rispetto al contratto mezzadrile, il quale resta oggettivamente immutato, salva la facoltà di recesso (Cass. n. 3376/1962). Per il trasferimento della qualità di «concedente» del rapporto di mezzadria, basta, a norma dell'art. 2160, che venga trasferito il solo diritto di godimento del fondo. Conseguentemente, colui che abbia acquisito il diritto di godimento del fondo e legittimato all'azione di risoluzione del rapporto per inadempimento del mezzadro, e d'altro canto nessuna pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. sussiste tra questa causa di risoluzione — in cui non viene in questione la proprietà del fondo — e quella relativa al diritto del mezzadro di riscatto, ex art. 8 l. n. 590/1965, nei confronti dell'acquirente la proprietà del fondo (Cass. n. 1028/1978). L'immissione in possesso del successore a titolo particolare, in ipotesi che il fondo sia dato a mezzadria, assume un contenuto spirituale, dato che l'originario concedente ha conservato il solo possesso, che si manifesta con atti simbolici, ed il mezzadro la detenzione. Per cui, al fine di accertare l'avvenuta immissione in possesso del successore a titolo particolare, deve il giudice valutare la consistenza e portata del di lui comportamento onde stabilire se questo sia rilevante quale Esercizio del potere di fatto sul fondo (Cass. n. 1923/1975). ConsolidazioneL'art. 2160, comma 1, — nel disporre che, in caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua, salvo recesso del mezzadro, nei confronti di chi subentra al concedente — non pone limitazioni circa il titolo del trasferimento stesso e pertanto trova applicazione (con la conseguenza della continuazione del contratto ove il mezzadro o il colono non preferiscano recedere) anche nell'ipotesi di riunione nella medesima persona dell'usufrutto e della nuda proprietà dello immobile oggetto del contratto di mezzadria o colonia (art. 2169), atteso che la cosiddetta consolidazione, pur non dando luogo ad una successione di rapporti di natura reale, determina comunque il passaggio della facoltà di godimento dell'immobile dall'usufruttuario al nudo proprietario (Cass. n. 4260/1988). Attesa l'ampia tutela della posizione del mezzadro assicurata dall'art. 2160, il contratto di mezzadria stipulato dall'usufruttuario continua nei confronti di chi subentra al concedente a seguito della estinzione del diritto di usufrutto, senza che sia necessario che abbia data certa anteriore a tale evento, non trovando applicazione la disciplina dell'art. 999, che comportando deroga al principio dell'efficacia relativa del vincolo obbligatorio si riferisce esclusivamente ai contratti di locazione, abbiano ad oggetto immobili urbani o fondi rustici (Cass. n. 8113/1991). Trasferimento parzialeL'art. 2160 nello stabilire che la mezzadria, in caso di trasferimento del fondo, continua nei confronti di chiunque subentra al concedente, si riferisce anche all'ipotesi di alienazione parziale deve trovare applicazione in ogni caso in cui dalla vendita o spartizione del fondo possa derivare la riduzione o soppressione delle facoltà concesse al mezzadro dal contratto che regola il rapporto (nella specie, una clausola del contratto mezzadrile prevedeva la facoltà dei mezzadri di attraversare, per accedere alla parte di terreno loro concessa, altra parte dello stesso fondo non soggetta a mezzadria. La S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha ritenuto che detta facoltà non potesse venir meno per il fatto che il concedente aveva donato a due suoi figli l'intero fondo e che, in Sede di divisione, era spettata a uno solo di essi la parte di terreno gravato dal diritto di passaggio a favore dei mezzadri) (Cass. n. 4744/1987). L'alienazione a titolo particolare di tutto o di parte del fondo mezzadrile, in virtù del principio posto dall'art. 2160 produce solo il subentro dell'acquirente in luogo od a fianco dell'originario concedente, con la trasformazione, in caso di alienazione parziale, in parte pluripersonale dell'originario concedente unico senza alcun mutamento del rapporto mezzadrile, che non viene frazionato e rimane unico tranne che la sostituzione sia stata pattuita ed attuata consensualmente con il mezzadro, e che non vede modificato il suo oggetto, cioè il fondo, che rimane munito della relativa casa colonica, con la conseguenza ulteriore che le vicende successive del rapporto unico mezzadrile non possono ripercuotersi sull'originario concedente quando dette vicende traggono origine dalla qualità dell'acquirente, mentre le modificazioni, che possono riguardare anche l'oggetto del contratto, non si collegano direttamente alla vendita parziale bensì alla volontà dei soggetti che le hanno volute ed attuate. Pertanto, se l'acquirente della parte del fondo compravenduto sia un coltivatore diretto avente intenzione di coltivare direttamente il fondo ed il mezzadro, anziché fare accertare dal giudice competente il proprio diritto alla proroga del contratto, rinuncia alla stessa volontariamente e rilascia spontaneamente la parte del fondo su cui insiste la casa colonica, la perdita di quest'ultima, essendo avvenuta per volontà del mezzadro, non e ascrivibile a responsabilità dell'originario concedente, venditore della parte del fondo su cui insiste la casa colonica nel libero esercizio del suo diritto di proprietà (Cass. n. 4605/1979). Qualora il concedente concluda col mezzadro un contratto di vendita del fondo condizionato all'ottenimento di un mutuo per il pagamento del prezzo da parte del compratore (e con la clausola che in pendenza della condizione il mezzadro goda il fondo a titolo di precario oneroso) e la condizione non si avveri, deve ritenersi che il precedente rapporto di mezzadria riviva, con efficacia retroattiva al momento della conclusione della vendita, e non che venga instaurato un nuovo rapporto di mezzadria, contro il divieto dell'art. 3 l. n. 756/1964 (Cass. n. 4581/1977). Stipulazione di contratto affittoIn costanza di rapporto di mezzadria, il proprietario (o anche l'usufruttuario), nella normale esplicazione del suo diritto, può dare in affitto ad altri il fondo; tale compatibilità fra il precedente rapporto di mezzadria e quello successivo di affitto a terzi si evince dalla norma di cui all'art. 2160, la quale, regolando in via generale il trasferimento del diritto di godimento del fondo concesso a mezzadria e prevedendo, in tale ipotesi, la sopravvivenza del rapporto mezzadrile, non esclude che il trasferimento del godimento possa avvenire a titolo diverso da quello dominicale e, quindi, anche in base ad un rapporto di affitto (Cass. n. 1165/1975). L'art. 2160, il quale consente la continuazione della mezzadria nei confronti del nuovo titolare del diritto di godimento del fondo, non si applica, nel caso di cessazione dell'affitto, ai contratti di mezzadria stipulati dall'affittuario del terreno. Infatti, nel primo caso, si ha un mutamento della titolarità del diritto reale di godimento del fondo concesso a mezzadria, mentre nel secondo caso si ha solo una riespansione dell'unico diritto reale di godimento del fondo per effetto della cessazione del contratto di affitto, che determina il venir meno del contratto di mezzadria da esso dipendente, senza che tale situazione — stante la sua diversità — si ponga in contrasto con il principio di parità ex art. 3 Cost. (Cass. n. 72/1983). Crediti e debiti del concedenteIl passaggio, a chi subentra nel godimento del fondo e del rapporto di mezzadria, dei crediti e debiti del concedente verso il mezzadro deve ritenersi limitato all'annata agraria in corso alla data del trasferimento e rigorosamente condizionato alla sussistenza del presupposto della loro registrazione nel libretto colonico laddove per le annate agrarie già esaurite, per le quali i conti non siano stati chiusi ognuna delle parti del precedente rapporto, e cioè l'antico concedente e il mezzadro, può richiedere soltanto nei confronti dell'altra parte dissenziente la liquidazione giudiziale del conto e l'eventuale saldo, restando, cosi, esclusa, sia dal lato attivo che da quello passivo, la legittimazione di chi e subentrato nel godimento del fondo e del rapporto di mezzadria (Cass. n. 595/1971). La disposizione contenuta nell'art. 2160, comma 2 — secondo cui nel caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo «i crediti ed i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo» — alla stregua di un'interpretazione storico-sistematica e della espressa finalità di garantire efficacemente il mezzadro di fronte ad ogni ipotesi di trasferimento, si applica anche nel caso di successione mortis causa. Ne consegue che qualora il fondo abbia formato oggetto di legato, alla responsabilità del legatario cui è stato trasferito il diritto di godimento si affianca quella sussidiaria dell'erede che sostituisce, ope legis, quale successore universale, il de cuius originario concedente ed, inoltre, che il mezzadro ha privilegio ex art. 2765 sulla quota di frutti del legatario — cui spetta il godimento del fondo e quindi la percezione degli stessi — per il soddisfacimento dei propri crediti risultanti dal libretto colonico (Cass. n. 8239/1987). Trasferimento mortis causaIl trasferimento mortis causa del fondo oggetto di colonia parziaria, se, da una parte, non esclude il diritto dei coeredi di procedere alla divisione dell'immobile, non interferisce, d'altra parte, sul rapporto associativo, che prosegue nella sua unitarietà (e senza possibilità di «frammentazione», salvo accordo in tal senso), né incide sui criteri di gestione dell'impresa agricola, che restano quelli della buona tecnica agraria, anche in caso di perdurante disaccordo fra le parti che comporta l'eventuale richiesta di parere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura (art. 6 l. n. 756/1964) (Cass. n. 568/1985). BibliografiaCarrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557. |