Codice Civile art. 2171 - Nozione.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Nozione.

[I]. Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante [2181 2].

[II]. La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

[III]. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181.

Inquadramento

Tra tutti i tipi di soccida, la soccida semplice costituisce lo schema contrattuale più diffuso (Giuffrida, 791). Nella soccida semplice, come nella parziaria, il bene principale dell'organizzazione produttiva è il bestiame, non il fondo rustico.

Se il soccidante conferisce non solo il terreno per il pascolo, ma anche la totalità del bestiame, il contratto di soccida — atipico artt. 2171, comma 1, e 2186 — non è riconducibile all'affitto (art. 27, l. n. 203/1982) da un lato perché il conferimento di tutto il bestiame esclude che il fondo rustico abbia nell'economia del contratto quel carattere di preminenza che costituisce la ratio di detta norma; dall'altro perché questa presuppone che il conferimento del fondo avvenga per il suo sfruttamento agricolo (Cass. n. 6845/1998). Se il soccidante conferisce non solo il terreno per il pascolo, ma anche l'intero bestiame, il contratto di soccida — atipico (artt. 2171, comma 1, e 2186 non è riconducibile all'affitto (art. 27, l. n. 203/1982) da un lato perché il conferimento di tutto il bestiame esclude che quello del fondo rustico abbia, nell'economia del contratto, quel carattere di preminenza che costituisce la ratio di detta norma; dall'altro perché questa presuppone che il conferimento del fondo avvenga per il suo sfruttamento agricolo (Cass. n. 5669/1997).

Perché si abbia soccida semplice è necessario, ma anche sufficiente, che il soccidante conferisca il bestiame: l'obbligazione di conferire il terreno per il pascolo, sia essa assunta dal soccidante o dal soccidario, non assume rilevanza ai fini della qualificazione del contratto (Cass. n. 1998/1988).

Nella soccida semplice il bestiame resta in proprietà del soccidante durante tutto il rapporto (Cass. n. 1962/2000).

Bibliografia

Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988

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