Codice Civile art. 2174 - Obblighi del soccidario.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Obblighi del soccidario.

[I]. Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

[II]. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176 2, 1618, 2148, 2167].

Inquadramento

In tema di soccida semplice, in caso di malattie, lesioni ed altri eventi che determinino un deprezzamento del bestiame nel corso del rapporto negoziale, sono applicabili i principi generali, in base ai quali deve ritenersi sussistente, in conseguenza dell'affidamento e dell'obbligo di custodia del bestiame, la responsabilità presunta del soccidario, che può liberarsene fornendo la prova che tali eventi dannosi sono dovuti a fatto a lui non imputabili. Nel caso di malattia, la prova liberatoria deve essere volta anche a stabilire se questa preesistesse all'atto in cui il bestiame fu conferito (Cass. n. 2330/1970).

L'articolo in commento laddove prevede l'obbligo per il soccidario di prestare lavoro occorrente per la custodia, l'allevamento del bestiame, la lavorazione dei prodotti ed il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito, opera per tutte le ipotesi di soccida; l'obbligo di osservare le direttive del soccidante e di usare la diligenza del buon allevatore non sussiste invece nella soccida con conferimento di pascolo (Cattaneo, 353).

Bibliografia

Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988

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