Codice Civile art. 2185 - Rinvio.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Rinvio.

[I]. Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice [2172, 2175, 2177, 2179, 2181].

Inquadramento

Il rinvio riguarda con certezza gli artt. 2171, comma 3, 2177, 2173, 2174, 2175, 2179, 2180, mentre controversa è la disciplina degli artt. 2177 e 2181.

Bibliografia

Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988

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