Codice Civile art. 2190 - Iscrizione d'ufficio (1).

Guido Romano

Iscrizione d'ufficio (1).

[I]. Se una iscrizione obbligatoria [2194, 2195] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

(1) V. art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche. Per l'approvazione dei modelli e la modulistica v. i d.m. 7 febbraio 1996 e la circ. 8 febbraio 1996, n. 3385/c (G.U. 14 febbraio 1996, n. 37, s.o. n. 27).

Inquadramento

La norma di cui all'articolo in commento è finalizzata a garantire l'efficacia della pubblicità garantita dal registro delle imprese. Infatti, quando una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza del fatto che giustifica, imponendola, quella iscrizione, invita l'interessato a richiederla in un termine decorso il quale all'iscrizione provvedere il giudice del registro con decreto.

Completa la disciplina l'art. 16 d.P.R. n. 581/1995 il quale prevede, da una parte, la motivazione del decreto emesso dal giudice del registro (comma 2) e, dall'altra, che, avverso detto provvedimento, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale (comma 3). Qualora il decreto del giudice del registro non sia gravato di ricorso nel termine, questo è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

Il ricorso al tribunale può essere proposto nel caso in cui: a) l'iscrizione è avvenuta quando il fatto non è suscettibile di iscrizione, b) l'iscrizione non è obbligatoria; c) il fatto non esiste o ha una diversa consistenza; d) non è stato osservato il procedimento fissato nell'articolo in esame (Bocchini, 1988, 515 ss; Ragusa Maggiore, in Comm. S. 2002, 109).

Il procedimento

Il procedimento di iscrizione d'ufficio si articola in due fasi (Cavanna, 28), una prima, volta al coinvolgimento, da parte dell'ufficio, dell'interessato al quale deve essere rivolto l'invito a procedere (si precisa che destinatari dell'invito sono coloro astrattamente legittimati a chiedere l'iscrizione, Ibba, Marasà, 194) ed una seconda avente ad oggetto le valutazioni del giudice il quale, dopo aver accertato la sussistenza della fattispecie soggetta ad iscrizione, può ordinare d'ufficio l'iscrizione. Il giudice può andare di contrario avviso rispetto all'ufficio e non ordinare l'iscrizione richiesta (Cavanna, 28; Ibba-Marasà, 192).

Bibliografia

Bocchini, Registro delle imprese, in Enc. dir. 1988; Cavanna, artt. 2188-2194, in Comm. del codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, 2014; Donativi, Conservatore e notaio: l'iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. n. 91/2014, in Giur. comm. 2015; Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011; Finardi, Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art. 2448 c.c.), in Riv. not. 2011; Fimmanò-Ranucci, La pubblicità commerciale e il sindacato del Conservatore del registro delle imprese, in Not. 2014; Ibba-Marasà, Il registro delle imprese, Torino, 1997; Ibba, La pubblicità delle imprese, Padova, 2012; Ibba, Iscrizione nel registro delle imprese e difformità fra situazione iscritta e situazione reale, in Riv. dir. soc. 2013; Ibba, Domande giudiziali aventi ad oggetto quote di S.r.l. e principio di completezza delle iscrizioni, in Riv. dir. soc. 2014; Luoni-Cavanna, Il registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale, in Giur. it. 2015; Macchia, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Impresa 1996; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954; Presti Rescigno, Corso di diritto commerciale, Bologna, 2015, 253; Restino, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Riv. dir. comm. 1998; Rordorf, Il giudice del registro delle imprese, in Riv. dir. soc. 1996; Ruggeri, L'irreversibilità della fusione societaria, Padova, 2012.

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