Codice Civile art. 2203 - Preposizione institoria.Preposizione institoria. [I]. È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale [2195; 290 c. nav.]. [II]. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa [2197]. [III]. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716 2]. InquadramentoPer la posizione rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale, institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti di un potere di rappresentanza ex lege dell'imprenditore commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta (Campobasso, 130). In altre parole, il potere di vincolare l'imprenditore si basa direttamente sulla collocazione del soggetto nell'impresa ad opera dell'imprenditore medesimo. L'ausiliare dipendente dell'imprenditore che — pur non assumendo la figura tipica dell'institore, del procuratore o del commesso, i quali sono investiti ex lege del potere (differenziato nei contenuti) di rappresentanza dell'imprenditore — sia destinato, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, a concludere affari per l'imprenditore stesso, con implicita contemplatio domini, impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, il terzo contraente, indipendentemente dall'effettivo conferimento della rappresentanza, può ritenere concluso nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa il contratto stipulato dall'ausiliare nell'esercizio delle mansioni affidategli (Cass. n. 11039/1991). L'institoreL'institore è colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa commerciale o ad una sede secondaria o ad un ramo particolare dell'impresa. La preposizione institoria si sostanzia nel potere attribuito all'institore di agire nei confronti dei terzi in nome e per conto dell'imprenditore. Quanto alla natura giuridica della preposizione, la legge ricollega un generale potere di rappresentanza all'institore sulla base del dato oggettivo dell'inserimento di questi in una posizione apicale dell'impresa (Corapi, in Tr. Gal. 1979, 318; Galgano, 111). L'institore è l'alter ego dell'imprenditore in ragione del carattere generale tanto del potere di rappresentanza che del potere di gestione (Ferrara-Corsi, 87). L'ausiliare dipendente dell'imprenditore che, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, sia destinato a concludere affari per l'imprenditore, con implicita contemplatio domini, impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa (Cass. n. 11039/1991; Cass. n. 3022/2003; Cass. n. 9131/1997; Cass. n. 2020/1993). E' institore colui che è preposto all'impresa e, come tale, compie tutti gli atti relativi all'esercizio di essa, senza rendere conto ad alcun superiore, ma solo, direttamente, all'imprenditore; tale non può considerarsi l'addetto alle vendite, il quale, pur avendo ampia facoltà di vendere e di riscuotere, debba poi rendere personalmente conto alla direzione amministrativa dell'impresa di tutto l'operato attinente alla sua gestione, peraltro limitata alla vendita dei prodotti (Cass. n. 623/1977). È ammessa la possibilità di qualificare diversamente il rapporto di preposizione a seconda delle modalità che ne hanno caratterizzato il concreto svolgimento tra le parti; la preposizione institoria concerne, infatti, i rapporti esterni tra l'imprenditore ed i terzi e non incide sul rapporto interno tra l'imprenditore e l'institore, rapporto che, se di norma si adegua allo schema del rapporto di lavoro subordinato, può anche essere fondato su un contratto diverso, tipico o atipico, le cui pattuizioni non incidono sulla natura e sull'esistenza del rapporto institorio (Cass. n. 10386/1996; Cass. n. 3402/1987; Cass. n. 10700/1996). Peraltro, una società di capitali può instaurare un rapporto institorio con il proprio amministratore: tale situazione si può verificare a maggior ragione quando l'amministrazione sia affidata congiuntamente a persone non essendo in tali fattispecie l'amministratore organo della società (Cass. n. 1833/1963). Al contrario, è incompatibile l'assunzione della qualità di institore da parte del socio accomandante, stante l'ampio potere di amministrazione derivante dalla procura institoria (Cass. n. 1632/1982). 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Un panorama dottrinale, in Giur. it. 2015; Macchia, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Impresa 1996; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954; Presti Rescigno, Corso di diritto commerciale, Bologna, 2015, 253; Restino, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Riv. dir. comm. 1998; Rordorf, Il giudice del registro delle imprese, in Riv. dir. soc. 1996; Ruggeri, L'irreversibilità della fusione societaria, Padova, 2012. |