Codice Civile art. 2308 - Scioglimento della società.Scioglimento della società. [I]. La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 12.
[1] Comma così sostituito dall'art. 382, comma 2 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Tale modifica, ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14, cit., come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto. Il testo del comma era il seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento». [2] Cfr. art. 147 r.d. 16 marzo 1942, n. 267. InquadramentoLo scioglimento della società in nome collettivo e la fase di liquidazione sono regolati direttamente dalle norme dettate in materia di società semplice e, precisamente, per quanto attiene alle cause di scioglimento dall'art. 2272 (cui si rimanda). Appare, comunque, in questa sede opportuno ricordare che, al verificarsi di una causa di scioglimento, la società entra automaticamente nella fase di liquidazione senza che occorra attendere la nomina dei liquidatori (Tassinari, 490; Galgano, in Tr. C. M., 2007, 349) e che la messa in liquidazione di una società non determina la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali Pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società (Cass. n. 29776/2008 nonché Cass. n. 11658/2007 in tema di perdurante efficacia e vincolatività per il liquidatore della clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, successivamente allo scioglimento della società ed alla sua messa in liquidazione). Nelle ipotesi previste dall'art. 2308, la società si scioglie a prescindere dalla volontà contrattuale dei soci (Guerrera, 959). Infatti, alla dichiarazione di fallimento – oggi con l’apertura della procedura di liquidazione giudiziaria – e di liquidazione coatta amministrativa seguono procedure di liquidazione disciplinate dalle leggi speciali e non già da quelle previste nel codice civile. BibliografiaBigiavi, La ragione sociale della collettività, in Giur. it., 1946, IV; Campobasso G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di Campobasso M., Torino, 2012; Conforti C, Le società di persone. Amministrazione e controlli, Milano, 2009; Conforti C., La società in nome collettivo, Milano, 2015; Costi, Il nome della società, Padova. 1964; Costi R., Di Chio G., Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione, Torino, 1991; Cottino, Considerazioni sulla forma del contratto di società, in Riv. soc. 1963; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, 4ª ed., Padova, 1999; Di Sabato, Società in nome collettivo, in Enc. giur., XXIX, Roma, 1993; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1999; Ferrara F., Corsi F., Gli imprenditori e le società, Milano, 2009; Fusaro, La durata della società di persone ed i diritti del creditore particolare del socio, in Contr. impr. 1985, 495; Fusaro, La durata delle società di persone, in Contr. impr. 1987, 494; Garesio G., Società in nome collettivo, in Cottino G. (a cura di), La società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti, Torino, 2014; Ghidini, Società personali, Padova, 1972; Guerrera, Società i nome collettivo, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990; Marano, Il requisito della durata nella società di persone, in Giur. comm. 1992, II, 526; Marziale, Osservazioni sugli effetti della scadenza del termine nel contratto di società, in Riv. comm. 1965, II, 223; Oppo, Diritto dell'impresa. Scritti giuridici, Padova, 1992; Palmieri G., Conferimenti immobiliari ed invalidità nelle società di persone, in Riv. soc. 1992, 1405; Rivolta, La partecipazione sociale, Milano, 1965; Romano Pavoni, Teoria delle società: tipi, costituzione, Milano, 1953; Salafia, Limiti alla responsabilità delle società personali per atti degli amministratori eccedenti il potere di rappresentanza, in Soc 1999; Schlesinger P., L'approvazione del rendiconto annuale nelle società di persone, in Riv. soc. 1965; Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974; Spolidoro, Sul capitale sociale delle società di persone, in Riv. soc. 2001, 849; Spolidoro M.S., Sul capitale delle società di persone, Riv. soc. 2001, fasc. 4, 790; Stagno D'Alcontres A., De Luca N., Le società, Tomo I, Le società in generale. Le società di persone, Torino, 2015; Tassinari F., Della società in nome collettivo, in Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso D., in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Torino, 2015. |